N. 40 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 31 agosto 1993

                                N. 40
 Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
 cancelleria  il  31 agosto 1993 (del commissariato dello Stato per la
 regione Sicilia).
 Regione  Sicilia  -   Interventi   straordinari   per   l'occupazione
 produttiva  -  Proroga  del  rapporto  di  lavoro  dei giovani (oltre
 40.000) impegnati nei cosidetti progetti di utilita'  collettiva  (ex
 art.  23 della legge n. 67/1988) fino al "completamento" degli stessi
 e, nel caso di avvenuto completamento, per non oltre sei  mesi  dalla
 data  di  entrata  in  vigore  della  presente delibera legislativa -
 Stanziamento di un contributo di 1.700 miliardi di lire  ai  fratelli
 Davide   ed  Alice  Grassi,  vittime  della  mafia,  per  la  ripresa
 dell'attivita' industriale - Provvidenze per il personale medico ed i
 biologi del Policlinico dell'Universita' di Palermo; in  particolare,
 previsione  di  un  concorso riservato ai medici e biologi in atto in
 servizio alla U.S.L. 58 di Palermo per le  esigenze  del  Policlinico
 della  stessa citta' - Inquadramento in un ruolo speciale transitorio
 dell'amministrazione regionale di circa 2.000 tecnici originariamente
 assunti con contratto di lavoro a tempo determinato,  successivamente
 trasformato a tempo indeterminato, computando ai fini del trattamento
 di  quiescenza  e di previdenza i servizi prestati fuori ruolo presso
 gli stessi uffici regionali anche se  le  relative  retribuzioni  non
 siano  state  assoggettate  ai prescritti contributi - Violazione del
 principio di eguaglianza nonche' dei principi di imparzialita' e buon
 andamento  della  p.a.  -  Riferimento  alle  sentenze  della   Corte
 costituzionale nn. 49/1963, 120/1969 e 266/1993.
 (Delibera legislativa regione Sicilia 13-14 agosto 1993, n. 563).
 (Cost., artt. 3, 10 e 97).
(GU n.38 del 15-9-1993 )
    L'assemblea  regionale  siciliana,  nella  seduta del 13-14 agosto
 1993, ha approvato il disegno di legge n. 563 dal titolo  "Interventi
 straordinari  per  l'occupazione  produttiva in Sicilia" comunicato a
 questo  commissariato  dello  Stato,  ai  sensi  e  per  gli  effetti
 dell'art. 28 dello statuto speciale, il successivo 17 agosto 1993.
   In  via  preliminare  si  ritiene opportuno rappresentare, anche ai
 fini di una piu' approfondita cognizione delle disposizioni contenute
 nel disegno di legge de quo, che,  al  di  la'  di  quanto  sia  dato
 desumere dal titolo, esso si connota come un provvedimento omnibus in
 cui sono state inserite norme eterogenee riguaraanti i piu' disparati
 settori  di  intervento  della  regione che indubbiamente ne alterano
 profondamente 1'originaria natura consistente in organiche e  coordi-
 nate  misure destinate a rilanciare i settori trainanti dell'economia
 dell'isola.
    Nel  corso   del   dibattito   svoltosi   in   aula,   protrattosi
 ininterrottamente  per  oltre 26 ore, sono stati approvati molteplici
 emendamenti   che    hanno    inserito    nell'originario    contesto
 dell'articolato  disposizioni  che o costituivano oggetto di distinte
 iniziative  legislative da poco depositate in assemblea, e su cui non
 si erano ancora pronunciate per il prescritto  preventivo  parere  le
 commissioni  permanenti  o  che  miravano  a  sopperire a determinate
 situazioni particolari, non connesse di certo  alla  materia  oggetto
 del  provvedimento,  ma meritevoli ad avviso dei deputati proponenti,
 di un tempestivo intervento risolutore.
    Ne e' derivata una congerie di norme che si connota quasi come  un
 insieme  antologico  di  autonome  iniziative che lungi dall'avere ad
 oggetto la preannunciata  ed  auspicata  finalita'  di  impulso  alle
 attivita'   produttive,   dispone  la  concessione  di  contributi  e
 provvidenze in favore di singole categorie di operatori economici  ed
 imprese,  appartenenti ai piu svariati settori dell'economia, nonche'
 misure volte a dare immediato e  temporaneo  sollievo  a  determinate
 fasce   di  personale  dipendente,  o  dalla  stessa  amministrazione
 regionale o da altri enti, anche in  base  a  rapporti  di  carattere
 precario.
    Dalla   complessiva   disamina  dell'intero  provvedimento  si  e'
 rilevato che le disposizioni contenute nell'art. 18,  secondo  comma,
 ultima  parte,  terzo  comma, art. 36, art. 58, terzo comma, art. 69,
 art. 80 e art. 111.
