N. 40 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 31 agosto 1993
N. 40 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 31 agosto 1993 (del commissariato dello Stato per la regione Sicilia). Regione Sicilia - Interventi straordinari per l'occupazione produttiva - Proroga del rapporto di lavoro dei giovani (oltre 40.000) impegnati nei cosidetti progetti di utilita' collettiva (ex art. 23 della legge n. 67/1988) fino al "completamento" degli stessi e, nel caso di avvenuto completamento, per non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente delibera legislativa - Stanziamento di un contributo di 1.700 miliardi di lire ai fratelli Davide ed Alice Grassi, vittime della mafia, per la ripresa dell'attivita' industriale - Provvidenze per il personale medico ed i biologi del Policlinico dell'Universita' di Palermo; in particolare, previsione di un concorso riservato ai medici e biologi in atto in servizio alla U.S.L. 58 di Palermo per le esigenze del Policlinico della stessa citta' - Inquadramento in un ruolo speciale transitorio dell'amministrazione regionale di circa 2.000 tecnici originariamente assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, successivamente trasformato a tempo indeterminato, computando ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza i servizi prestati fuori ruolo presso gli stessi uffici regionali anche se le relative retribuzioni non siano state assoggettate ai prescritti contributi - Violazione del principio di eguaglianza nonche' dei principi di imparzialita' e buon andamento della p.a. - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 49/1963, 120/1969 e 266/1993. (Delibera legislativa regione Sicilia 13-14 agosto 1993, n. 563). (Cost., artt. 3, 10 e 97).(GU n.38 del 15-9-1993 )
L'assemblea regionale siciliana, nella seduta del 13-14 agosto 1993, ha approvato il disegno di legge n. 563 dal titolo "Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia" comunicato a questo commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale, il successivo 17 agosto 1993. In via preliminare si ritiene opportuno rappresentare, anche ai fini di una piu' approfondita cognizione delle disposizioni contenute nel disegno di legge de quo, che, al di la' di quanto sia dato desumere dal titolo, esso si connota come un provvedimento omnibus in cui sono state inserite norme eterogenee riguaraanti i piu' disparati settori di intervento della regione che indubbiamente ne alterano profondamente 1'originaria natura consistente in organiche e coordi- nate misure destinate a rilanciare i settori trainanti dell'economia dell'isola. Nel corso del dibattito svoltosi in aula, protrattosi ininterrottamente per oltre 26 ore, sono stati approvati molteplici emendamenti che hanno inserito nell'originario contesto dell'articolato disposizioni che o costituivano oggetto di distinte iniziative legislative da poco depositate in assemblea, e su cui non si erano ancora pronunciate per il prescritto preventivo parere le commissioni permanenti o che miravano a sopperire a determinate situazioni particolari, non connesse di certo alla materia oggetto del provvedimento, ma meritevoli ad avviso dei deputati proponenti, di un tempestivo intervento risolutore. Ne e' derivata una congerie di norme che si connota quasi come un insieme antologico di autonome iniziative che lungi dall'avere ad oggetto la preannunciata ed auspicata finalita' di impulso alle attivita' produttive, dispone la concessione di contributi e provvidenze in favore di singole categorie di operatori economici ed imprese, appartenenti ai piu svariati settori dell'economia, nonche' misure volte a dare immediato e temporaneo sollievo a determinate fasce di personale dipendente, o dalla stessa amministrazione regionale o da altri enti, anche in base a rapporti di carattere precario. Dalla complessiva disamina dell'intero provvedimento si e' rilevato che le disposizioni contenute nell'art. 18, secondo comma, ultima parte, terzo comma, art. 36, art. 58, terzo comma, art. 69, art. 80 e art. 111. L'art. 18, oggetto di censura limitatamente al secondo comma, ultima parte, e al terzo comma, si inserisce in un contesto di norma di eccezionale favore, nei confronti degli oltre 40.000 giovani in atto impegnati nei cc.dd. progetti di utilita' collettiva ex art. 23 della legge n. 67/1988, adottato dalla assemblea cedendo alle ovvie intuibili pressioni in tal senso avanzate da organizzazioni e movimenti a sostegno. In proposito