N. 554 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 giugno 1993
N. 554 Ordinanza emessa il 24 giugno 1993 dal pretore di Lecce nel procedimento civile vertente tra Enrico Antonia e l'I.N.P.S. Previdenza e assistenza sociale - Indennita' di disoccupazione per lavoratori agricoli - Previsione, per i lavoratori abituali ed occasionali, che le giornate di disoccupazione agricola debbano essere indennizzate per i primi novanta giorni con un'aliquota (quaranta per cento e sessantasei per cento) della retribuzione giornaliera e, per i restanti giorni fino a complessive duecentosettanta giornate, ivi comprese quelle effettivamente lavorate, con un'indennita' fissa giornaliera di lire ottocento - Mancata previsione di un meccanismo di adeguamento dell'importo della indennita' in questione alla svalutazione monetaria - Violazione del principio della garanzia previdenziale. (D.L. 21 marzo 1988, n. 86, art. 7, quarto comma, convertito nella legge 20 maggio 1988, n. 160). (Cost., art. 38).(GU n.40 del 29-9-1993 )
IL PRETORE Sciogliendo la riserva che precede; O S S E R V A 1. - Nel presente giudizio, la ricorrente iscritta negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per 102 giornate negli anni dal 1987 al 1990, chiede il pagamento dell'indennita' di disoccupazione agricola ordinaria nella misura fissata, per l'anno 1988, dall'art. 7, primo comma, del d.l. 21 marzo 1988, n. 86, convertito nella legge 20 maggio 1988, n. 160, e, per gli anni 1989 e 1990, dal d.l. 29 marzo 1991, n. 108, convertito con modificazioni nella legge 1 giugno 1991, n. 169, pari rispettivamente al 7,50% e al 15% della retribuzione giornaliera calcolata ai sensi dell'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457. 2. - La questione e' sorta per avere l'I.NP.S. di Lecce corrisposto alla ricorrente, avente diritto al trattamento speciale di disoccupazione, l'indennita' di disoccupazione agricola ordinaria nella misura di cui all'art. 13 del d.l. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni nella legge 16 aprile 1974, n. 114, pari a L. 800 giornaliere, in conformita' al disposto di cui all'art. 7, quarto comma, del d.l. n. 86/1988, convertito nella legge n. 160/1988: per i lavoratori agricoli aventi diritto al trattamento speciale di disoccupazione non trova applicazione l'elevazione del trattamento di cui al primo comma. 3. - La difesa attrice contesta il significato attribuito alla suindicata norma, rilevando che l'art. 13 del d.l. 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge n. 114/1974, e' stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 497 del 21 aprile 1988 per non essere stato previsto alcun meccanismo di adeguamento dell'indennita'; questa, pertanto, sarebbe dovuta essere corrisposta alla ricorrente nel suo valore adeguato, in ragione degli indici Istat di rivalutazione previsti dall'art. 150 delle disp. att. del cod. proc. civ. e non gia' per l'importo fissato nel 1974. 4. - La suesposta tesi non convince questo pretore perche' l'art. 7, primo comma, del d.l. n. 86/1988, convertito nella legge n. 160/1988, ha fissato ex novo la misura per l'indennita' di disoccupazione agricola, per il solo anno 1988, elevando l'importo di L. 800 giornaliere quale previsto dall'art. 13 del d.l. n. 30/1974, convertito nella legge n. 114/1974, ne' avrebbe il legislatore potuto prevedere diversamente perche' la sentenza della Corte costituzionale n. 497/1988 e' stata depositata il 27 aprile 1988, mentre il decreto legge n. 83/1988 e' stato emanato il 21 marzo 1988. 5. - Non puo' neppure sostenersi che la sentenza della Corte costituzionale n. 407/1988 abbia potuto estendere la sua efficacia sull'art. 7, primo e quarto comma, del d.l. n. 86/1988, convertito nella legge n. 160/1988: la stessa Corte costituzionale ha riconosciuto la novita' della disciplina introdotta con il d.l. n. 86/1988, esibendosi dal prenderla in esame. Comunque, se il legislatore dovesse introdurre nell'ordinamento giuridico una norma di contenuto eguale ad altra gia' dichiarata costituzionalmente illegittima, il giudice di merito non potrebbe considerarla tamquam non esset, ma dovrebbe sempre rimettere alla Corte costituzionale l'esame della sua legittimita' costituzionale: l'ordinamento giuridico, quale sistema di norme che serve a disciplinare rapporti economico-sociali mutevoli nel tempo, varia di conseguenza, per cui astrattamente una stessa norma, legittima in un contesto normativo, puo' essere piu' tale in un diverso contesto e viceversa. 6. - Nel merito della questione, occorre sottolineare che, ancor prima del decreto legge n. 86/1988, il trattamento di disoccupazione era stato secondo modalita' differenti per le diverse categorie di lavoratori agricoli: i lavoratori occasionali e quelli abituali, iscritti per un numero di giornate nell'anno solare non inferiore rispettivamente a 101e a 151, avevano gia' acquisito, a differenza dei lavoratori eccezionali, iscritti per un numero di giornate annue superiore a 51 e inferiore a 101, il diritto ad un trattamento speciale di disoccupazione per un periodo massimo di 90 giorni nell'anno, nel senso che queste giornate sarebbero state liquidate con una indennita' pari, rispettivamente, al 40% e al 66% della retribuzione giornaliera calcolata ai sensi dell'art. 3 della legge n. 457/1972, giusta il disposto di cui agli artt. 7 e 6 della legge 16 febbraio 1977, n. 37. Tale diversita' normativa ha trovato una sua ragionevole giustificazione nel maggior carico contributivo sopportato dai lavoratori occasionali e abituali rispetto a quelli eccezionali, anche se questi, per aver potuto lavorare incolpevolmente un minore numero di giornate e per avere, quindi, percepito un minor reddito di lavoro, avrebbero avuto piu' degli altri bisogno di assistenza economica. 