N. 459 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 giugno 1993
N. 459 Ordinanza emessa il 15 giugno 1993 dal pretore di Siracusa nel procedimento civile vertente tra Rossitto Vita e Rubino Edoardo. Locazioni di immobili urbani - Uso abitativo - Richiesta di convalida di licenza per finita locazione - Proroga biennale del contratto - Operativita' di diritto anche in assenza di trattative per un nuovo canone - Impossibilita' per il locatore di sottrarsi alla proroga anche in presenza di necessita' propria - Omessa previsione di procedura mediante la quale far valere il diritto ad ottenere l'immobile - Compressione del diritto di tutela giurisdizionale e del principio di tutela della proprieta' privata. (Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 11, comma 2-bis). (Cost., artt. 24 e 42).(GU n.36 del 1-9-1993 )
IL PRETORE Letti gli atti del proc. civ. iscritto al n. 418/93 r.g. a.c., promosso ex art. 657 del c.p.c. da Rossitto Vita contro Rubino Edoardo; a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20 maggio 1993, OSSERVA IN FATTO 1. - Con atto notificato in data 16 marzo 1993, Vita Rossitto intimava ad Edoardo Rubino licenza per finita locazione dell'immobile sito in Siracusa, via dell'Olimpiade n. 27, scala A, int. 14, per la scadenza del 30 novembre 1993, contestualmente citandolo avanti questo pretore per la convalida. 2. - Costituendosi tramite difensore all'udienza all'uopo fissata, l'intimato si opponeva alla convalida eccependo: a) l'intervenuta novazione, per facta concludentia, del contratto e dunque il decorso di un nuovo rapporto locativo dal 26 giugno 1992 (data della stipula di un contratto di permuta tra l'intimante ed il di lei coniuge legalmente separato, originario locatore, in forza del quale quest'ultimo trasferi' alla prima la meta' indivisa dell'appartamento locato) o comunque dal 22 luglio 1992 (data in cui il precedente locatore ebbe a ritirare il mobilio che arredava l'immobile, con il consenso del conduttore, senza che in sua sostituzione la Rossitto fornisse arredamento); b) in subordine, la proroga biennale del rapporto in forza dell'art. 11, comma 2-bis, della legge 8 agosto 1992, n. 359. Offriva altresi' un aumento del canone. 3. - Nella medesima udienza l'intimante, contestando la fondatezza in fatto ed in diritto delle opposte eccezioni ed in particolare ribadendo d'aver necessita' dell'appartamento per adibirlo a propria abitazione, insisteva in domanda chiedendo l'emissione di ordinanza d'immediato rilascio ex art. 665 del c.p.c. OSSERVA IN DIRITTO 4. - La prima eccezione non puo' rappresentare grave motivo ostativo alla pronuncia del chiesto provvedimento provvisorio, non ravvisandosi in atti alcun elemento che possa indurre ad attribuire in modo certo ed univoco alle sopra descritte circostanze (permuta della meta' indivisa del bene e ritiro del mobilio da parte dell'originario locatore), il significato novativo voluto dal conduttore. 4.1. - Ed invero, le vicende giuridiche relative alla proprieta' della cosa locata, di per se' non spiegano alcun effetto sul contenuto oggettivo e sulla durata del rapporto, che conservano pertanto immutato l'assetto originario (emptio non tollit locatum: artt. 1599 e 1602 del c.c.). 4.2. - La restituzione del mobilio da parte del conduttore (ceduto) al locatore cedente - in mancanza di prova o allegazione alcuna di concomitanti accordi intervenuti anche con la subentrante locatrice - deve poi riguardarsi come fatto negoziale perfezionatosi e destinato a produrre effetti esclusivamente tra costoro, solo marginalmente influente sulla prestazione principale dedotta ad oggetto del rapporto locativo, di guisa che nessun tacito effetto novativo dell'originario contratto puo' desumersene (le parti del resto, nel corso del rapporto, possono benissimo concordare la modifica di alcuni soltanto dei termini del regolamento contrattuale, senza che cio' implichi, in mancanza di prova contraria ed, in ispecie, del c.d. animus novandi, la costituzione di un nuovo rapporto in sostituzione del precedente). 