N. 462 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 maggio 1993

                                N. 462
 Ordinanza  emessa  il  4  maggio  1993  dal  giudice  per le indagini
 preliminari presso la pretura di Verona  nel  procedimento  penale  a
 carico di Bigon Mario ed altro.
 Regione Veneto - Edilizia ed urbanistica - Occupazione di alloggio in
    assenza  del  certificato  di  abitabilita'  - Condotta penalmente
    sanzionata  dalla  normativa  statale  -  Previsione,  con   legge
    regionale,   della  liceita'  di  tale  condotta  previa  semplice
    presentazione della richiesta del certificato  ed  in  assenza  di
    contrarie  determinazioni  del sindaco entro sessanta giorni dalla
    presentazione  della  richiesta  stessa   -   Lamentata   indebita
    interferenza da parte della regione in materia penale.
 (Legge regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61, art. 90, terzo comma,
    modificato dalla legge regione Veneto 11 marzo 1986, n. 9).
 (Cost., artt. 3, 25, secondo comma, e 117).
(GU n.36 del 1-9-1993 )
                IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Visti gli atti del procedimento n. 93/652/n rggip nei confronti di
 Bigon  Mario  e  Bigon Remo, imputati del reato p. e p. dall'art. 221
 del t.u.ll.ss. r.d. 27 aprile 1934, n. 1265, per avere  occupato  una
 abitazione   di   loro  proprieta'  in  assenza  del  certificato  di
 abitabilita', accertato in Nogarole Rocca l'11 dicembre 1991;
    Rilevato che per detto fatto gli imputati  sono  stati  condannati
 con  decreto  penale  n.  93/200/n  di questo ufficio alla pena di L.
 100.000 di ammenda ciascuno;
    Rilevato che contro detto provvedimento i prevenuti hanno proposto
 tempestiva e rituale opposizione, richiamando il  disposto  dell'art.
 90  della  legge  regionale  Veneto n. 61/1985, come modificato dalla
 legge regionale Veneto n.  9/1986  nella  parte  in  cui,  dopo  aver
 premesso che il sindaco deve rilasciare certificato di abitabilita' "
 ..   dopo  aver  accertata  la  conformita'  della  costruzione  alle
 prescrizioni igienico-sanitarie previste nella concessione rilasciata
 o nella istanza tacitamente assentita .."  (secondo  comma),  prevede
 che detto sindaco "e' tenuto a comunicare le sue determinazioni entro
 sessanta giorni dalla richiesta del certificato; l'istanza si intende
 accolta  in  caso  di inutile decorso del termine" (terzo comma); e a
 questo proposito gli opponenti hanno  prodotto  documentazione  dalla
 quale  si  evince  che,  al momento dell'accertamento del fatto, l'11
 dicembre 1991, era ampiamente decorso  per  entrambi  il  termine  di
 sessanta  giorni teste' richiamato, atteso che le istanze proposte al
 sindaco al fine di ottenere il  rilascio  del  certificato  risultano
 pervenute  presso  il comune di Nogarole Rocca in data 20 giugno 1989
 per l'appartamento di Bigon Mario  ed  in  data  8  giugno  1990  per
 l'appartamento  di  Bigon  Remo;  ne' risulta che entro il termine di
 sessanta giorni  dalla  ricezione  dell'istanza,  il  sindaco  avesse
 comunicato agli odierni opponenti alcuna determinazione;
    Rilevato  che l'art. 90, terzo comma, della legge regionale Veneto
 n. 61/1985, come modificato dalla legge regionale Veneto  n.  6/1986,
 introduce,  in  tema  di  rilascio  di  certificato  di abitabilita',
 l'istituto del silenzio-assenso - se pure  eventualmente  temporaneo,
 atteso  che il quarto comma dell'art. 90 della legge regionale citata
 riserva  al   sindaco   il   potere   di   revoca   del   certificato
 (verosimilmente anche di quello "silenzioso") "quando si constati che
 non  sussistono le condizioni di legge che ne consentono il rilascio"
 - in contrasto con quanto dispone  l'art.  221  t.u.ll.ss.  cit.  che
 richiede   il   rilascio  di  una  autorizzazione  espressa,  secondo
 l'interpretazione che di detta norma e' sempre stata data  (cfr.,  in
 tal  senso,  da  ultimo, Cass., sez. III penale, 10 febbraio 1988, n.