    L'art. 18, oggetto di  censura  limitatamente  al  secondo  comma,
 ultima  parte, e al terzo comma, si inserisce in un contesto di norma
 di eccezionale favore, nei confronti degli oltre  40.000  giovani  in
 atto  impegnati nei cc.dd. progetti di utilita' collettiva ex art. 23
 della legge n. 67/1988, adottato dalla assemblea cedendo  alle  ovvie
 intuibili  pressioni  in  tal  senso  avanzate  da  organizzazioni  e
 movimenti a sostegno.
    In proposito giova rimarcare, anche al  fine  di  meglio  cogliere
 l'intrinseca  irragionevolezza  della  paradossale  norma  con cui si
 autorizza nell'ambito dei progetti in questione perfino  un  processo
 di  auto-formazione dei soggetti interessati, il grave impasse in cui
 versa il legislatore regionale che, dopo aver creato un'enorme numero
 di precari, con le reiterate proroghe  dei  progetti  temporaneamente
 istituiti  ai  sensi  della  legge  n.  67/1988,  nell'impossibilita'
 materiale  di  garantirne,  seppure  in  un  futuro   molto   remoto,
 l'inserimento  stabile  nei  ruoli della pubblica amministrazione, si
 vede costretto a proseguire nei citati precari  rapporti  di  lavoro,
 finanziando  anche  progetti definiti di utilita' collettiva a fronte
 di indefiniti contenuti.
    Dall'esame dell'intera disposizione di  cui  all'art.  18  in  via
 interpretativa  e'  dato  evincere infatti che fine ultimo perseguito
 dal legislatore e' quello di assicurare  indistintamente  a  tutti  i
 giovani   la   prosecuzione   dell'esistente   rapporto   di  lavoro.
 Contrariamente all'originaria previsione del governo, che sottoponeva
 ad  una  preventiva  verifica  dei  risultati  conseguiti   ed   alla
 valutazione  da  parte  della  amministrazione  dell'opportunita'  di
 proseguire nell'originaria stesura, nel corso del dibattito in  aula,
 e  nonostante  il  parere contrario espresso dal competente assessore
 anche agli organi di stampa, si e' infatti, optato per il generico ed
 indistinto "completamento" di tutti i progetti esistenti.
    Inoltre il legislatore dispone  (secondo  comma)  che  qualora  la
 prevista  attivita'  di  completamento  non  sia  piu'  materialmente
 possibile per esaurimento  del  contenuto  dei  progetti  gli  stessi
 debbano,   nelle   more  di  una  eventuale  approvazione  di  altri,
 proseguire  secondo  la loro originaria, non piu' praticabile stesura
 per un periodo non superiore a sei mesi  dalla  data  di  entrata  in
 vigore della presente legge.
    La  reale  portata  della  norma  oltre che rlsultare di difficile
 comprensione appare oscura circa i reali effetti che produrra'.
    Tenuto conto che comunque sino al 31 dicembre 1993 i  progetti  in
 questione sono finanziati qualunque sia la loro effettiva utilita' ed
 indipendentemente  dell'eventualita',  non  remota,  che abbiano gia'
 esaurito le loro finalita', il  termine  di  sei  mesi  prefisso  dal
 legislatore  non appare motivato e pertanto il reale contenuto sembra
 poter essere la presumibile ulteriore prosecuzione sino  al  febbraio
 1994, delle attivita' in questione.
    Si  puo'  pertanto  agevolmente ipotizzare che il vero intento del
 legislatore sia quello di assicurare comunque la corresponsione di un
 salario-sussidio al personale impiegato in  quei  progetti  non  piu'
 suscettibili  di  ulteriori  attivita'  di  completamento e in attesa
 dell'eventuale approvazione dei nuovi.
    Da cio' emerge, ad avviso dello scrivente, una  palese  violazione
 non   solo   del   principio   di   buon   andamento  della  pubblica
 amministrazione,  che  si  vedrebbe  costretta  a  corrispondere   un
 emolumento,   peraltro   incrementato,  per  una  attivita'  non  piu
 prestabile, ma anche di quello di eguaglianza.
    La ingiustificata corresponsione di una retribuzione,  in  assenza
 di  prestazioni  corrispettive,  si  trasforma  in una elargizione di
 denaro pubblico  sottratto  a  finalita'  ben  piu  produttiva  o  di
 assistenza ad altre categorie di soggetti presumibilmente in stato di
 pari  o  maggiore  bisogno  sia  perche' analogamente disoccupati sia
 perche' in cerca di prima occupazione ed  altrettanto  meritevole  di
 tutela e sostegno da parte della collettivita'.