5. - Efficacia impeditiva della sollecitata pronuncia ex art. 665 del c.p.c. dovrebbe invece riconoscersi alla seconda eccezione svolta dall'intimato. 5.1. - Occorre a riguardo prendere atto che, secondo un'interpretazione assai diffusa nella giurisprudenza di merito, avallata da numerosi ed autorevoli commentatori, la proroga biennale disposta dall'art. 11, comma 2- bis della legge n. 359/1992 deve intendersi operare in modo automatico e non condizionato alla dimostrazione dell'avvio di trattative per il rinnovo del contratto e del loro fallimento per il mancato raggiungimento di un accordo sul canone, di tal che l'esistenza dei presupposti di essa dovrebbe implicitamente desumersi dalla stessa intimazione di una licenza per finita locazione, senza che alcuna distinzione sia possibile fare con riguardo alle motivazioni del rifiuto di trattare. Vero e' che sul punto si registrano tra i giudici di merito, spesso nell'ambito del medesimo ufficio giudiziario, pronunce diametralmente opposte, eppero' proprio tale contrasto giurisprudenziale, nella misura in cui prospetta comunque - quale che sia la soluzione alla quale questo stesso giudice ritenga di dover aderire - concrete possibilita' di accoglimento, in sede di merito, della svolta eccezione (specie ove si consideri che per ragioni di competenza il relativo giudizio dovra' presumibilmente essere pronunciato dal giudice superiore), basterebbe a rendere quanto meno opportuno, se non doveroso, il diniego, per gravi motivi, del chiesto provvedimento. 5.2. - Senonche', proprio in relazione alla descritta interpretazione generalizzante della portata della norma - interpretazione che, per quanto sopra s'e' detto, per il fatto stesso di essere consentita dalla lettera e dalla ratio della norma e di essere sostenuta da numerosa dottrina e giurisprudenza, impedirebbe la chiesta pronuncia interinale -, e' stata gia' sollevata da diversi giudici questione di illegittimita' costituzionale, per contrasto con gli artt. 24 e 42, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui la stessa non prevede un diritto di recesso del locatore alla scadenza naturale del contratto in caso di necessita' di destinare l'immobile ad uso abitativo proprio (v. pret. Bologna, ord. 22 dicembre 1992; v. anche pret. Roma, ord. 9 dicembre 1992). 5.2.1. - Ritiene questo decidente di dover condividere il giudizio di non manifesta infondatezza di siffatta questione, cosi' come prospettata dalle ricordate ordinanze pretorili. 5.2.1.1. - Con riferimento all'art. 42 della Costituzione, va invero osservato che se, per un verso, le finalita' antinflazionistiche e calmieratrici evidentemente perseguite dal legislatore di fronte alle prevedibili implicazioni della scelta di liberalizzare il mercato delle locazioni, impingendo direttamente la funzione sociale che del diritto di proprieta' viene disegnato dalla norma costituzionale come limite interno e coessenziale alla sua stessa tutela, giustificano la previsione di una ennesima proroga legale, per altro verso esse ovviamente non possono essere invocate nei casi in cui tali possibili implicazioni non sono in concreto ipotizzabili, e cioe' quando il proprietario lungi dal voler speculare sul suo bene, ha necessita' di direttamente adibirlo a propria abitazione. In tali casi, e solo in essi, la proroga si ripropone dunque, come ennesimo vincolo incompatibile con il dettato costituzionale. In proposito precise indicazioni vengono gia' da Corte costituzionale 27 febbraio 1980, n. 22, ove si legge: "nel complesso sistema vincolistico .. l'istituto della necessita' come causa di cessazione della proroga legale ha assunto nella comune interpretazione adeguatrice (cfr. sentenza n. 132/1972) carattere strumentale per la composizione dei contrapposti interessi, prevalendo di regola quelli dei conduttori, che rimangono sacrificati di fronte all'esigenza del locatore proprietario di ottenere la disponibilita' dell'immobile in caso di necessita'". La necessita' del locatore, considerata nel secondo comma dell'articolo al fine di consentire il recesso alla prima scadenza (del contratto stipulato o rinnovato successivamente al 14 agosto 1992), non rileva invece nella norma in commento, a' sensi della quale - interpretata nel senso che s'e' detto - in nessuna ipotesi e' dato al locatore sottrarsi alla proroga biennale del rapporto, salvo ovviamente che lo stesso conduttore espressamente vi rinunci. 