N. 321 SENTENZA 11 giugno - 21 luglio 1993

 
 
 N. 321. Sentenza 11 giugno-21 luglio 1993.
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 "
 Previdenza e assistenza sociale - Impiegati iscritti all'I.N.A.D.E.L.
 - Mancata previsione del riscatto, a fini previdenziali, dei  periodi
 corrispondenti al corso legale di studio per il conseguimento del di-
 ploma  necessario  ai  fini  dell'ammissione  in carriera, cosi' come
 stabilito riguardo ai corsi di assistenti sociali e fisioterapisti  -
 Ingiustificata  disparita' di trattamento con incidenza sul principio
 di buon andamento della  pubblica  amministrazione  -  Illegittimita'
 costituzionale parziale.
 "
 (Legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 12).
 "
 (Cost., artt. 3 e 97).
 "
 Previdenza e assistenza sociale - Impiegati iscritti all'I.N.A.D.E.L.
 -   Riscattabilita',   a   fini   previdenziali,   del  solo  biennio
 corrispondente al corso di studio presso la scuola convitto  anziche'
 dell'intera durata del corso portato a tre anni dalla legge 30 aprile
 1976,  n.  338 - Irragionevolezza con incidenza sul principio di buon
 andamento   della   pubblica   amministrazione    -    Illegittimita'
 costituzionale parziale.
 "
 (Combinato disposto degli artt. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 e
 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646).
 "
 (Cost., artt. 3 e 97)
(GU n.31 del 28-7-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, prof. Gabriele PESCATORE, avv.
    Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro  FERRI,  prof.
    Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato GRANATA, prof.
    Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI,
    prof. Fernando SANTOSUOSSO;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 12 della legge
 8  marzo  1968,  n.  152 (Nuove norme in materia previdenziale per il
 personale degli enti locali) e 24 della legge 22  novembre  1962,  n.
 1646  (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso
 il Ministero  del  tesoro),  promossi  con  ordinanze  emesse  il  12
 novembre  1992 dal Pretore di Genova, il 16 marzo 1992 dal Pretore di
 Vallo della Lucania ed il 3 novembre 1992  dal  Tribunale  di  Reggio
 Emilia,  rispettivamente  iscritte  ai  nn.  76, 79 e 99 del registro
 ordinanze  1993  e  pubblicate   nelle   Gazzette   Ufficiali   della
 Repubblica, nn. 9, 10 e 11, prima serie speciale, dell'anno 1993;
    Visto l'atto di costituzione di Gambino Laura ed altre;
    Udito nell'udienza pubblica del 25 maggio 1993 il Giudice relatore
 Fernando Santosuosso;
                           Ritenuto in fatto
    1.  - Nel corso del procedimento civile vertente tra Gambino Laura
 ed  altre  e  INADEL  in  cui   le   ricorrenti,   tutte   dipendenti
 dall'Istituto  Gianna  Gaslini  in  Genova in qualita' di vigilatrici
 d'infanzia, hanno chiesto che venisse loro riconosciuto il diritto al
 riscatto ai fini dell'indennita' premio di servizio  del  periodo  di
 studi  seguito  presso  la  scuola  "Lorenza Gaslini" per vigilatrici
 d'infanzia, il Pretore di Genova, con ordinanza del 12 novembre  1992
 ha  sollevato,  in  riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione,
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12 della  legge  8
 marzo  1968,  n.  152,  nella parte in cui non prevede la facolta' di
 riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale dei  corsi  di
 studio  per  vigilatrici  d'infanzia,  nel caso in cui il diploma sia
 richiesto dalla legge come condizione necessaria per l'ammissione  in
 carriera.
    Rileva  il  giudice  a  quo che la disposizione appare logicamente
 incoerente ed irrazionale in quanto, essendo gia' stato  riconosciuto
 il  diritto al riscatto dei suddetti corsi ai fini pensionistici, non
 vi e' ragione perche' non lo sia anche ai fini dell'indennita' premio
 di servizio stante l'unitarieta' del trattamento pensionistico.
    Per quanto riguarda la posizione di  due  tra  le  ricorrenti,  il
 giudice  a quo solleva questione di legittimita' costituzionale anche
 dell'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646,  nella  parte  in
 cui  consente  la riscattabilita' del biennio corrispondente al corso
 di studio presso la  scuola  convitto  anziche'  dell'intero  periodo
 corrispondente alla durata legale del corso, portato a tre anni dalla
 legge 30 aprile 1976, n. 338.
