N. 328 ORDINANZA 7 - 21 luglio 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Edilizia - Decreto  di  sequestro  preventivo  di  cantiere  edile  -
 Concessione  edilizia  -  Silenzio-assenso  - Necessita' di una nuova
 valutazione della rilevanza della  questione  alla  luce  del  quadro
 normativo  complessivo  della  materia  -  Restituzione degli atti al
 giudice  a quo.
 
 (Legge regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61, art. 79)
 
 (Cost., artt. 3, 25 e 117).
(GU n.33 del 11-8-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici:  prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo  CHELI,
 dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI,
 prof. Fernando SANTOSUOSSO;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 79 della legge
 della regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61  (Norme  per  l'assetto  e
 l'uso  del  territorio),  promosso con ordinanza emessa l'11 dicembre
 1992 dalla Corte di Cassazione sul ricorso proposto  dal  Procuratore
 della  Repubblica  presso  il  tribunale  di  Rovigo nel procedimento
 penale a carico  di  Borille  Gianfranco,  iscritta  al  n.  186  del
 registro  ordinanze  1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1993;
    Visto l'atto di intervento della Regione Veneto;
    Udito nella camera di consiglio  del  9  giugno  1993  il  Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto  che  nel  corso di un procedimento instaurato su ricorso
 del Procuratore  della  Repubblica  presso  il  Tribunale  di  Rovigo
 avverso  l'ordinanza di revoca del decreto di sequestro preventivo di
 un cantiere edile, pronunciata dallo  stesso  Tribunale  in  sede  di
 riesame,   la   Corte   di   Cassazione  ha  sollevato  questione  di
 legittimita'  costituzionale,  in  riferimento agli artt. 3, 25 e 117
 della Costituzione, dell'art. 79 della legge della regione Veneto  27
 giugno  1985,  n.  61  (Norme  per l'assetto e l'uso del territorio),
 nella parte in cui prevede che il silenzio-assenso tenga luogo  della
 concessione edilizia;
      che  ad  avviso del giudice a quo la norma regionale, prevedendo
 il  silenzio-assenso  in  materia  urbanistico-edilizia  senza  alcun
 carattere  di  temporaneita'  e senza alcuna limitazione, come invece
 prevedeva  l'art.  8  del  decreto-legge  23  gennaio  1982,  n.   9,
 convertito  con modificazioni dalla legge 25 marzo 1982, n. 94 (norma
 peraltro non piu' in vigore, secondo il rimettente, a far data dal 1›
 gennaio 1992, per l'esaurirsi delle proroghe della  stessa),  avrebbe
 creato un istituto nuovo volto non ad accelerare la procedura secondo
 il  disposto  dall'art.  25  della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che
 delega appunto alle regioni tale specifico compito, ma addirittura ad
 eliminarla "anche nella sua espressione formale  e  finale  di  atto-
 documento,  a  seguito  della  semplice inerzia della P.A.", con cio'
 esorbitando dai limiti imposti al legislatore regionale dall'art. 117
 della Costituzione. Ne' - secondo il rimettente - possono nella  spe-
 cie  trovare  applicazione,  in riferimento all'art. 29 della legge 7
 agosto 1990, n. 241 - che abilita le regioni  ad  adottare  norme  in
 tema di procedimento amministrativo - le previsioni degli artt. 17,19
 e   20   della  stessa  legge,  che  hanno  introdotto  nuovi  moduli
 procedimentali (possibilita'  di  esercizio  dell'attivita'  privata,
 soggetta  a  provvedimento  abilitativo,  previa semplice denunzia di
 inizio  dell'attivita'  stessa  all'amministrazione,   ed   eventuale
 verifica   successiva  dell'esistenza  dei  presupposti  abilitativi,
 nonche' silenzio-assenso), trattandosi di materia paesaggistica e  di
 assetto   ambientale   "in   esso  inclusa  la  regolamentazione  del
 territorio, per le espresse esclusioni previste al comma 2  dell'art.
 17 e al comma 4 dell'art. 9" (recte: 19);
      che  inoltre  la  norma  denunciata,  venendo  ad  incidere  sul
 precetto penale (per escluderlo), si porrebbe in violazione dell'art.
 25 della Costituzione, che riserva la materia alla legge dello Stato;
      che ha spiegato intervento il Presidente della Giunta  regionale
 del  Veneto,  concludendo per l'inammissibilita' e per l'infondatezza
 della questione.
    Considerato che la questione  di  legittimita'  costituzionale  e'
 proposta  dalla  Corte remittente sul presupposto della temporaneita'
 della normativa statale di principio (art. 8  d.l.  n.  9  del  1982,
 conv.  in  legge  n.  94  del  1982  cit.)  in materia di concessioni
 edilizie, presupposto che viene assunto quale  termine  di  raffronto
 della   denunziata   illegittimita'   della   disposizione  di  legge
 regionale;
      che, peraltro, su tale profilo centrale della questione incidono
 sia la norma posta con l'art. 23, comma 4, della  legge  17  febbraio
 1992,  n.  179 - che, sopprimendo il termine di efficacia, piu' volte
 prorogato, della citata norma statale di principio, ne  determina  la
 vigenza  non limitata nel tempo - sia, in particolare, la disciplina,
 successiva all'ordinanza di rimessione,  contenuta  nell'art.  5  del
 decreto-legge  7  giugno  1993,  n.  180, con cui si introduce in via
 generale il principio del silenzio-assenso in tema di rilascio  delle
 concessioni  edilizie, facendosi altresi' esplicito richiamo all'art.
 29 della legge n. 241 del 1990 sul  procedimento  amministrativo  "in
 assenza di legislazione regionale" (comma 2 dell'articolo citato);
      che risulta quindi opportuno disporre la restituzione degli atti
 al  giudice  a  quo  perche'  valuti, alla luce del richiamato quadro
 normativo, se la questione sollevata sia tuttora rilevante.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Ordina la restituzione degli atti alla Corte di Cassazione.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                       Il redattore: CAIANIELLO
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 21 luglio 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C0841