N. 478 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 giugno 1993
N. 478 Ordinanza emessa il 18 giugno 1993 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Prato nel procedimento penale a carico di Sparacino Giuseppe ed altri. Processo penale - Udienza preliminare - Notifica dell'avviso di garanzia concomitante con richiesta di rinvio a giudizio - Lamentata mancata notizia dell'inizio delle indagini preliminari - Conseguente impossibilita' per gli indagati di prendere iniziative probatorie - Disparita' di trattamento rispetto alla parte pubblica - Lesione del diritto di difesa. (C.P.P. 1988, artt. 392 e 393). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.37 del 8-9-1993 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI L'anno 1993 il mese di giugno, il giorno 18 alle ore 11, in Prato, viale della Repubblica n. 220. Innanzi al giudice per l'udienza preliminare dott. Salvatore Palazzo assistito per la redazione del presente verbale in forma riassuntiva ai sensi dell'art. 140, secondo comma del c.p.p., dal coll. Ercolini Giuseppe; in camera di consiglio, chiamati, nel procedimento penale n. 240/93, dal collaboratore di cancelleria sono comparsi il pubblico ministero dott. Lamberti, sost., imputati: Sparacino Giuseppe, nato a Sambuca Sicilia il 26 febbraio 1943, libero presente, Bigagli Piero, nato a Prato il 19 agosto 1947, libero presente, Bizzarri Andrea, nato a Firenze il 17 aprile 1942, libero contumace, Puccetti Alessandro, nato a Prato il 27 febbraio 1952, libero presente, difesi ed assistiti dagli avv. A. Rocca per Sparacino; avv. G. Guasti per Bigagli; avv. G. Perone per Puccetti; avv. Briganti per Bizzarri; difensori tutti presenti. Il g.u.p. da' atto che Bizzarri Andrea assente all'udienza precedente ha ricevuto notifica del decreto il 9 giugno 1993; l'avv. Guasti si oppone al rinvio; il p.m. si oppone al rinvio; l'avv. Perrone e avv. Rocca sono remissivi. Il giudice conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, dichiara aperta la discussione. Il g.u.p. rileva che Bizzarri Andrea era stato regolarmente avvisato per l'udienza 14 marzo 1993 ed erano stati rispettati i dieci giorni stabiliti dagli artt. 416 e segg. del c.p.p. ne consegue che la citazione e' stata ritualmente effettuata e il semplice rinvio all'udienza odierna non implica certo la necessita' che abbia diritto a ulteriori dieci giorni art. 419, n. 4, del c.p.p. In conseguenza dichiara contumace Bizzarri Andrea. Preliminarmente: l'avv. Rocca chiede di produrre corrispondenza con il provveditorato studi, corrispondenza con Bigagli, verbale di consiglio comunale e giunta relativa al caso, lettera (racc.) di Sparacino e Mattei, fascicolo relativo a pubblicita' varia 85/86 del noto giornale La Pulce e chiede altresi' di produrre memoria tecnica redatta con l'ing. Veronesi. L'avv. Perrone chiede di produrre memoria di geom Bignami, il Puccetti chiede di essere interrogato, chiede l'audizione del c.t.u. ing. Mazzoni. L'avv. Rocca chiede l'audizione del c.t.u. ing. Mazzoni e ing. Veronese e la audizione a teste del consigliere comunale di Cantagallo Gerardi Brunero, il quale non e' in aula. L'avv. Guasti chiede incidente probatorio per perizia su immobile, in caso di opposizione del g.i.p. chiede la richiesta di incostituzionalita'relativa agli artt. 392 e 393 del c.p.p. Il p.m. si oppone alle richieste del difensore avv. Guasti circa l'incidente probatorio e si oppone al deposito delle consulenze di parte. Si oppone alla acquisizione delle due consulenze tecniche nonche' della pubblicazione La Pulce. Il g.u.p. rileva che nessuno degli imputati ha avuto notizia del procedimento penale prima dell'udienza odierna e non ha potuto quindi contrastare l'accusa con acquisizioni tecniche ed incidente probatorio, mentre il p.m. ha effettuato una consulenza di parte. L'impossibilita' di difendersi prima dell'udienza preliminare e quindi eventualmente poter chiedere dei giudizi alternativi crea nel caso di specie una violazione dei diritti della difesa in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione e poiche' la questione e' manifestamente fondata e incide sul presente processo, quest'ultimo viene sospeso con remissione degli atti alla Corte costituzionale perche' vlautati se vi sia violazione dei diritti della difesa nel momento in cui questa ultima non puo' chiedere incidente probatorio in questa udienza nei casi in cui non ha avuto notizia nel procedimento prima della richiesta di rinvio a giudizio.
P. Q. M. Sospende il presente procedimento e rimette gli atti alla Corte costituzionale per la presunta violazione degli artt. 392 e 393 del c.p.p. per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione nei limiti in cui non sia garantita agli indagati la possibilita' di chiedere incidente probatorio in questa fase ove non abbiano ricevuto prima l'avviso di garanzia; Dispone la pubblicazione della seguente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale, la trasmissione di copia al Presidente della Camera dei deputati, al Presidente del Senato, nonche' alla presidenza del Consiglio dei ministri; Dispone la trasmissione atti alla Corte costituzionale e rinvia a nuovo ruolo autorizzando stante il rinvio l'acquisizione della documentazione prodotta provvisoriamente. Il giudice udienza preliminare: PALAZZO Il collaboratore di cancelleria: GIUSEPPE 93C0919