    Con  atto  depositato  il 5 marzo 1993 sono intervenute le signore
 Gambino, Zonino,  Perazzo  e  Urbano  rappresentate  e  difese  dagli
 avvocati  Carlo  Raggio  e Ciro Intino chiedendo l'accoglimento delle
 questioni sollevate dal giudice a quo. Al riguardo le parti  rilevano
 che l'illogicita' del sistema di cui alla normativa impugnata sarebbe
 gia'  stata acclarata dalle sentenze n. 765 del 1988 e n. 26 del 1992
 di questa Corte.
    Invero, con la sentenza  n.  765  del  1988  e'  stato  esteso  il
 riscatto  del  corso di studi ai fini della pensione, originariamente
 previsto per i soli infermieri professionali, anche alle  vigilatrici
 d'infanzia  stante  la sostanziale identita' ed equivalenza delle due
 professioni.
    Con sentenza n. 26 del 1992, e' stata dichiarata  l'illegittimita'
 costituzionale  dell'art.  12  della  legge  8 marzo 1968, n. 152, in
 riferimento alla medesima questione ora  sollevata  ma  relativamente
 alla categoria professionale degli infermieri.
    La  mancata  concessione  del  richiesto riconoscimento anche alla
 categoria  delle  vigilatrici  d'infanzia   secondo   le   ricorrenti
 contrasterebbe  quindi  sia  con  il  principio di eguaglianza di cui
 all'art.  3  della  Costituzione,  sia  con  il  principio  del  buon
 andamento e della imparzialita' della Pubblica Amministrazione di cui
 all'art. 97 della Costituzione.
    2.  -  Con  ordinanza  emessa  in data 16 marzo 1992 il Pretore di
 Vallo della Lucania, nel corso del procedimento civile  vertente  tra
 Carbone  Ermelinda ed INADEL, ha sollevato, in riferimento all'art. 3
 della  Costituzione,   questione   di   legittimita'   costituzionale
 dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152, nella parte in cui non
 consente  il  riscatto ai fini dell'indennita' premio di servizio del
 periodo corrispondente al corso legale di studio per il conseguimento
 del diploma di vigilatrice d'infanzia, richiesto  dalla  legge  quale
 condizione necessaria per l'ammissione in carriera.
    Rileva  il  giudice  a  quo  che  la questione appare rilevante in
 quanto la norma denunciata risulta  applicabile  al  caso  di  specie
 anche successivamente all'entrata in vigore dell'art. 8 della legge 8
 agosto 1991, n. 274.
    Sul  punto  della non manifesta infondatezza rileva il Pretore che
 l'esclusione ai fini del riscatto per l'indennita' premio di servizio
 di periodi di studi necessari per ricoprire un posto di lavoro,  gia'
 riconosciuti come validi ai fini della quiescenza, contrasterebbe con
 l'art.  3  della  Costituzione  in  quanto  crea una ingiustificabile
 disparita' tra dipendenti in relazione al  tipo  di  corsi  di  studi
 espletato, non sorretta da alcuna logica motivazione.
    3. - Con ordinanza emessa in data 3 novembre 1992 nel procedimento
 civile vertente tra Ossnoser Sandra ed INADEL, il Tribunale di Reggio
 Emilia  ha  sollevato,  in  riferimento  agli  artt.  3  e  97  della
 Costituzione, questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  12
 della  legge  8  marzo  1968,  n. 152, in relazione all'art. 24 della
 legge 22 novembre 1962, n. 1646, nella parte in cui non  consente  il
 riscatto,  ai  fini  dell'indennita'  premio di servizio, del periodo
 corrispondente al corso legale di studi per il conseguimento del  di-
 ploma di vigilatrice d'infanzia richiesto dalla legge come condizione
 necessaria per la relativa ammissione in carriera.
    Nel  motivare  sul  punto  della  non  manifesta  infondatezza  il
 tribunale adduce considerazioni analoghe a quelle sopra  riferite  in
 relazione  alle  ordinanze  dei  Pretori  di  Genova e di Vallo della
 Lucania.