giova rimarcare, anche al fine di meglio cogliere l'intrinseca irragionevolezza della paradossale norma con cui si autorizza nell'ambito dei progetti in questione perfino un processo di auto-formazione dei soggetti interessati, il grave impasse in cui versa il legislatore regionale che, dopo aver creato un'enorme numero di precari, con le reiterate proroghe dei progetti temporaneamente istituiti ai sensi della legge n. 67/1988, nell'impossibilita' materiale di garantirne, seppure in un futuro molto remoto, l'inserimento stabile nei ruoli della pubblica amministrazione, si vede costretto a proseguire nei citati precari rapporti di lavoro, finanziando anche progetti definiti di utilita' collettiva a fronte di indefiniti contenuti. Dall'esame dell'intera disposizione di cui all'art. 18 in via interpretativa e' dato evincere infatti che fine ultimo perseguito dal legislatore e' quello di assicurare indistintamente a tutti i giovani la prosecuzione dell'esistente rapporto di lavoro. Contrariamente all'originaria previsione del governo, che sottoponeva ad una preventiva verifica dei risultati conseguiti ed alla valutazione da parte della amministrazione dell'opportunita' di proseguire nell'originaria stesura, nel corso del dibattito in aula, e nonostante il parere contrario espresso dal competente assessore anche agli organi di stampa, si e' infatti, optato per il generico ed indistinto "completamento" di tutti i progetti esistenti. Inoltre il legislatore dispone (secondo comma) che qualora la prevista attivita' di completamento non sia piu' materialmente possibile per esaurimento del contenuto dei progetti gli stessi debbano, nelle more di una eventuale approvazione di altri, proseguire secondo la loro originaria, non piu' praticabile stesura per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La reale portata della norma oltre che rlsultare di difficile comprensione appare oscura circa i reali effetti che produrra'. Tenuto conto che comunque sino al 31 dicembre 1993 i progetti in questione sono finanziati qualunque sia la loro effettiva utilita' ed indipendentemente dell'eventualita', non remota, che abbiano gia' esaurito le loro finalita', il termine di sei mesi prefisso dal legislatore non appare motivato e pertanto il reale contenuto sembra poter essere la presumibile ulteriore prosecuzione sino al febbraio 1994, delle attivita' in questione. Si puo' pertanto agevolmente ipotizzare che il vero intento del legislatore sia quello di assicurare comunque la corresponsione di un salario-sussidio al personale impiegato in quei progetti non piu' suscettibili di ulteriori attivita' di completamento e in attesa dell'eventuale approvazione dei nuovi. Da cio' emerge, ad avviso dello scrivente, una palese violazione non solo del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, che si vedrebbe costretta a corrispondere un emolumento, peraltro incrementato, per una attivita' non piu prestabile, ma anche di quello di eguaglianza. La ingiustificata corresponsione di una retribuzione, in assenza di prestazioni corrispettive, si trasforma in una elargizione di denaro pubblico sottratto a finalita' ben piu produttiva o di assistenza ad altre categorie di soggetti presumibilmente in stato di pari o maggiore bisogno sia perche' analogamente disoccupati sia perche' in cerca di prima occupazione ed altrettanto meritevole di tutela e sostegno da parte della collettivita'. Il legislatore, consapevole della disparita' di trattamento che andava a perpretare ha previsto, con una semplice enunciazione di norma programmatica, il c.d. salario di ingresso in favore dei giovani inoccupati. Ne', invero, puo' sanare l'evidenziata irragionevolezza della disposizione teste' descritta la previsione di cui al terzo comma ove e' addirittura autorizzata, nell'ambito degli stessi progetti, un'attivita' integrativa di auto-formazione gestita dagli stessi partecipanti. La previsione, peraltro assai generica, priva di qualsiasi riferimento alle modalita', ai contenuti, alle sedi ed ai tempi da destinare alla formazione professionale non appare soddisfare alcuna esigenza di interesse pubblico o di utilita' collettiva che dovrebbe invece giustificare l'approvazione ed il mantenimento del progetto e l'erogazione di denaro pubblico. A cio' si aggiunge, ad ulteriore sostegno di quanto prima prospettato, che i soggetti beneficiari della disposizione possono, in virtu' di altra norma di favore, trovare accesso con corsia preferenziale ai corsi