N. 462 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 maggio 1993
N. 462 Ordinanza emessa il 4 maggio 1993 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Verona nel procedimento penale a carico di Bigon Mario ed altro. Regione Veneto - Edilizia ed urbanistica - Occupazione di alloggio in assenza del certificato di abitabilita' - Condotta penalmente sanzionata dalla normativa statale - Previsione, con legge regionale, della liceita' di tale condotta previa semplice presentazione della richiesta del certificato ed in assenza di contrarie determinazioni del sindaco entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta stessa - Lamentata indebita interferenza da parte della regione in materia penale. (Legge regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61, art. 90, terzo comma, modificato dalla legge regione Veneto 11 marzo 1986, n. 9). (Cost., artt. 3, 25, secondo comma, e 117).(GU n.36 del 1-9-1993 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Visti gli atti del procedimento n. 93/652/n rggip nei confronti di Bigon Mario e Bigon Remo, imputati del reato p. e p. dall'art. 221 del t.u.ll.ss. r.d. 27 aprile 1934, n. 1265, per avere occupato una abitazione di loro proprieta' in assenza del certificato di abitabilita', accertato in Nogarole Rocca l'11 dicembre 1991; Rilevato che per detto fatto gli imputati sono stati condannati con decreto penale n. 93/200/n di questo ufficio alla pena di L. 100.000 di ammenda ciascuno; Rilevato che contro detto provvedimento i prevenuti hanno proposto tempestiva e rituale opposizione, richiamando il disposto dell'art. 90 della legge regionale Veneto n. 61/1985, come modificato dalla legge regionale Veneto n. 9/1986 nella parte in cui, dopo aver premesso che il sindaco deve rilasciare certificato di abitabilita' " .. dopo aver accertata la conformita' della costruzione alle prescrizioni igienico-sanitarie previste nella concessione rilasciata o nella istanza tacitamente assentita .." (secondo comma), prevede che detto sindaco "e' tenuto a comunicare le sue determinazioni entro sessanta giorni dalla richiesta del certificato; l'istanza si intende accolta in caso di inutile decorso del termine" (terzo comma); e a questo proposito gli opponenti hanno prodotto documentazione dalla quale si evince che, al momento dell'accertamento del fatto, l'11 dicembre 1991, era ampiamente decorso per entrambi il termine di sessanta giorni teste' richiamato, atteso che le istanze proposte al sindaco al fine di ottenere il rilascio del certificato risultano pervenute presso il comune di Nogarole Rocca in data 20 giugno 1989 per l'appartamento di Bigon Mario ed in data 8 giugno 1990 per l'appartamento di Bigon Remo; ne' risulta che entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza, il sindaco avesse comunicato agli odierni opponenti alcuna determinazione; Rilevato che l'art. 90, terzo comma, della legge regionale Veneto n. 61/1985, come modificato dalla legge regionale Veneto n. 6/1986, introduce, in tema di rilascio di certificato di abitabilita', l'istituto del silenzio-assenso - se pure eventualmente temporaneo, atteso che il quarto comma dell'art. 90 della legge regionale citata riserva al sindaco il potere di revoca del certificato (verosimilmente anche di quello "silenzioso") "quando si constati che non sussistono le condizioni di legge che ne consentono il rilascio" - in contrasto con quanto dispone l'art. 221 t.u.ll.ss. cit. che richiede il rilascio di una autorizzazione espressa, secondo l'interpretazione che di detta norma e' sempre stata data (cfr., in tal senso, da ultimo, Cass., sez. III penale, 10 febbraio 1988, n. 1703) ed in base alla quale il certificato di abitabilita' o agibilita' e' un provvedimento formale, che non ammette equipollenti); Rilevato, quanto alla non manifesta infondatezza della questione, che la legge regionale in esame produce l'effetto di rendere lecita nel Veneto (fino ad eventuale successiva revoca dell'autorizzazione tacita) un comportamento (l'occupazione di immobili senza avere previamente ottenuto l'espresso certificato di abitabilita' o agibilita') che la normativa statale considera penalmente illecito; Ritenuto, pertanto, che l'art. 90 della legge regionale Veneto citata realizzi una disparita' di trattamento tra chi abiti od occupi un immobile in detta regione e chi ponga in essere detto comportamento altrove e travalichi la potesta' legislativa costituzionalmente conferita alle regioni, tenuto conto, in proposito, del costante indirizzo della Corte costituzionale, teso ad affermare il monopolio statale in materia penale (sentenze n. 179/1976, 79/1977, 487/1989 e 43/1990), da intendersi nel senso che alle regioni non spetta ne' introdurre nuove figure di reato, ne' "interferire negativamente con le norme penali, disciplinando e considerando, quindi, lecita, un'attivita' penalmente sanzionata dall'ordinamento nazionale" (sentenza n. 370/1989); Ritenuta, pertanto, non manifestamente infondata, per contrasto con gli artt. 3, 25, secondo comma, e 117 della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 90, terzo comma, della legge regionale Veneto n. 61/1985, come modificato dalla legge regionale Veneto n. 6/1986; Ritenuto, quanto alla rilevanza, che la questione condiziona l'esito del procedimento, atteso che, mentre l'eventuale declaratoria di incostituzionalita' della norma rimuoverebbe ogni ostacolo all'applicabilita' della norma sanzionatoria di cui all'art. 221 del t.u.ll.ss. e comporterebbe l'emissione ex art. 464 del c.p.p. del decreto che dispone il giudizio, qualora venisse riconosciuta la conformita' di detta norma a principi costituzionali, la condotta degli imputati dovrebbe essere reputata penalmente lecita, con il loro conseguente immediato proscioglimento, ex art. 129 del c.p.p.; Ritenuto di sollevare d'ufficio la questione;
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 90, terzo comma, della legge regionale Veneto n. 61/1985, come modificato dalla legge regionale Veneto n. 6/1986, nella parte in cui prevede la liceita' di abitare o occupare un immobile previa semplice presentazione della richiesta del certificato di abitabilita' o agibilita', ed in assenza di contrarie determinazioni del sindaco entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta stessa (silenzio assenso), per contrasto con gli artt. 3, 25, secondo comma, e 117, della Costituzione; Sospende il presente procedimento; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata al pubblico ministero, agli imputati ed al difensore dagli stessi nominato, nonche' al presidente della regione Veneto, oltreche' comunicata al Presidente del medesimo consiglio regionale. Verona, addi' 4 maggio 1993 Il giudice per le indagini preliminari: CESARI 93C0902