N. 478 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 giugno 1993

                                N. 478
 Ordinanza  emessa  il  18  giugno  1993  dal  giudice per le indagini
 preliminari presso il tribunale di Prato nel  procedimento  penale  a
 carico di Sparacino Giuseppe ed altri.
 Processo  penale  -  Udienza  preliminare  -  Notifica dell'avviso di
 garanzia concomitante con richiesta di rinvio a giudizio -  Lamentata
 mancata  notizia dell'inizio delle indagini preliminari - Conseguente
 impossibilita' per gli indagati di prendere iniziative  probatorie  -
 Disparita'  di trattamento rispetto alla parte pubblica - Lesione del
 diritto di difesa.
 (C.P.P. 1988, artt. 392 e 393).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.37 del 8-9-1993 )
                IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    L'anno 1993 il mese di giugno, il giorno 18 alle ore 11, in Prato,
 viale della Repubblica n. 220.
    Innanzi al  giudice  per  l'udienza  preliminare  dott.  Salvatore
 Palazzo  assistito  per  la  redazione  del presente verbale in forma
 riassuntiva ai sensi dell'art. 140, secondo  comma  del  c.p.p.,  dal
 coll.  Ercolini  Giuseppe;  in  camera  di  consiglio,  chiamati, nel
 procedimento penale n. 240/93, dal collaboratore di cancelleria  sono
 comparsi  il  pubblico  ministero  dott.  Lamberti,  sost., imputati:
 Sparacino Giuseppe, nato a  Sambuca  Sicilia  il  26  febbraio  1943,
 libero  presente,  Bigagli  Piero,  nato  a  Prato il 19 agosto 1947,
 libero presente, Bizzarri Andrea, nato a Firenze il 17  aprile  1942,
 libero  contumace,  Puccetti  Alessandro, nato a Prato il 27 febbraio
 1952, libero presente, difesi ed assistiti dagli avv.  A.  Rocca  per
 Sparacino;  avv.  G. Guasti per Bigagli; avv. G. Perone per Puccetti;
 avv. Briganti per Bizzarri; difensori tutti presenti.
    Il  g.u.p.  da'  atto  che  Bizzarri  Andrea  assente  all'udienza
 precedente  ha ricevuto notifica del decreto il 9 giugno 1993; l'avv.
 Guasti si oppone al rinvio; il  p.m.  si  oppone  al  rinvio;  l'avv.
 Perrone e avv. Rocca sono remissivi.
    Il  giudice  conclusi  gli accertamenti relativi alla costituzione
 delle parti, dichiara aperta la discussione.
    Il g.u.p.  rileva  che  Bizzarri  Andrea  era  stato  regolarmente
 avvisato  per  l'udienza  14  marzo  1993 ed erano stati rispettati i
 dieci giorni stabiliti dagli artt. 416 e segg. del c.p.p. ne consegue
 che la citazione e' stata ritualmente effettuata e il semplice rinvio
 all'udienza odierna non implica certo la necessita' che abbia diritto
 a ulteriori dieci giorni art. 419, n. 4, del c.p.p.
    In conseguenza dichiara contumace Bizzarri Andrea.
    Preliminarmente: l'avv. Rocca chiede  di  produrre  corrispondenza
 con  il  provveditorato studi, corrispondenza con Bigagli, verbale di
 consiglio comunale e giunta relativa  al  caso,  lettera  (racc.)  di
 Sparacino  e Mattei, fascicolo relativo a pubblicita' varia 85/86 del
 noto giornale La Pulce e chiede altresi' di produrre memoria  tecnica
 redatta con l'ing. Veronesi.
    L'avv.  Perrone  chiede  di  produrre  memoria di geom Bignami, il
 Puccetti chiede di essere interrogato, chiede l'audizione del  c.t.u.
 ing. Mazzoni.
    L'avv.  Rocca  chiede  l'audizione  del c.t.u. ing. Mazzoni e ing.
 Veronese  e  la  audizione  a  teste  del  consigliere  comunale   di
 Cantagallo Gerardi Brunero, il quale non e' in aula.
    L'avv. Guasti chiede incidente probatorio per perizia su immobile,
 in   caso   di   opposizione   del  g.i.p.  chiede  la  richiesta  di
 incostituzionalita'relativa agli artt. 392 e 393 del c.p.p.
    Il p.m. si oppone alle richieste del difensore avv.  Guasti  circa
 l'incidente  probatorio  e  si oppone al deposito delle consulenze di
 parte. Si oppone alla  acquisizione  delle  due  consulenze  tecniche
 nonche' della pubblicazione La Pulce.
    Il  g.u.p.  rileva che nessuno degli imputati ha avuto notizia del
 procedimento penale prima dell'udienza odierna e non ha potuto quindi
 contrastare  l'accusa  con   acquisizioni   tecniche   ed   incidente
 probatorio, mentre il p.m. ha effettuato una consulenza di parte.
    L'impossibilita'  di  difendersi  prima dell'udienza preliminare e
 quindi eventualmente poter chiedere dei giudizi alternativi crea  nel
 caso  di  specie una violazione dei diritti della difesa in relazione
 agli artt. 3 e 24  della  Costituzione  e  poiche'  la  questione  e'
 manifestamente  fondata  e incide sul presente processo, quest'ultimo
 viene sospeso con remissione degli  atti  alla  Corte  costituzionale
 perche'  vlautati  se  vi sia violazione dei diritti della difesa nel
 momento in cui questa ultima non puo' chiedere  incidente  probatorio
 in  questa  udienza  nei  casi  in  cui  non  ha  avuto  notizia  nel
 procedimento prima della richiesta di rinvio a giudizio.
                                P. Q. M.
    Sospende il presente procedimento e rimette gli  atti  alla  Corte
 costituzionale  per  la presunta violazione degli artt. 392 e 393 del
 c.p.p. per contrasto con gli artt. 3  e  24  della  Costituzione  nei
 limiti  in  cui  non  sia  garantita agli indagati la possibilita' di
 chiedere incidente probatorio in questa fase ove non abbiano ricevuto
 prima l'avviso di garanzia;
    Dispone la pubblicazione della seguente ordinanza  nella  Gazzetta
 Ufficiale,  la  trasmissione  di copia al Presidente della Camera dei
 deputati, al Presidente  del  Senato,  nonche'  alla  presidenza  del
 Consiglio dei ministri;
    Dispone  la trasmissione atti alla Corte costituzionale e rinvia a
 nuovo  ruolo  autorizzando  stante  il  rinvio  l'acquisizione  della
 documentazione prodotta provvisoriamente.
                Il giudice udienza preliminare: PALAZZO
                             Il collaboratore di cancelleria: GIUSEPPE
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