N. 335 ORDINANZA 7 - 23 luglio 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo   penale  -  Mancata  previsione  della  incompatibilita'  a
 partecipare al giudizio dei giudici componenti il collegio che  abbia
 respinto   la   richiesta   di  applicazione  di  pena  concordata  -
 Intervenuta   dichiarazione   della   illegittimita'   costituzionale
 dell'art.  34,  secondo  comma  del  c.p.p.  (sentenza n. 186/1992) -
 Manifesta inammissibilita'.
 
 (C.p.p. art. 34, secondo comma).
 
 (Cost., artt. 3, 24).
(GU n.33 del 11-8-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Giuseppe  BORZELLINO,  dott.  Francesco  GRECO,  prof.
 Gabriele  PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE,
 avv. Mauro FERRI,  prof.  Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.
 Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof.
 Fernando SANTOSUOSSO;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 34, secondo
 comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza  emessa
 il 16 novembre 1992 dal Tribunale di Genova nel procedimento penale a
 carico  di  Girone Vincenzo, iscritta al n. 47 del registro ordinanze
 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  n.  8,
 prima serie speciale, dell'anno 1993;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 26 maggio 1993 il Giudice
 relatore Ugo Spagnoli;
    Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale  di
 Genova  dubita  che  l'art. 34, secondo comma, cod. proc. pen., nella
 parte in cui non prevede l'incompatibilita' a partecipare al giudizio
 del giudice componente il collegio che abbia respinto la richiesta di
 applicazione di pena concordata per la  ritenuta  non  concedibilita'
 della  sospensione condizionale della pena, contrasti con gli artt. 3
 e 24 della Costituzione, dato che il rigetto comporta una valutazione
 di merito del processo  e  cio'  menomerebbe  il  diritto  di  difesa
 dell'imputato:  ad  avviso del rimettente, infatti, al riconoscimento
 dell'incompatibilita' concorrono ragioni analoghe a  quelle  poste  a
 base delle sentenze nn. 124, 186 e 399 del 1992;
      che  il Presidente del Consiglio dei ministri non e' intervenuto
 nel giudizio;
    Considerato che con la sentenza n. 186/1992 - il  cui  dispositivo
 e'  stato  corretto con l'ordinanza n. 313 dello stesso anno - questa
 Corte ha dichiarato "l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  34,
 secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non
 prevede  l'incompatibilita'  del  giudice  del dibattimento che abbia
 rigettato la richiesta di applicazione  di  pena  concordata  di  cui
 all'art. 444 dello stesso codice a partecipare al giudizio";
      che  percio'  la  questione  e'  manifestamente inammissibile in
 quanto gia' decisa con la predetta sentenza;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma,  del  codice
 di procedura penale - gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo,
 nella  parte  impugnata,  con la sentenza n. 186 del 1992 - sollevata
 dal Tribunale di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                        Il redattore: SPAGNOLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 23 luglio 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C0848