5.2.1.2. - Alla stregua delle superiori considerazioni, non puo' anche non prospettarsi, come corollario un contrasto con l'art. 24 della Costituzione, atteso che alla mancata previsione di una facolta' di recesso del locatore si aggiunge anche l'assenza di una procedura atta a disciplinarne l'esercizio, di guisa che ne resterebbe comunque leso il diritto del locatore di far valere in giudizio il suo diritto. Non sembra a tal fine proponibile una applicazione analogica della disciplina prevista dall'art. 30 della legge 27 luglio 1978, n. 392, espressamente richiamata solo per la diversa ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 11 della legge n. 359/1992, e del resto difficilmente raccordabile all'esigenza di evitare la proroga biennale (quanto meno per quei contratti la cui scadenza, bensi' successiva al 14 agosto 1992, sia tuttavia prevista entro un termine inferiore a quello imposto dall'art. 29 della legge n. 392/1978 per la necessaria preventiva comunicazione). 5.2.2. - Non puo' dubitarsi della rilevanza della questione nel presente giudizio. L'assunto del convenuto, secondo cui vi sarebbero state delle trattative con la subentrante locatrice per il rinnovo del contratto non andate a buon fine per contrasti sull'ammontare del canone, non risulta in alcun modo confortato dalla documentazione esibita. Appare invece piu' credibile l'opposta deduzione dell'intimante che, escludendo di aver mai avviato trattative, afferma piuttosto di aver necessita' di destinare l'immobile a propria abitazione. Tale esigenza e' invero gia' espressamente manifestata nella lettera di disdetta tempestivamente comunicata e trova adeguato riscontro nelle documentate e del resto incontroverse vicende subite dal rapporto di coniugio della medesima: risulta infatti che la sentenza dichiarativa della separazione giudiziale ebbe ad assegnare - quantunque sull'accordo dei coniugi - al di lei marito la casa coniugale. Allo stato degli atti, deve pertanto ritenersi che sussista per l'intimante la dedotta necessita' di adibire l'immobile a propria abitazione, dal che consegue - come sopra gia' s'e' illustrato - che rilievo decisivo al fine d'emettere il chiesto provvedimento provvisorio assume proprio la prospettata questione d'illegittimita' costituzionale, che va dunque sollevata d'ufficio con le conseguenti statuizioni di cui al dispositivo. La pendenza, davanti alla Corte delle leggi, di giudizi incidentali promossi su identiche questioni - di cui questo pretore e' evidentemente ben consapevole e la cui decisione anzi si aspetta a breve termine -, non puo' comunque suggerire soluzioni alternative alla presente ordinanza, dovendosi in particolare escludere la possibilita' di una sospensione necessaria del giudizio ex art. 295 del c.p.c. atteso che a siffatte questioni - secondo le condivisibili indicazioni di numerosa ed autorevole dottrina giusprocessualistica - non puo' riconoscersi la natura di pregiudiziali in senso tecnico.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 e 137 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata, e rilevante nel presente giudizio, la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 2-bis, della legge 8 agosto 1992, n. 359, per contrasto con gli artt. 24, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede (e non disciplina la procedura mediante la quale far valere) un diritto di recesso del locatore alla scadenza naturale del contratto in caso di necessita' di destinare l'immobile ad uso abitativo proprio; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente procedimento fino all'esito del giudizio incidentale di illegittimita' costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri, e che la stessa venga altresi' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Siracusa, addi' 15 giugno 1993 Il pretore: IANNELLO 93C0899