    Il  legislatore,  consapevole  della disparita' di trattamento che
 andava a perpretare ha previsto, con  una  semplice  enunciazione  di
 norma  programmatica,  il  c.d.  salario  di  ingresso  in favore dei
 giovani inoccupati.
    Ne', invero,  puo'  sanare  l'evidenziata  irragionevolezza  della
 disposizione teste' descritta la previsione di cui al terzo comma ove
 e'   addirittura  autorizzata,  nell'ambito  degli  stessi  progetti,
 un'attivita' integrativa  di  auto-formazione  gestita  dagli  stessi
 partecipanti.
    La   previsione,  peraltro  assai  generica,  priva  di  qualsiasi
 riferimento alle modalita', ai contenuti, alle sedi ed  ai  tempi  da
 destinare  alla formazione professionale non appare soddisfare alcuna
 esigenza di interesse pubblico o di utilita' collettiva che  dovrebbe
 invece  giustificare l'approvazione ed il mantenimento del progetto e
 l'erogazione di denaro pubblico.
    A  cio'  si  aggiunge,  ad  ulteriore  sostegno  di  quanto  prima
 prospettato,  che  i soggetti beneficiari della disposizione possono,
 in virtu' di altra  norma  di  favore,  trovare  accesso  con  corsia
 preferenziale  ai  corsi  di  formazione  professionale gestiti dalla
 regione e che pertanto fine  ultimo  della  disposizione  oggetto  di
 censura  sembra essere quello di precostituire "una via d'uscita" per
 tutti coloro che non riusciranno ad inserirsi nelle altre  previsioni
 di  favore  (assunzioni  con  riserva nella pubblica amministrazione,
 corsi di formazione professionale, assunzione da  parte  di  privati,
 costituzione   di   cooperative,  incentivi  all'avvio  di  attivita'
 imprenditoriali autonome) dando una  legittimazione  a  contenuti  di
 progetti di per se' non suscettibili di approvazione e mantenimento.
    L'art.  36  testualmente  recita:  "Interventi  per  consentire la
 ripresa dell'attivita' industriale dei fratelli Grassi.
    1. Nell'ambito degli interventi legislativi straordinari in favore
 dei soggetti danneggiati dalla violenza mafiosa, ed  in  armonia  con
 analoghi  interventi  gia' posti in atto dallo Stato, si autorizza il
 presidente della regione ad impegnare la somma di lire 1.700  milioni
 per  consentire  la  ripresa  dell'attivita' industriale dei fratelli
 Davide ed Alice Grassi.
    2. La somma di cui al primo comma e' erogata per l'acquisizione di
 sito industriale da attrezzare e rendere idoneo alla produzione, e da
 vincolare per minimo quindici anni a destinazione industriale di  cui
 al medesimo primo comma.
    3.  In  caso  di  anticipata  cessazione di attivita' da parte dei
 beneficiari di cui al  primo  comma  l'immobile  viene  acquisito  al
 patrimonio della regione.
    4.  Per le finalita' di cui al presente articolo il capitolo 10713
 viene incrementato, per l'esercizio finanziario 1993, di  lire  1.700
 milioni".
    La  previsione  del  contributo dell'ammontare di 1.700 milioni di
 lire, segue di circa un anno gli analoghi, nella sostanza e nei fini,
 provvedimenti legislativi della regione che, con l.r. n. 47/1991 e n.
 6/1992, ha disposto l'erogazione di due miliardi di lire, a titolo di
 concorso  sul  pagamento  delle  retribuzioni  dovute  al   personale
 dipendente   della   societa'   Sigma,   in  considerazione  e  della
 definizione  dell'allora  in  corso  intervento  della  Gepi  per  la
 ristrutturazione  dell'impresa  in  questione  e delle difficolta' di
 gestione  aziendale   all'indomani   dell'efferato   assassinio   del
 titolare.
    Sebbene   siano   apprezzabili  e  nel  merito  condivisibili,  le
 motivazioni che inducono ora il legislatore regionale  a  intervenire
 nuovamente  a  sostegno  e ristoro dell'impresa degli eredi di Libero
 Grassi, in atto gestita in forma societaria con la Gepi, non si  puo'
 non  rilevare  che quest'ultimo da' adito a perplessita' di carattere
 costituzionale, sotto il profilo del mancato rispetto dei principi di
 cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione.
    In assenza di una legislazione generale di principio non e'  dato,
 infatti,   riscontrare  per  episodi  analoghi  che  purtroppo  hanno
 colpito, e che potrebbero  colpire  in  avvenire  altri  imprenditori
 dell'isola,  un impegno finanziario reiterato come quello previsto in
 favore dell'impresa gestita dagli eredi Grassi.