di formazione professionale gestiti dalla regione e che pertanto fine ultimo della disposizione oggetto di censura sembra essere quello di precostituire "una via d'uscita" per tutti coloro che non riusciranno ad inserirsi nelle altre previsioni di favore (assunzioni con riserva nella pubblica amministrazione, corsi di formazione professionale, assunzione da parte di privati, costituzione di cooperative, incentivi all'avvio di attivita' imprenditoriali autonome) dando una legittimazione a contenuti di progetti di per se' non suscettibili di approvazione e mantenimento. L'art. 36 testualmente recita: "Interventi per consentire la ripresa dell'attivita' industriale dei fratelli Grassi. 1. Nell'ambito degli interventi legislativi straordinari in favore dei soggetti danneggiati dalla violenza mafiosa, ed in armonia con analoghi interventi gia' posti in atto dallo Stato, si autorizza il presidente della regione ad impegnare la somma di lire 1.700 milioni per consentire la ripresa dell'attivita' industriale dei fratelli Davide ed Alice Grassi. 2. La somma di cui al primo comma e' erogata per l'acquisizione di sito industriale da attrezzare e rendere idoneo alla produzione, e da vincolare per minimo quindici anni a destinazione industriale di cui al medesimo primo comma. 3. In caso di anticipata cessazione di attivita' da parte dei beneficiari di cui al primo comma l'immobile viene acquisito al patrimonio della regione. 4. Per le finalita' di cui al presente articolo il capitolo 10713 viene incrementato, per l'esercizio finanziario 1993, di lire 1.700 milioni". La previsione del contributo dell'ammontare di 1.700 milioni di lire, segue di circa un anno gli analoghi, nella sostanza e nei fini, provvedimenti legislativi della regione che, con l.r. n. 47/1991 e n. 6/1992, ha disposto l'erogazione di due miliardi di lire, a titolo di concorso sul pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente della societa' Sigma, in considerazione e della definizione dell'allora in corso intervento della Gepi per la ristrutturazione dell'impresa in questione e delle difficolta' di gestione aziendale all'indomani dell'efferato assassinio del titolare. Sebbene siano apprezzabili e nel merito condivisibili, le motivazioni che inducono ora il legislatore regionale a intervenire nuovamente a sostegno e ristoro dell'impresa degli eredi di Libero Grassi, in atto gestita in forma societaria con la Gepi, non si puo' non rilevare che quest'ultimo da' adito a perplessita' di carattere costituzionale, sotto il profilo del mancato rispetto dei principi di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione. In assenza di una legislazione generale di principio non e' dato, infatti, riscontrare per episodi analoghi che purtroppo hanno colpito, e che potrebbero colpire in avvenire altri imprenditori dell'isola, un impegno finanziario reiterato come quello previsto in favore dell'impresa gestita dagli eredi Grassi. Anche se si tratta di situazioni diverse sotto molteplici aspetti non puo' non porsi nel dovuto rilievo che l'istituzione di un simile precedente apre la stura ad una serie di provvedimenti elargitori, come quelli disposti dal successivo art. 146, paralleli a quelli previsti in via generale dalla vigente legislazione statale in materia (si fa riferimento in particolare alla legge n. 302/1991 e alla recente legge n. 172/1992, istitutiva del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive) da cui si differenziano per l'entita e le finalita'. Al riguardo si osserva, inoltre, che le precedenti disposizioni regionali (legge regionale nn. 132/1982 e 62/1984) citate nella relazione illustrativa del disegno di legge, n. 541, trasfuso nella presente norma, quasi a sostegno della legittimita' e della coerenza dell'iniziativa, trovano, invero origine in un diverso contesto normativo di riferimento caratterizzato dall'assenza di leggi nazionali che in via generale disponessero misure di ristoro per le vittime della criminalita' organizzata. L'intervento regionale, pertanto, nelle situazioni oggetto delle succitate previsioni legislative trovava giustificazione proprio nella necessita' di indennizzare in ogni modo coloro i quali avevano subito l'interruzione dell'attivita' imprenditoriale a causa di attentati di stampo mafioso. Ad avviso dello scrivente, inoltre, la norma di legge de qua, non appare pienamente conforme al principio di cui all'art. 97 della Costituzione laddove non prevede l'obbligo di una preventiva