7. - Con il decreto legge n. 86/1988 e' stata ancor piu' evidenziata la diversita' dei trattamenti di disoccupazione per le diverse categorie di lavoratori agricoli: per i soli lavoratori eccezionali si e' limitato il numero delle giornate indennizzabili a quelle lavorate nel 1987, anche se quelle (180) accreditabili sulla base della previgente normativa sono state calcolate ai fini pensionistici (art. 7, quarto comma); per i soli lavoratori eccezionali si e' elevata la misura dell'indennita' per disoccupazione agricola ordinaria (art. 7, primo comma, in combinato disposto con il quarto comma dello stesso articolo). 8. - Suindicati riferimenti normativi convincono questo pretore che l'art. 7, quarto comma, nella parte in cui esclude, per i lavoratori occasionali e abituali, l'elevazione dell'indennita' per disoccupazione agricola ordinaria, prevista, invece, per i lavoratori eccezionali, non confligge con l'art. 3 della Costituzione, poiche' il trattamento di disoccupazione, esaminato nel suo complesso, poteva essere legittimamente disciplinato in modo differente, non coincidendo lo status normativo delle diverse categorie di lavoratori. 9. - L'art. 7, quarto comma, del d.l. n. 86/1988, converitito nella legge n. 160/1988, nella parte in cui sostanzialmente prevede che, per i lavoratori occasionali e abituali, le giornate di disoccupazione debbano indennizzare per i primo 90 giorni con un'aliquota (40% e 66%) della retribuzione giornaliera da calcolarsi ai sensi dell'art. 3 della legge n. 457/1972 e per i restanti giorni, sino a complessive 270 giornate, ivi comprese quelle effettivamente lavorate, con un'indennita' fissa giornaliera di L. 800 sembra invece, confliggere con l'art. 38 della Costituzione. Ed invero, come gia' sottolineato nella sentenza della Corte costituzionale n. 497/1988, l'effettiva garanzia di mezzi adeguati per le esigenze di vita di lavoratori ritenuti meritevoli di tuttela sociale non puo' essere assicurata da indennita' economiche di importo fisso, come tali soggette nel tempo a svalutazione per il diminuito potere d'acquisto della moneta; cio' vale anche se gli importi in misura fissa tendono ad indennizzare soltanto una parte delle giornate che il legislatore ha ritenuto comunque indennizzabili. 10. - L'art. 7, quarto comma, del d.l. n. 86/1988, convertito nella legge n. 160/1988, come sopra precisato, sembra, altresi', confliggere con l'art. 38 della Costituzione, per essere stato previsto per i lavoratori occasionali e abituali, senza un'apparente giustificazione, un trattamento di disoccupazione peggiorativo rispetto agli anni passati: prima dell'emanazione del decreto legge n. 86/1988, piu' esattamente, prima della conversione in legge del decreto legge n. 86/1988, le giornate di disoccupazione ordinarie, non rientranti tra quelle soggette al trattamento speciale, sarebbero dovute essere indenizzate, giusta la sentenza della Corte costituzionale n. 497/1988, intervenuta prima della conversione in legge del citato decreto, con importi certamente superiori alle 800 lire giornaliere, perche' gli stessi, per opera del legislatore, in sede di normazione astratta e generale, o del giudice, in sede di tutela giudiziale di un interesse particolare, sarebbero dovuti essere in ogni caso maggiorati o integrati. Il legislatore avrebbe, quindi, immotivatamente apprestato minori mezzi di sostentamento per il lavoratore ritenuto ancora meritevole di tutela sociale, sebbene per questi, per il diminuito potere d'acquisto della moneta, maggiori sarebbero divenute le esigenze economiche. 11. - La dedotta questione di legittimita' costituzionale e' rilevante nel presente giudizio, in quanto si discute appunto del diritto della ricorrente, quale bracciante agricola occasionale, ad un'indennita' per disoccupazione agricola ordinaria di importo maggiore alle 800 lire giornaliere, da fissarsi in misura eguale a quella prevista per i lavoratori agricoli eccezionali o in altra che valga a rivalutare l'importo di cui all'art. 13 del d.l. n. 30/1974, convertito nella legge n. 114/1974.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 7, quarto comma, del d.l. 21 marzo 1988, n. 86, convertito con la legge 20 maggio 1988, n. 160, per violazione dell'art. 38 della Costituzione, nella parte in cui esclude per i lavoratori agricoli diritto al trattamento speciale di disoccupazione una qualsiasi elevazione dell'importo dell'indennita' giornaliera ordinaria, di cui all'art. 13 del d.l. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con la legge 6 aprile 1974, n. 114; Sospende il giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e alle parti costituite. Lecce, addi' 24 giugno 1993 Il pretore: (firma illeggibile) 93C0943