    Anche se si tratta di situazioni diverse sotto molteplici  aspetti
 non  puo' non porsi nel dovuto rilievo che l'istituzione di un simile
 precedente apre la stura ad una serie  di  provvedimenti  elargitori,
 come  quelli  disposti  dal  successivo  art. 146, paralleli a quelli
 previsti in  via  generale  dalla  vigente  legislazione  statale  in
 materia  (si  fa  riferimento in particolare alla legge n. 302/1991 e
 alla recente legge n. 172/1992, istitutiva del Fondo di sostegno  per
 le  vittime  di  richieste  estorsive)  da  cui  si differenziano per
 l'entita e le finalita'.
    Al  riguardo  si  osserva, inoltre, che le precedenti disposizioni
 regionali (legge regionale  nn.  132/1982  e  62/1984)  citate  nella
 relazione  illustrativa  del disegno di legge, n. 541, trasfuso nella
 presente norma, quasi a sostegno della legittimita' e della  coerenza
 dell'iniziativa,  trovano,  invero  origine  in  un  diverso contesto
 normativo  di  riferimento  caratterizzato  dall'assenza   di   leggi
 nazionali  che  in via generale disponessero misure di ristoro per le
 vittime della criminalita' organizzata.
    L'intervento regionale, pertanto, nelle situazioni  oggetto  delle
 succitate  previsioni  legislative  trovava  giustificazione  proprio
 nella necessita' di indennizzare in ogni modo coloro i quali  avevano
 subito  l'interruzione  dell'attivita'  imprenditoriale  a  causa  di
 attentati di stampo mafioso.
    Ad avviso dello scrivente, inoltre, la norma di legge de qua,  non
 appare  pienamente  conforme  al  principio  di cui all'art. 97 della
 Costituzione  laddove  non  prevede  l'obbligo  di   una   preventiva
 presentazione  di  un  progetto  di utilizzazione delle somme e della
 puntuale rendicontazione  delle  spese  effettivamente  sostenute  e,
 soprattutto,  consente  l'acquisizione definitiva al patrimonio degli
 eredi degli immobili acquistati e realizzati con  pubblico  denaro  a
 fronte del solo vincolo di destinazione per quindici anni.
    Che  la finalita' perseguita dal legislatore esuli dal concetto di
 solidarieta' o risarcimento alle vittime della  mafia,  sebbene  tale
 scopo  sia  citato  come  ambito  di  intervento  della  norma,  puo'
 evincersi anche dalla collocazione dell'art.  36  nel  titolo  quarto
 "Interventi  in  favore  delle imprese manifatturiere" mentre avrebbe
 potuto essere inserito in una delle due leggi,  approvate  nel  corso
 della  medesima  seduta  assembleare,  contenenti  apposite  misure a
 sostegno delle vittime della criminalita' organizzata.
    La disposizione in questione, invero, si connota  come  un  chiaro
 inequivocabile   aiuto   all'impresa   atteso  che  tutto  quanto  la
 legislazione nazionale e regionale prevede  in  favore  dei  soggetti
 colpiti  da  delitti  di  mafia e stato gia' disposto e d'altra parte
 l'impresa in quanto tale, per le note ragioni di carattere  simbolico
 e  politico,  ha ottenuto il sostegno degli aiuti statali consistenti
 nel rilevamento da parte della Gepi e quello indiretto, disposto  con
 le soprarichiamate ll.rr. nn. 41/1991 e 6/1992.
    Per  le  considerazioni  suesposte  si  ritiene  che l'inciso "per
 minimo quindici anni" contenuto nel secondo  comma  dell'articolo  in
 questione e la parola "anticipata" del terzo comma vizino palesemente
 il contenuto complessivo della disposizione.
    Da  ultimo  deve  rilevarsi  che  sebbene  sia  stata  avviata  la
 procedura prevista dall'art. 93/3 del trattato istitutivo  della  CEE
 per  il  diverso disegno di legge n. 541 il legislatore regionale non
 ne ha atteso la favorevole  conclusione  ed,  omettendo  altresi'  di
 introdurre l'opportuna clausola di applicabilita' subordinata pone in
 essere   una   palese  violazione  dell'art.  10  della  Costituzione
 (sentenze Corte costituzionale nn. 49/1963 e 120/1969).
    L'art. 69 di seguito trascritto:  "Provvidenze  per  il  personale
 medico e per i biologi del Policlinico dell'Universita' di Palermo.