presentazione di un progetto di utilizzazione delle somme e della puntuale rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e, soprattutto, consente l'acquisizione definitiva al patrimonio degli eredi degli immobili acquistati e realizzati con pubblico denaro a fronte del solo vincolo di destinazione per quindici anni. Che la finalita' perseguita dal legislatore esuli dal concetto di solidarieta' o risarcimento alle vittime della mafia, sebbene tale scopo sia citato come ambito di intervento della norma, puo' evincersi anche dalla collocazione dell'art. 36 nel titolo quarto "Interventi in favore delle imprese manifatturiere" mentre avrebbe potuto essere inserito in una delle due leggi, approvate nel corso della medesima seduta assembleare, contenenti apposite misure a sostegno delle vittime della criminalita' organizzata. La disposizione in questione, invero, si connota come un chiaro inequivocabile aiuto all'impresa atteso che tutto quanto la legislazione nazionale e regionale prevede in favore dei soggetti colpiti da delitti di mafia e stato gia' disposto e d'altra parte l'impresa in quanto tale, per le note ragioni di carattere simbolico e politico, ha ottenuto il sostegno degli aiuti statali consistenti nel rilevamento da parte della Gepi e quello indiretto, disposto con le soprarichiamate ll.rr. nn. 41/1991 e 6/1992. Per le considerazioni suesposte si ritiene che l'inciso "per minimo quindici anni" contenuto nel secondo comma dell'articolo in questione e la parola "anticipata" del terzo comma vizino palesemente il contenuto complessivo della disposizione. Da ultimo deve rilevarsi che sebbene sia stata avviata la procedura prevista dall'art. 93/3 del trattato istitutivo della CEE per il diverso disegno di legge n. 541 il legislatore regionale non ne ha atteso la favorevole conclusione ed, omettendo altresi' di introdurre l'opportuna clausola di applicabilita' subordinata pone in essere una palese violazione dell'art. 10 della Costituzione (sentenze Corte costituzionale nn. 49/1963 e 120/1969). L'art. 69 di seguito trascritto: "Provvidenze per il personale medico e per i biologi del Policlinico dell'Universita' di Palermo. 1. Al personale medico ed ai biologi di cui all'art. 5 della l.r. 27 maggio 1987, n. 32, si applicano tutte le disposizioni previste dal d.P.R. 28 novembre 1990, n. 384, e gli artt. 15 e seguenti del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502. 2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assessore regionale per la sanita' d'intesa con la commissione legislativa "Servizi sociali e sanitari" della assemblea regionale siciliana e con le organizzazioni sindacali dell'area medica maggiormente rappresentative in ambito nazionale, determina, con proprio decreto, la pianta organica del contingente di detto personale, ai sensi degli artt. 8 e 78 del d.P.R. 28 novembre 1990, n. 384, e autorizza la unita' sanitaria locale competente a bandire i relativi concorsi riservati agli assistenti medici del medesimo contingente". Parimenti da' adito a censure di carattere costituzionale per la violazione dell'art. 97 della Costituzione dell'art. 47, quarto comma, della legge n. 833/1978, degli artt. 12 e 18 del d.P.R. n. 761/1979, degli artt. 6 e 18 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, in relazione ai limiti posti al legislatore regionale in materia di sanita' dall'art. 17 lett. b), dello statuto speciale. Con la disposizione in argomento il legislatore regionale ha inteso costituire un evidente privilegio in favore di un determinato gruppo di personale medico che ha gia', peraltro, goduto, in virtu' della precedente l.r. n. 32/1987, di speciali modalita' di accesso (concorso riservato) non tenendo conto in alcun modo della effettiva esigenza di organizzazione interna della struttura sanitaria in questione. Invero, la ratio della norma de qua appare essere quella di eludere legislativamente il parere n. 353/1991 reso in senso contrario dal consiglio di giustizia amministrativa, interpellato dall'assessorato regionale alla sanita', in merito all'applicabilita' delle disposizioni di cui agli artt. 8 e 78 del d.P.R. n. 384/1990, concernenti la trasformazione del 30% dei posti di posizione funzionale iniziale in posti di posizione funzionale intermedia, anche al contingente aggiuntivo istituito con l'art. 5 della l.r. n. 32/1987. L'alto consesso ebbe a fare rilevare che l'operativita' della trasformazione dei posti nei confronti del personale di detto contingente