    In prossimita' dell'udienza  hanno  presentato  memoria  le  parti
 costituite ribadendo le argomentazioni gia' esposte in precedenza.
                        Considerato in diritto
    1.  -  Dai  Pretori  di  Genova  e  di  Vallo  della Lucania e dal
 Tribunale  di  Reggio  Emilia  e'  stata   sollevata   questione   di
 legittimita' costituzionale dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n.
 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti
 locali)  nella  parte  in  cui  esclude  la  riscattabilita'  ai fini
 dell'indennita' premio di  servizio  dei  periodi  corrispondenti  al
 corso   legale   di  studio  per  il  conseguimento  del  diploma  di
 vigilatrice  d'infanzia  richiesto  dalla   legge   come   condizione
 necessaria  per l'ammissione in carriera, in riferimento agli artt. 3
 e 97 della Costituzione (l'art. 97 e'  stato  invocato  soltanto  dal
 Pretore di Vallo della Lucania).
    Dal  Pretore  di  Genova  e' stata sollevata altresi' questione di
 legittimita'  costituzionale  anche  dell'art.  24  della  legge   22
 novembre   1962,   n.   1646,   nella   parte   in  cui  consente  la
 riscattabilita' del biennio corrispondente al corso di studio  presso
 la  scuola  convitto anziche' dell'intero periodo corrispondente alla
 durata legale del corso, portato a tre anni  dalla  legge  30  aprile
 1976, n. 338.
    Considerata  l'analogia delle questioni esse possono essere decise
 con unica sentenza, previa unificazione dei giudizi.
    2. - La prima questione e' fondata.
    Come questa Corte ha gia' rilevato (sentenza n. 765 del  1988)  la
 disciplina dettata dal legislatore per conseguire il titolo di studio
 necessario   per   l'esercizio   della   professione  di  vigilatrice
 d'infanzia risulta identica a quella prevista per  l'esercizio  della
 professione  sanitaria  ausiliaria di infermiere professionale. Se ne
 deduce l'appartenenza delle due professioni ad un medesimo, specifico
 campo dell'attivita' sanitaria.
    Rilevanti sono infatti le affinita' delle materie, dei programmi e
 dei requisiti necessari per accedere ai rispettivi corsi, dal momento
 che viene richiesta una  preparazione  sanitaria  teorico-pratica  di
 uguale livello.
    Premesse   tali   considerazioni,  questa  Corte  ha  riconosciuto
 l'illegittimita' costituzionale della disciplina che escludeva per le
 vigilatrici  di  infanzia  la  possibilita'  di  riscattare  ai  fini
 pensionistici  il  periodo  corrispondente  al corso di studio per il
 conseguimento del relativo diploma,  possibilita'  gia'  riconosciuta
 agli infermieri professionali.
    Viene ora sollevata questione di legittimita' costituzionale della
 disposizione  (art.  12  della  legge  8  marzo 1968, n. 152) che non
 consente il riscatto del suddetto periodo ai fini della  liquidazione
 dell'indennita' premio di servizio.
    In  altra  decisione  (sentenza  n.  26  del 1992) questa Corte ha
 affermato che l'indennita' premio di servizio "e'  da  porre  accanto
 alla  pensione  nell'ambito  dell'intero trattamento di quiescenza, e
 pertanto unitaria va riconosciuta la tendenzialita' a concedere  alla
 preparazione  professionale  acquisita ogni migliore considerazione".
 In  quell'occasione   e'   stata   di   conseguenza   dichiarata   la
 illegittimita'   costituzionale  della  disposizione  ora  nuovamente
 impugnata, nella parte in cui escludeva (relativamente alla categoria
 degli infermieri professionali)  la  riscattabilita'  ai  fini  della
 liquidazione   della   indennita'  premio  di  servizio  del  periodo
 corrispondente  al  corso  legale  di   studi   necessario   per   il
 conseguimento   del  diploma,  allorche'  detta  riscattabilita'  era
 viceversa riconosciuta ai fini del trattamento di quiescenza.
    Coerentemente con tali presupposti, risulta irrazionale, ex art. 3
 della Costituzione, la disposizione impugnata in  quanto  esclude  la
 riscattabilita'  ai  fini  dell'indennita'  premio  di  servizio  del
 periodo corrispondente al corso legale di  studi  necessario  per  il
 conseguimento  del  diploma  di  vigilatrice  di infanzia, sempre che
 ovviamente tale diploma risulti indispensabile  per  l'ammissione  in
 carriera.