    1.  Al personale medico ed ai biologi di cui all'art. 5 della l.r.
 27 maggio 1987, n. 32, si applicano tutte  le  disposizioni  previste
 dal  d.P.R.  28  novembre 1990, n. 384, e gli artt. 15 e seguenti del
 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502.
    2.  Entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in vigore della
 presente legge, l'assessore regionale per la sanita' d'intesa con  la
 commissione  legislativa "Servizi sociali e sanitari" della assemblea
 regionale siciliana  e  con  le  organizzazioni  sindacali  dell'area
 medica  maggiormente  rappresentative in ambito nazionale, determina,
 con proprio decreto, la pianta  organica  del  contingente  di  detto
 personale,  ai  sensi degli artt. 8 e 78 del d.P.R. 28 novembre 1990,
 n. 384, e autorizza la unita' sanitaria locale competente a bandire i
 relativi concorsi  riservati  agli  assistenti  medici  del  medesimo
 contingente".
    Parimenti  da'  adito a censure di carattere costituzionale per la
 violazione dell'art.  97  della  Costituzione  dell'art.  47,  quarto
 comma,  della  legge  n.  833/1978, degli artt. 12 e 18 del d.P.R. n.
 761/1979, degli artt. 6 e 18 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502,  in
 relazione  ai  limiti  posti  al  legislatore regionale in materia di
 sanita' dall'art. 17 lett. b), dello statuto speciale.
    Con la disposizione  in  argomento  il  legislatore  regionale  ha
 inteso  costituire un evidente privilegio in favore di un determinato
 gruppo di personale medico che ha gia', peraltro, goduto,  in  virtu'
 della  precedente  l.r.  n. 32/1987, di speciali modalita' di accesso
 (concorso riservato) non tenendo conto in alcun modo della  effettiva
 esigenza  di  organizzazione  interna  della  struttura  sanitaria in
 questione.
   Invero, la ratio della norma de qua appare essere quella di eludere
 legislativamente il parere n. 353/1991 reso in  senso  contrario  dal
 consiglio  di giustizia amministrativa, interpellato dall'assessorato
 regionale  alla   sanita',   in   merito   all'applicabilita'   delle
 disposizioni  di  cui  agli  artt.  8  e  78  del d.P.R. n. 384/1990,
 concernenti  la  trasformazione  del  30%  dei  posti  di   posizione
 funzionale  iniziale  in  posti  di  posizione funzionale intermedia,
 anche al contingente aggiuntivo istituito con l'art. 5 della l.r.  n.
 32/1987.
    L'alto  consesso  ebbe  a  fare  rilevare che l'operativita' della
 trasformazione  dei  posti  nei  confronti  del  personale  di  detto
 contingente   era   impedita  dalla  particolare  organizzazione  del
 Policlinico dell'Universita' di Palermo presso cui esso e' chiamato a
 svolgere  la  propria  ordinaria  attivita',  rappresentando  che  la
 struttura  non  consentiva  l'utilizzazione  di  personale medico del
 servizio sanitario nazionale di posizione funzionale intermedia.
    A sostegno del proprio convincimento  il  C.G.A.  evidenziava  che
 l'attivita'   assistenziale   presso   le  cliniche  e  gli  istituti
 universitari  di  ricovero  e  di  cura  e'   svolta   da   personale
 universitario  e  che  l'art.  102 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382,
 prescrive che  la  posizione  intermedia  e'  tenuta  dal  professore
 associato  e  che  l'art. 5 della piu' volte citata l.r. n.  32/1987,
 avente natura derogatoria, ha inteso  sopperire  esclusivamente  alle
 carenze  di  ricercatori  ed  assistenti del ruolo ad esaurimento del
 policlinico.
    Orbene,  le  disposizioni  legislative  di  cui  ora  si   dispone
 l'applicazione  anche  per  quanto concerne il contingente aggiuntivo
 (artt. 8 e 78  del  d.P.R.  n.  384/1990)  debbono  invero  ritenersi
 abrogate  dalla sopravvenuta riforma ael servizio sanitario nazionale
 operata con d.lgs. n. 502/1992, all'entrata in vigore della quale fra
 l'altro era subordinata espressamente la loro applicabilita'.
    L'art. 6 di tale decreto, infatti, fa obbligo alle regioni ed alle
 universita'   "di   stipulare   specifici   protocolli  d'intesa  per
 regolamentare l'apporto alle  attivita'  assistenziali  del  servizio
 sanitario  delle  facolta'  di  medicina,  nel  rispetto  delle  loro
 finalita' istituzionali didattiche e scientifiche". "Omissis" ..