era impedita dalla particolare organizzazione del Policlinico dell'Universita' di Palermo presso cui esso e' chiamato a svolgere la propria ordinaria attivita', rappresentando che la struttura non consentiva l'utilizzazione di personale medico del servizio sanitario nazionale di posizione funzionale intermedia. A sostegno del proprio convincimento il C.G.A. evidenziava che l'attivita' assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e di cura e' svolta da personale universitario e che l'art. 102 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, prescrive che la posizione intermedia e' tenuta dal professore associato e che l'art. 5 della piu' volte citata l.r. n. 32/1987, avente natura derogatoria, ha inteso sopperire esclusivamente alle carenze di ricercatori ed assistenti del ruolo ad esaurimento del policlinico. Orbene, le disposizioni legislative di cui ora si dispone l'applicazione anche per quanto concerne il contingente aggiuntivo (artt. 8 e 78 del d.P.R. n. 384/1990) debbono invero ritenersi abrogate dalla sopravvenuta riforma ael servizio sanitario nazionale operata con d.lgs. n. 502/1992, all'entrata in vigore della quale fra l'altro era subordinata espressamente la loro applicabilita'. L'art. 6 di tale decreto, infatti, fa obbligo alle regioni ed alle universita' "di stipulare specifici protocolli d'intesa per regolamentare l'apporto alle attivita' assistenziali del servizio sanitario delle facolta' di medicina, nel rispetto delle loro finalita' istituzionali didattiche e scientifiche". "Omissis" .. "Le universita' e le regioni possono, di intesa, costituire policlinici universitari, mediante scorporo e trasferimento da singoli stabilimenti ospedalieri di strutture universitarie o ospedaliere, accorpandole in stabilimenti omogeni tenendo conto delle esigenze della programmazione regionale". In proposito si osserva che la regione siciliana nel corpo della legge oggi in esame ha parzialmente avviato il processo di applicazione della riforma teste' citata senza fare alcun riferimento ai rapporti tra l'amministrazione regionale e le universita' ne' dal dibattito parlamentare e' peraltro emersa l'esistenza di una particolare pressante esigenza di personale medico di posizione funzionale intermedia all'interno del policlinico di Palermo che potrebbe giustificare, per assurdo, la prevista modifica della pianta organica. Da quanto sopra si evince che unica finalita' della previsione legislativa sembra quella di assicurare un'ulteriore corsia preferenziale (concorso riservato) ai medici e biologi in atto in servizio alla u.s.l. 58 per le esigenze del policlinico di Palermo. Ma sul punto si richiama la costante giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte, ribadita da ultimo con sentenza n. 266/1993, secondo cui il legislatore regionale in materia di personale sanitario ha competenza meramente attuativa e non puo' pertanto prevedere la possibilita' di bandire concorsi interni riservati per la totalita' dei posti atteso che la legislazione statale di riferimento (art. 18 del citato d.lgs. n. 502) al riguardo, prescrive che in sede di prima attuazione, e per un periodo di cinque anni, per l'accesso alla posizione funzionale corrispondente al decimo livello solo il 40% dei posti vacanti sono riservati al personale di ruolo nella disciplina, in servizio presso l'azienda ospedaliera o l'u.s.l. che bandisce il concorso. Con l'art. 58 si dispone l'inquadramento in un ruolo speciale transitorio dell'amministrazione regionale di circa 2000 tecnici originariamente assunti con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi della l.r. n. 37/1985 e successivamente trasformato in rapporto a tempo indeterminato dalla l.r. n. 11/1990 e al contempo si prevede al terzo comma oggetto di censura: "Al primo comma dell'art. 21 della l.r. 15 giugno 1988, n. 11 l'inciso 'ove le relative retribuzioni siano state regolarmente assogettate ai contributi di quiescenza e previdenza' e' soppresso. Il legislatore regionale con la norma del 1988 aveva stabilito la possibilita' per i dipendenti dell'amministrazione regionale inquadrati o da inquadrare nei propri ruoli, di computare ai fini del trattramento di quiescenza e di previdenza, senza alcun onere a loro carico, i servizi prestati fuori ruolo presso gli stessi uffici regionali, purche' le relative retribuzioni fossero state regolarmente assoggettate ai contributi di quiescenza e previdenza. La ora disposta soppressione del predetto