    3.   -   Quanto  alla  questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646,  deve  precisarsi
 che  la  prospettazione  corretta  della  questione  va riferita, per
 essere rilevante nel giudizio a quo, al  combinato  disposto  di  cui
 agli  artt.  12  della legge 8 marzo 1968, n. 152 e 24 della legge 22
 novembre 1962, n. 1646, nella parte in cui prevedono, ai  fini  della
 liquidazione  dell'indennita'  premio di servizio, la riscattabilita'
 del biennio  corrispondente  al  corso  di  studi  presso  la  scuola
 convitto  anziche' dell'intero periodo corrispondente al corso legale
 di studi necessario per il conseguimento del relativo diploma.
    La disposizione contenuta nell'art. 12  della  legge  n.  152  del
 1968,  infatti,  opera un rinvio - relativamente alla riscattabilita'
 ai fini dell'indennita' premio di servizio dei periodi  di  studio  -
 alla  disciplina riguardante i trattamenti di quiescenza: e' pertanto
 il combinato disposto delle due norme che deve  trovare  applicazione
 da  parte  del  giudice  a  quo  e  ad  esso deve intendersi riferita
 pertanto la questione di costituzionalita' sottoposta a questa Corte.
    Riguardo a tale combinato  disposto,  uno  dei  giudici  a  quibus
 rileva  che,  essendo in materia intervenuta la legge 30 aprile 1976,
 n. 338, che ha elevato da due a tre anni la durata  obbligatoria  del
 corso  di  studi  necessario  per  il  conseguimento  del  diploma di
 vigilatrice d'infanzia, esso risulterebbe in contrasto con gli  artt.
 3 e 97 della Costituzione.
    La questione deve essere accolta.
    In  effetti  risulta  irrazionale, anche perche' conseguenza di un
 mancato coordinamento legislativo,  oltre  che  contrastante  con  il
 principio  della  piena riscattabilita' ai fini previdenziali di ogni
 tipo di studio  e  di  preparazione  professionale  gia'  piu'  volte
 affermato  da questa Corte (vedi sentenze n. 275, 209 e 178 del 1993,
 27 e 26 del 1992, 280 e 133 del 1991, 535 e 426  del  1990,  163  del
 1989  ecc.),  la  previsione  in  oggetto,  che  limita a due anni il
 periodo riscattabile  ai  fini  dell'indennita'  premio  di  servizio
 allorche' la durata del corso legale di studi sia diversa per legge.
    Va   pertanto   dichiarata   l'illegittimita'  costituzionale  del
 combinato disposto di cui agli artt. 12 della legge 8 marzo 1968,  n.
 152  e  24  della legge 22 novembre 1962, n. 1646, nella parte in cui
 prevedono  la  riscattabilita'  ai  fini  dell'indennita'  premio  di
 servizio  del  biennio  corrispondente  al  corso  di studi presso la
 scuola convitto anziche' dell'intero periodo corrispondente al  corso
 legale  di  studi  necessario  per  il  conseguimento  del diploma di
 vigilatrice d'infanzia.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 Riuniti i giudizi,
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 12 della  legge
 8  marzo  1968,  n.  152 (Nuove norme in materia previdenziale per il
 personale degli enti locali) nella  parte  in  cui  non  consente  la
 facolta'  di  riscattare,  ai fini della liquidazione dell'indennita'
 premio di servizio, i periodi corrispondenti alla durata  legale  del
 corso  di  studi  per  il conseguimento del diploma di vigilatrice di
 infanzia;
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto di
 cui agli artt. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 e 24  della  legge
 22   novembre  1962,  n.  1646,  nella  parte  in  cui  prevedono  la
 riscattabilita'  ai  fini  dell'indennita'  premio  di  servizio  del
 biennio  corrispondente  al  corso di studi presso la scuola convitto
 anziche' dell'intero periodo corrispondente al corso legale di  studi
 necessario   per   il   conseguimento   del  diploma  di  vigilatrice
 d'infanzia.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                       Il redattore: SANTOSUOSSO
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 21 luglio 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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