N. 554 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 giugno 1993

                                N. 554
 Ordinanza  emessa  il  24  giugno  1993  dal  pretore  di  Lecce  nel
 procedimento civile vertente tra Enrico Antonia e l'I.N.P.S.
 Previdenza e assistenza sociale - Indennita' di disoccupazione per
    lavoratori agricoli - Previsione, per  i  lavoratori  abituali  ed
    occasionali,  che  le  giornate di disoccupazione agricola debbano
    essere indennizzate per i primi  novanta  giorni  con  un'aliquota
    (quaranta  per  cento  e sessantasei per cento) della retribuzione
    giornaliera  e,  per  i  restanti  giorni   fino   a   complessive
    duecentosettanta  giornate,  ivi  comprese  quelle  effettivamente
    lavorate, con un'indennita' fissa giornaliera di lire ottocento  -
    Mancata  previsione  di  un meccanismo di adeguamento dell'importo
    della  indennita'  in  questione  alla  svalutazione  monetaria  -
    Violazione del principio della garanzia previdenziale.
 (D.L. 21 marzo 1988, n. 86, art. 7, quarto comma, convertito nella
    legge 20 maggio 1988, n. 160).
 (Cost., art. 38).
(GU n.40 del 29-9-1993 )
                              IL PRETORE
    Sciogliendo la riserva che precede;
                             O S S E R V A
    1.  -  Nel presente giudizio, la ricorrente iscritta negli elenchi
 nominativi dei lavoratori agricoli per 102 giornate  negli  anni  dal
 1987  al  1990, chiede il pagamento dell'indennita' di disoccupazione
 agricola ordinaria nella misura fissata, per l'anno  1988,  dall'art.
 7,  primo  comma,  del  d.l.  21 marzo 1988, n. 86, convertito nella
 legge 20 maggio 1988, n. 160, e, per gli anni 1989 e 1990, dal  d.l.
 29  marzo  1991,  n. 108, convertito con modificazioni nella legge 1›
 giugno 1991, n. 169, pari rispettivamente al 7,50%  e  al  15%  della
 retribuzione giornaliera calcolata ai sensi dell'art. 3 della legge 8
 agosto 1972, n. 457.
    2.   -  La  questione  e'  sorta  per  avere  l'I.NP.S.  di  Lecce
 corrisposto alla ricorrente, avente diritto al  trattamento  speciale
 di  disoccupazione, l'indennita' di disoccupazione agricola ordinaria
 nella misura di cui all'art. 13  del  d.l.  2  marzo  1974,  n.  30,
 convertito con modificazioni nella legge 16 aprile 1974, n. 114, pari
 a  L.  800 giornaliere, in conformita' al disposto di cui all'art. 7,
 quarto comma,  del  d.l.  n.  86/1988,  convertito  nella  legge  n.
 160/1988:  per  i  lavoratori  agricoli aventi diritto al trattamento
 speciale di disoccupazione non trova  applicazione  l'elevazione  del
 trattamento di cui al primo comma.
    3.  -  La  difesa  attrice contesta il significato attribuito alla
 suindicata norma, rilevando che l'art. 13 del d.l. 2 marzo 1974,  n.
 30,   convertito   nella  legge  n.  114/1974,  e'  stato  dichiarato
 illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 497 del  21
 aprile  1988  per  non  essere  stato  previsto  alcun  meccanismo di
 adeguamento dell'indennita'; questa, pertanto, sarebbe dovuta  essere
 corrisposta alla ricorrente nel suo valore adeguato, in ragione degli
 indici Istat di rivalutazione previsti dall'art. 150 delle disp. att.
 del cod. proc. civ. e non gia' per l'importo fissato nel 1974.
    4.  - La suesposta tesi non convince questo pretore perche' l'art.
 7, primo comma, del d.l.  n.  86/1988,  convertito  nella  legge  n.
 160/1988,   ha   fissato  ex  novo  la  misura  per  l'indennita'  di
 disoccupazione agricola, per il solo anno 1988, elevando l'importo di
 L. 800 giornaliere quale previsto dall'art. 13 del d.l. n.  30/1974,
 convertito nella legge n. 114/1974, ne' avrebbe il legislatore potuto
 prevedere diversamente perche' la sentenza della Corte costituzionale
 n.  497/1988 e' stata depositata il 27 aprile 1988, mentre il decreto
 legge n. 83/1988 e' stato emanato il 21 marzo 1988.