    "Le universita'  e  le  regioni  possono,  di  intesa,  costituire
 policlinici   universitari,  mediante  scorporo  e  trasferimento  da
 singoli  stabilimenti  ospedalieri  di  strutture   universitarie   o
 ospedaliere, accorpandole in stabilimenti omogeni tenendo conto delle
 esigenze della programmazione regionale".
    In  proposito  si osserva che la regione siciliana nel corpo della
 legge  oggi  in  esame  ha  parzialmente  avviato  il   processo   di
 applicazione della riforma teste' citata senza fare alcun riferimento
 ai  rapporti tra l'amministrazione regionale e le universita' ne' dal
 dibattito  parlamentare  e'  peraltro  emersa  l'esistenza   di   una
 particolare  pressante  esigenza  di  personale  medico  di posizione
 funzionale intermedia all'interno  del  policlinico  di  Palermo  che
 potrebbe giustificare, per assurdo, la prevista modifica della pianta
 organica.
    Da  quanto  sopra  si  evince che unica finalita' della previsione
 legislativa  sembra  quella   di   assicurare   un'ulteriore   corsia
 preferenziale  (concorso  riservato)  ai  medici e biologi in atto in
 servizio alla u.s.l. 58 per le esigenze del policlinico di Palermo.
    Ma sul punto si richiama la  costante  giurisprudenza  di  codesta
 ecc.ma  Corte,  ribadita  da ultimo con sentenza n. 266/1993, secondo
 cui il legislatore regionale in materia  di  personale  sanitario  ha
 competenza  meramente  attuativa  e  non  puo'  pertanto prevedere la
 possibilita' di bandire concorsi interni riservati per  la  totalita'
 dei  posti atteso che la legislazione statale di riferimento (art. 18
 del citato d.lgs. n. 502) al riguardo, prescrive che in sede di prima
 attuazione, e per un periodo  di  cinque  anni,  per  l'accesso  alla
 posizione funzionale corrispondente al decimo livello solo il 40% dei
 posti  vacanti sono riservati al personale di ruolo nella disciplina,
 in servizio presso l'azienda ospedaliera o l'u.s.l. che  bandisce  il
 concorso.
    Con  l'art.  58  si  dispone  l'inquadramento in un ruolo speciale
 transitorio dell'amministrazione  regionale  di  circa  2000  tecnici
 originariamente  assunti  con contratto di lavoro a tempo determinato
 ai sensi della l.r.  n.  37/1985  e  successivamente  trasformato  in
 rapporto a tempo indeterminato dalla l.r. n. 11/1990 e al contempo si
 prevede  al terzo comma oggetto di censura: "Al primo comma dell'art.
 21 della l.r. 15  giugno  1988,  n.  11  l'inciso  'ove  le  relative
 retribuzioni  siano  state  regolarmente assogettate ai contributi di
 quiescenza e previdenza' e' soppresso.
    Il legislatore regionale con la norma del 1988 aveva stabilito  la
 possibilita'   per   i   dipendenti   dell'amministrazione  regionale
 inquadrati o da inquadrare nei propri ruoli, di computare ai fini del
 trattramento di quiescenza e di previdenza, senza alcun onere a  loro
 carico,  i  servizi  prestati  fuori  ruolo  presso gli stessi uffici
 regionali,   purche'   le   relative   retribuzioni   fossero   state
 regolarmente assoggettate ai contributi di quiescenza e previdenza.
   La   ora   disposta   soppressione   del   predetto  indispensabile
 presupposto si pone palesemente in contrasto non so)o con  l'art.  97
 della  Costituzione  che  tutela  il  buon  andamento  della pubblica
 anministrazione ma anche con un  principio  generale  in  materia  di
 trattamento  giuridico  ed economico del personale e del relativo re-
 gime pensionistico e previdenziale che vincola anche  il  legislatore
 regionale  nell'esercizio  della  potesta'  esclusiva riconosciutagli
 dall'art. 14, lett. q), dello statuto speciale.
    Con  la  norma  de   qua   si   verrebbe   invero   a   consentire
 all'amministrazione   regionale  di  sanare  eventuali  omissioni  ed
 inefficienze  disconoscendo  un  canone   fondamentale   del   regime
 pensionistico nel rapporto di pubblico impiego che, nella generalita'
 dei  casi  e  senza  eccezione  alcuna ammette il riconoscimento e la
 valutazione dei servizi prestati  a  condizione  che  comunque  siano
 stati  versati,  o  dal  singolo dipendente o dal datore di lavoro, i
 relativi dovuti contributi.