indispensabile presupposto si pone palesemente in contrasto non so)o con l'art. 97 della Costituzione che tutela il buon andamento della pubblica anministrazione ma anche con un principio generale in materia di trattamento giuridico ed economico del personale e del relativo re- gime pensionistico e previdenziale che vincola anche il legislatore regionale nell'esercizio della potesta' esclusiva riconosciutagli dall'art. 14, lett. q), dello statuto speciale. Con la norma de qua si verrebbe invero a consentire all'amministrazione regionale di sanare eventuali omissioni ed inefficienze disconoscendo un canone fondamentale del regime pensionistico nel rapporto di pubblico impiego che, nella generalita' dei casi e senza eccezione alcuna ammette il riconoscimento e la valutazione dei servizi prestati a condizione che comunque siano stati versati, o dal singolo dipendente o dal datore di lavoro, i relativi dovuti contributi. Determinante e' altresi' la considerazione che questo ufficio non possiede elementi idonei a cogliere la reale portata della norma non essendo emerso ne' in sede di dibattito parlamentare ne' dalla relazione illustrativa che accompagnava il disegno di legge n. 572, le cui disposizioni sono state trasfuse nel presente articolo, alcuna indicazione sul numero dei dipendenti interessati alla disposizione tenuto conto che la stessa si applica anche per rapporti di lavoro instaurati anteriormente alla data del 1986. Parimenti da' adito a censura di carattere costituzionale per violazione dell'art. 3 e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione la disposizione contenuta all'art. 111 della presente legge. Il legislatore, nell'ambito degli interventi per la catalogazione dei beni culturali siciliani, al fine di garantire la continuita' di lavoro alle oltre 500 unita' di personale che hanno prestato la loro opera nelle societa' e nei consorzi appaltatori dei lavori di censimento e catalogazione originariamente finanziati dalla legge n. 4/1986, prevede che tutti gli uffici periferici dell'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione stipulino convenzioni triennali, con contratti di diritto privato, con i predetti soggetti. Agli stessi, soggiunge il legislatore, dovra' essere assicurata la qualifica corrispondente alle funzioni degli assistenti tecnici. Tale previsione, pero', si appalesa non confacente al principio di buona amministrazione in quanto volta, piuttosto a precostituire una posizione ingiustificata di favore per le unita' di personale in questione in vista di un verosimile futuro inquadramento nei ruoli dell'amministrazione regionale. In proposito si ritiene opportuno evidenziare come il problema di assicurare il mantenimento dell'attuale precaria occupazione di tecnici impegnati nei progetti di catalogazione abbia costituito oggetto di numerose distinte iniziative legislative (d.d.l. n. 429, n. 494, n. 438, n. 472, etc.), tutte aventi ad oggetto il medesimo fine di consentire, seppure con diverse modalita' concorso riservato, esame-colloquio, proroga dei contratti, la loro immissione nei ruoli di cui alla tabella I della l.r. n. 41/1985). Le iniziative di legge citata, tuttavia tenevano nel debito conto il titolo di studio posseduto dai destinatari delle disposizioni di favore, nonche' la natura delle funzioni espletate nell'ambito della realizzazione dei progetti in questione ponendo, entrambi i requisiti a fondamento del riconoscimento del titolo ad usufruire di un accesso agevolato nei pubblici uffici. Veniva effettuata, infatti, una precisa distinzione relativamente alla natura delle mansioni svolte, tra le qualifiche di rilevatore, catalogatore, di generico addetto alla realizzazione dei progetti in base a cui, si prevedeva l'immissione nel ruolo regionale, tenuto conto altresi' del titolo di studio posseduto, rispettivamente come assistente tecnico (sesto livello) ed operatore tecnico (quarto livello). Non sembra, pertanto, giustificabile in assenza peraltro di particolari espresse ragioni di carattere tecnico ed organizzativo che possano validamente supportarle, la scelta operata dal legislatore di attribuire, indistintamente a tutte le unita' di personale prese in considerazione la qualifica e le funzioni di assistente tecnico poiche' tutti, come si puo' agevolmente desumere sono chiamati a proseguire nelle attivita' e nelle mansioni precedentemente espletate. La suddetta previsione, che comporta fra l'altro un immediato aggravio di spesa, e che non e