    5. - Non puo' neppure  sostenersi  che  la  sentenza  della  Corte
 costituzionale  n.  407/1988  abbia potuto estendere la sua efficacia
 sull'art. 7, primo e quarto comma, del d.l. n.  86/1988,  convertito
 nella   legge   n.   160/1988:  la  stessa  Corte  costituzionale  ha
 riconosciuto la novita' della disciplina introdotta con il  d.l.  n.
 86/1988, esibendosi dal prenderla in esame.
    Comunque,  se  il  legislatore dovesse introdurre nell'ordinamento
 giuridico una norma di contenuto  eguale  ad  altra  gia'  dichiarata
 costituzionalmente  illegittima,  il  giudice  di merito non potrebbe
 considerarla tamquam non esset, ma  dovrebbe  sempre  rimettere  alla
 Corte  costituzionale  l'esame della sua legittimita' costituzionale:
 l'ordinamento  giuridico,  quale  sistema  di  norme  che   serve   a
 disciplinare  rapporti economico-sociali mutevoli nel tempo, varia di
 conseguenza, per cui astrattamente una stessa norma, legittima in  un
 contesto  normativo,  puo'  essere piu' tale in un diverso contesto e
 viceversa.
    6. - Nel merito della questione, occorre sottolineare  che,  ancor
 prima  del decreto legge n. 86/1988, il trattamento di disoccupazione
 era stato secondo modalita' differenti per le  diverse  categorie  di
 lavoratori  agricoli:  i  lavoratori  occasionali  e quelli abituali,
 iscritti per un numero di giornate  nell'anno  solare  non  inferiore
 rispettivamente  a  101e  a 151, avevano gia' acquisito, a differenza
 dei lavoratori eccezionali, iscritti per un numero di giornate  annue
 superiore  a  51  e  inferiore  a  101,  il diritto ad un trattamento
 speciale di disoccupazione  per  un  periodo  massimo  di  90  giorni
 nell'anno,  nel  senso  che queste giornate sarebbero state liquidate
 con una indennita' pari, rispettivamente,  al  40%  e  al  66%  della
 retribuzione  giornaliera  calcolata ai sensi dell'art. 3 della legge
 n. 457/1972, giusta il disposto di cui agli artt. 7 e 6  della  legge
 16 febbraio 1977, n. 37.
    Tale   diversita'   normativa   ha  trovato  una  sua  ragionevole
 giustificazione  nel  maggior  carico  contributivo  sopportato   dai
 lavoratori  occasionali  e  abituali  rispetto  a quelli eccezionali,
 anche se questi, per aver potuto lavorare incolpevolmente  un  minore
 numero di giornate e per avere, quindi, percepito un minor reddito di
 lavoro,  avrebbero  avuto  piu'  degli  altri  bisogno  di assistenza
 economica.
    7. -  Con  il  decreto  legge  n.  86/1988  e'  stata  ancor  piu'
 evidenziata  la  diversita'  dei trattamenti di disoccupazione per le
 diverse categorie di  lavoratori  agricoli:  per  i  soli  lavoratori
 eccezionali  si e' limitato il numero delle giornate indennizzabili a
 quelle lavorate nel 1987, anche se quelle (180)  accreditabili  sulla
 base   della  previgente  normativa  sono  state  calcolate  ai  fini
 pensionistici  (art.  7,  quarto  comma);  per  i   soli   lavoratori
 eccezionali   si   e'   elevata   la   misura   dell'indennita'   per
 disoccupazione  agricola ordinaria (art. 7, primo comma, in combinato
 disposto con il quarto comma dello stesso articolo).
    8. - Suindicati riferimenti normativi  convincono  questo  pretore
 che  l'art.  7,  quarto  comma,  nella  parte  in  cui esclude, per i
 lavoratori occasionali e abituali, l'elevazione  dell'indennita'  per
 disoccupazione agricola ordinaria, prevista, invece, per i lavoratori
 eccezionali,  non  confligge con l'art. 3 della Costituzione, poiche'
 il trattamento di disoccupazione, esaminato nel suo complesso, poteva
 essere  legittimamente   disciplinato   in   modo   differente,   non
 coincidendo   lo   status   normativo   delle  diverse  categorie  di
 lavoratori.