    Determinante e' altresi' la considerazione che questo ufficio  non
 possiede  elementi idonei a cogliere la reale portata della norma non
 essendo emerso ne'  in  sede  di  dibattito  parlamentare  ne'  dalla
 relazione  illustrativa  che accompagnava il disegno di legge n. 572,
 le cui disposizioni sono state trasfuse nel presente articolo, alcuna
 indicazione sul numero dei dipendenti interessati  alla  disposizione
 tenuto  conto  che  la stessa si applica anche per rapporti di lavoro
 instaurati anteriormente alla data del 1986.
    Parimenti da' adito a  censura  di  carattere  costituzionale  per
 violazione  dell'art.  3  e  del  principio  di  buon andamento della
 pubblica amministrazione di cui all'art.  97  della  Costituzione  la
 disposizione contenuta all'art. 111 della presente legge.
    Il  legislatore, nell'ambito degli interventi per la catalogazione
 dei beni culturali siciliani, al fine di garantire la continuita'  di
 lavoro  alle oltre 500 unita' di personale che hanno prestato la loro
 opera nelle  societa'  e  nei  consorzi  appaltatori  dei  lavori  di
 censimento  e catalogazione originariamente finanziati dalla legge n.
 4/1986, prevede che  tutti  gli  uffici  periferici  dell'assessorato
 regionale   dei   beni  culturali  ed  ambientali  e  della  pubblica
 istruzione stipulino convenzioni triennali, con contratti di  diritto
 privato, con i predetti soggetti.
    Agli stessi, soggiunge il legislatore, dovra' essere assicurata la
 qualifica corrispondente alle funzioni degli assistenti tecnici.
    Tale previsione, pero', si appalesa non confacente al principio di
 buona  amministrazione in quanto volta, piuttosto a precostituire una
 posizione ingiustificata di favore per  le  unita'  di  personale  in
 questione  in  vista  di un verosimile futuro inquadramento nei ruoli
 dell'amministrazione regionale.
    In proposito si ritiene opportuno evidenziare come il problema  di
 assicurare  il  mantenimento  dell'attuale  precaria  occupazione  di
 tecnici impegnati nei  progetti  di  catalogazione  abbia  costituito
 oggetto  di  numerose distinte iniziative legislative (d.d.l. n. 429,
 n. 494, n. 438, n. 472, etc.), tutte aventi ad  oggetto  il  medesimo
 fine di consentire, seppure con diverse modalita' concorso riservato,
 esame-colloquio,  proroga dei contratti, la loro immissione nei ruoli
 di cui alla tabella I della l.r. n. 41/1985).
    Le iniziative di legge citata, tuttavia tenevano nel debito  conto
 il  titolo  di studio posseduto dai destinatari delle disposizioni di
 favore, nonche' la natura delle funzioni espletate nell'ambito  della
 realizzazione dei progetti in questione ponendo, entrambi i requisiti
 a fondamento del riconoscimento del titolo ad usufruire di un accesso
 agevolato nei pubblici uffici.
    Veniva  effettuata, infatti, una precisa distinzione relativamente
 alla natura delle mansioni svolte, tra le qualifiche  di  rilevatore,
 catalogatore,  di generico addetto alla realizzazione dei progetti in
 base a cui, si prevedeva l'immissione  nel  ruolo  regionale,  tenuto
 conto  altresi'  del titolo di studio posseduto, rispettivamente come
 assistente tecnico  (sesto  livello)  ed  operatore  tecnico  (quarto
 livello).
    Non  sembra,  pertanto,  giustificabile  in  assenza  peraltro  di
 particolari espresse ragioni di carattere  tecnico  ed  organizzativo
 che   possano   validamente   supportarle,   la  scelta  operata  dal
 legislatore di attribuire,  indistintamente  a  tutte  le  unita'  di
 personale  prese  in  considerazione  la  qualifica  e le funzioni di
 assistente tecnico poiche' tutti, come si puo'  agevolmente  desumere
 sono   chiamati   a  proseguire  nelle  attivita'  e  nelle  mansioni
 precedentemente espletate.
    La suddetta previsione, che  comporta  fra  l'altro  un  immediato
 aggravio di spesa, e che non e suffragata da reali esigenze operative
 sembra  invero,  come  prima  rappresentato,  volta  esclusivamente a
 definire  in  anticipo  i  termini  per  l'eventuale,  preannunciato,
 inserimento  definitivo  nell'organico dell'amministrazione regionale
 con la precostituzione del livello che ciascuno  dovra'  ricoprire  e
 configurando  pertanto  una  violazione  degli  artt.  3  e  97 della
 Costituzione.
    L'art.  80  recita  "Al   fine   di   consentire   l'avvio   della
 ristrutturazione  del  pastificio  Valle  del Platani e' stanziata in
 favore dell'Ente di sviluppo agricolo (ESA) la somma  di  lire  5.000
 milioni  ad integrazione delle somme di cui all'art. 24 della l.r. 15
 maggio 1986, n. 21".