suffragata da reali esigenze operative sembra invero, come prima rappresentato, volta esclusivamente a definire in anticipo i termini per l'eventuale, preannunciato, inserimento definitivo nell'organico dell'amministrazione regionale con la precostituzione del livello che ciascuno dovra' ricoprire e configurando pertanto una violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. L'art. 80 recita "Al fine di consentire l'avvio della ristrutturazione del pastificio Valle del Platani e' stanziata in favore dell'Ente di sviluppo agricolo (ESA) la somma di lire 5.000 milioni ad integrazione delle somme di cui all'art. 24 della l.r. 15 maggio 1986, n. 21". Tale disposizione costituisce oggetto di censura per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione considerata la palese irrazionalita' del testo che risulta di oscuro e contraddittorio significato anche in considerazione dell'assenza di lavori parlamentari preliminari nonche' di elementi chiarificatori desumibili dal dibattito in aula che possano contribuire ad una migliore intelligenza della volonta' del legislatore in relazione all'evidenza dell'erroneo riferimento legislativo. Nell'ambito della legislazione regionale non e' dato infatti rinvenire una legge promulgata il 15 maggio 1986 e l'art. 24 della l.r. n. 21 del 9 maggio 1986 dal titolo "Modifiche ed integrazioni alla l.r. 29 ottobre 1985, n. 41, recante 'Nuove norme per il personale dell'amministrazione regionale' e altre norme per il personale comandato, dell'occupazione giovanile e i precari delle unita' sanitarie locali" che di seguito si riporta "Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge trovano riscontro nei pertinenti capitoli per emolumenti al personale del bilancio della regione ed in parte nelle assegnazioni disposte dalla l.r. 27 dicembre 1985, n. 53", non appare invero per nulla attinente all'oggetto del provvedimento. Ne risulta un testo monco in relazione al riferimento legislativo inintellegibile ed inutile che non consente di dare un senso compiuto alla prima parte della disposizione la quale pare faccia riferirnento ad una impresa la cui attivita' e' cessata a causa del fallimento del titolare nel 1989. Tale impresa, inoltre aveva costituito, per alcuni precedenti interventi regionali a suo sostegno, oggetto di contenzioso comunitario conclusosi definitivamente in data 6 aprile 1989. Lo scrivente, sebbene nel testo di altri articoli abbia riscontrato vizi formali ed errori materiali (si citano ad esempio l'art. 66, dodicesimo e tredicesimo comma e art. 67, quarto comma), ma che in ogni modo consentono una globale interpretazione delle norme, e' giunto alla determinazione di proporre impugnativa per l'art. 80 al fine di evitare che sia inserita nell'ordinamento giuridico regionale una disposizione palesemente irragionevole di cui non sono identificabili i contenuti e prevedibili gli effetti.
P. Q. M. e con riserva di presentare memorie illustrative nei termini di legge, la sottoscritta dott.ssa Isabella Giannola, vice commissario dello Stato per la regione siciliana, ai sensi dell'art. 28 dello statuto speciale, con il presente atto impugna le sottoindicate norme del disegno di legge n. 563 dal titolo "Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia" approvato dall'assemblea regionale siciliana nella seduta del 14 agosto 1993: art. 18, secondo comma, limitatamente all'ultimo periodo e terzo comma per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione; art. 36 limitatamente all'inciso "per minimo quindici anni" del secondo comma e alla parola "anticipata" del terzo comma per violazione degli artt. 3, 10 e 97 della Costituzione; art. 58, terzo comma, per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione; art. 69, per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione nonche' degli art. 47, quarto comma della legge n. 833/1978, degli artt. 12 e 18 del d.P.R. n. 761/1979 e degli artt. 6 e 18 del d.lgs. n. 502/1992 in relazione ai limiti posti dall'art. 17, lett. b), dello statuto speciale; art. 80 per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione; art. 111 limitatamente all'inciso "assicurando allo stesso la qualifica corrispondente alle funzioni degli assistenti tecnici" che conclude la lett. b) del primo comma, nei sensi e nei contenuti di cui alla motivazione, per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Palermo, addi' 21 agosto 1993 Il vice commissario dello Stato per la regione siciliana: GIANNOLA 93C0937