 1703) ed  in  base  alla  quale  il  certificato  di  abitabilita'  o
 agibilita'   e'   un   provvedimento   formale,   che   non   ammette
 equipollenti);
    Rilevato, quanto alla non manifesta infondatezza della  questione,
 che  la  legge regionale in esame produce l'effetto di rendere lecita
 nel Veneto (fino ad eventuale successiva  revoca  dell'autorizzazione
 tacita)  un  comportamento  (l'occupazione  di  immobili  senza avere
 previamente  ottenuto  l'espresso  certificato  di   abitabilita'   o
 agibilita') che la normativa statale considera penalmente illecito;
    Ritenuto,  pertanto,  che  l'art.  90 della legge regionale Veneto
 citata realizzi una disparita' di trattamento tra chi abiti od occupi
 un  immobile  in  detta  regione  e  chi  ponga   in   essere   detto
 comportamento   altrove   e   travalichi   la   potesta'  legislativa
 costituzionalmente  conferita  alle   regioni,   tenuto   conto,   in
 proposito, del costante indirizzo della Corte costituzionale, teso ad
 affermare  il  monopolio  statale  in  materia  penale  (sentenze  n.
 179/1976, 79/1977, 487/1989 e 43/1990), da intendersi nel  senso  che
 alle  regioni  non  spetta  ne' introdurre nuove figure di reato, ne'
 "interferire negativamente  con  le  norme  penali,  disciplinando  e
 considerando,  quindi,  lecita,  un'attivita'  penalmente  sanzionata
 dall'ordinamento nazionale" (sentenza n. 370/1989);
    Ritenuta, pertanto, non manifestamente  infondata,  per  contrasto
 con  gli  artt.  3,  25,  secondo  comma, e 117 della Costituzione la
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 90,  terzo  comma,
 della  legge regionale Veneto n. 61/1985, come modificato dalla legge
 regionale Veneto n. 6/1986;
    Ritenuto, quanto  alla  rilevanza,  che  la  questione  condiziona
 l'esito del procedimento, atteso che, mentre l'eventuale declaratoria
 di   incostituzionalita'   della  norma  rimuoverebbe  ogni  ostacolo
 all'applicabilita' della norma sanzionatoria di cui all'art. 221  del
 t.u.ll.ss.  e  comporterebbe  l'emissione  ex art. 464 del c.p.p. del
 decreto che dispone il  giudizio,  qualora  venisse  riconosciuta  la
 conformita'  di  detta  norma  a principi costituzionali, la condotta
 degli  imputati  dovrebbe  essere  reputata penalmente lecita, con il
 loro conseguente immediato proscioglimento, ex art. 129 del c.p.p.;
    Ritenuto di sollevare d'ufficio la questione;
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  90, terzo comma, della legge
 regionale Veneto n. 61/1985, come modificato  dalla  legge  regionale
 Veneto n. 6/1986, nella parte in cui prevede la liceita' di abitare o
 occupare  un  immobile  previa semplice presentazione della richiesta
 del certificato di  abitabilita'  o  agibilita',  ed  in  assenza  di
 contrarie  determinazioni  del  sindaco  entro  sessanta giorni dalla
 presentazione  della  richiesta  stessa   (silenzio   assenso),   per
 contrasto   con  gli  artt.  3,  25,  secondo  comma,  e  117,  della
 Costituzione;
    Sospende il presente procedimento;
    Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza  venga
 notificata al pubblico ministero, agli imputati ed al difensore dagli
 stessi   nominato,   nonche'  al  presidente  della  regione  Veneto,
 oltreche' comunicata al Presidente del medesimo consiglio regionale.
      Verona, addi' 4 maggio 1993
            Il giudice per le indagini preliminari: CESARI

 93C0902