    Tale disposizione costituisce oggetto di  censura  per  violazione
 degli   artt.  3  e  97  della  Costituzione  considerata  la  palese
 irrazionalita' del testo che  risulta  di  oscuro  e  contraddittorio
 significato   anche   in   considerazione   dell'assenza   di  lavori
 parlamentari   preliminari   nonche'   di   elementi   chiarificatori
 desumibili  dal  dibattito  in  aula  che  possano contribuire ad una
 migliore intelligenza della volonta'  del  legislatore  in  relazione
 all'evidenza dell'erroneo riferimento legislativo.
    Nell'ambito  della  legislazione  regionale  non  e'  dato infatti
 rinvenire una legge promulgata il 15 maggio 1986 e  l'art.  24  della
 l.r.  n.  21  del 9 maggio 1986 dal titolo "Modifiche ed integrazioni
 alla l.r. 29 ottobre  1985,  n.  41,  recante  'Nuove  norme  per  il
 personale  dell'amministrazione  regionale'  e  altre  norme  per  il
 personale comandato, dell'occupazione giovanile  e  i  precari  delle
 unita'  sanitarie  locali"  che  di  seguito  si  riporta  "Gli oneri
 derivanti dall'applicazione della presente  legge  trovano  riscontro
 nei  pertinenti  capitoli  per  emolumenti  al personale del bilancio
 della regione ed in parte nelle assegnazioni disposte dalla  l.r.  27
 dicembre  1985,  n.  53",  non  appare  invero  per  nulla  attinente
 all'oggetto del provvedimento.
    Ne risulta un testo monco in relazione al riferimento  legislativo
 inintellegibile ed inutile che non consente di dare un senso compiuto
 alla prima parte della disposizione la quale pare faccia riferirnento
 ad una impresa la cui attivita' e' cessata a causa del fallimento del
 titolare nel 1989. Tale impresa, inoltre aveva costituito, per alcuni
 precedenti   interventi   regionali   a   suo  sostegno,  oggetto  di
 contenzioso comunitario conclusosi definitivamente in data  6  aprile
 1989.
    Lo   scrivente,   sebbene   nel  testo  di  altri  articoli  abbia
 riscontrato vizi formali ed errori materiali (si  citano  ad  esempio
 l'art.  66,  dodicesimo e tredicesimo comma e art. 67, quarto comma),
 ma che in ogni modo  consentono  una  globale  interpretazione  delle
 norme,  e'  giunto  alla  determinazione  di proporre impugnativa per
 l'art. 80 al  fine  di  evitare  che  sia  inserita  nell'ordinamento
 giuridico regionale una disposizione palesemente irragionevole di cui
 non sono identificabili i contenuti e prevedibili gli effetti.
                               P. Q. M.
 e  con  riserva  di  presentare  memorie  illustrative nei termini di
 legge, la sottoscritta dott.ssa Isabella Giannola,  vice  commissario
 dello  Stato  per  la  regione siciliana, ai sensi dell'art. 28 dello
 statuto speciale, con il presente atto impugna le sottoindicate norme
 del disegno di legge n. 563 dal titolo "Interventi  straordinari  per
 l'occupazione   produttiva   in   Sicilia"  approvato  dall'assemblea
 regionale siciliana nella seduta del 14 agosto 1993:
      art. 18, secondo comma, limitatamente all'ultimo periodo e terzo
 comma per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione;
      art. 36 limitatamente all'inciso "per minimo quindici anni"  del
 secondo  comma  e  alla  parola  "anticipata"  del  terzo  comma  per
 violazione degli artt. 3, 10 e 97 della Costituzione;
      art. 58, terzo comma, per violazione degli artt. 3  e  97  della
 Costituzione;
      art.  69,  per  violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione
 nonche' degli art. 47, quarto comma della legge  n.  833/1978,  degli
 artt. 12 e 18 del d.P.R. n. 761/1979 e degli artt.  6 e 18 del d.lgs.
 n.  502/1992  in  relazione  ai limiti posti dall'art.  17, lett. b),
 dello statuto speciale;
      art. 80 per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione;
      art. 111 limitatamente all'inciso "assicurando  allo  stesso  la
 qualifica  corrispondente alle funzioni degli assistenti tecnici" che
 conclude la lett. b) del primo comma, nei sensi e  nei  contenuti  di
 cui  alla  motivazione,  per  violazione  degli  artt.  3  e 97 della
 Costituzione.
      Palermo, addi' 21 agosto 1993
  Il vice commissario dello Stato per la regione siciliana: GIANNOLA

 93C0937