    9. - L'art. 7, quarto comma, del  d.l.  n.  86/1988,  converitito
 nella  legge  n. 160/1988, nella parte in cui sostanzialmente prevede
 che,  per  i  lavoratori  occasionali  e  abituali,  le  giornate  di
 disoccupazione  debbano  indennizzare  per  i  primo  90  giorni  con
 un'aliquota (40% e 66%) della retribuzione giornaliera da  calcolarsi
 ai sensi dell'art. 3 della legge n. 457/1972 e per i restanti giorni,
 sino  a  complessive 270 giornate, ivi comprese quelle effettivamente
 lavorate, con  un'indennita'  fissa  giornaliera  di  L.  800  sembra
 invece, confliggere con l'art. 38 della Costituzione.
    Ed  invero,  come  gia'  sottolineato  nella  sentenza della Corte
 costituzionale n. 497/1988, l'effettiva garanzia  di  mezzi  adeguati
 per  le esigenze di vita di lavoratori ritenuti meritevoli di tuttela
 sociale non  puo'  essere  assicurata  da  indennita'  economiche  di
 importo  fisso,  come  tali  soggette nel tempo a svalutazione per il
 diminuito potere d'acquisto della moneta;  cio'  vale  anche  se  gli
 importi  in  misura  fissa tendono ad indennizzare soltanto una parte
 delle   giornate   che   il   legislatore   ha   ritenuto    comunque
 indennizzabili.
    10.  -  L'art.  7,  quarto comma, del d.l. n. 86/1988, convertito
 nella legge n. 160/1988,  come  sopra  precisato,  sembra,  altresi',
 confliggere  con  l'art.  38  della  Costituzione,  per  essere stato
 previsto per i lavoratori occasionali e abituali, senza  un'apparente
 giustificazione,   un   trattamento  di  disoccupazione  peggiorativo
 rispetto agli anni passati: prima dell'emanazione del  decreto  legge
 n.  86/1988,  piu'  esattamente, prima della conversione in legge del
 decreto legge n. 86/1988, le giornate  di  disoccupazione  ordinarie,
 non rientranti tra quelle soggette al trattamento speciale, sarebbero
 dovute   essere   indenizzate,   giusta   la   sentenza  della  Corte
 costituzionale n. 497/1988, intervenuta prima  della  conversione  in
 legge  del  citato decreto, con importi certamente superiori alle 800
 lire giornaliere, perche' gli stessi, per opera del  legislatore,  in
 sede  di  normazione  astratta  e generale, o del giudice, in sede di
 tutela giudiziale  di  un  interesse  particolare,  sarebbero  dovuti
 essere in ogni caso maggiorati o integrati.
    Il  legislatore avrebbe, quindi, immotivatamente apprestato minori
 mezzi di sostentamento per il lavoratore ritenuto  ancora  meritevole
 di  tutela  sociale,  sebbene  per  questi,  per  il diminuito potere
 d'acquisto della moneta,  maggiori  sarebbero  divenute  le  esigenze
 economiche.
    11.  -  La  dedotta  questione  di  legittimita' costituzionale e'
 rilevante nel presente giudizio, in quanto  si  discute  appunto  del
 diritto  della  ricorrente, quale bracciante agricola occasionale, ad
 un'indennita'  per  disoccupazione  agricola  ordinaria  di   importo
 maggiore  alle  800  lire giornaliere, da fissarsi in misura eguale a
 quella prevista per i lavoratori agricoli eccezionali o in altra  che
 valga a rivalutare l'importo di cui all'art. 13 del d.l. n. 30/1974,
 convertito nella legge n. 114/1974.
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 illegittimita' costituzionale dell'art. 7, quarto comma, del d.l. 21
 marzo 1988, n. 86, convertito con la legge 20 maggio  1988,  n.  160,
 per  violazione  dell'art.  38 della Costituzione, nella parte in cui
 esclude per i lavoratori agricoli diritto al trattamento speciale  di
 disoccupazione  una qualsiasi elevazione dell'importo dell'indennita'
 giornaliera ordinaria, di cui all'art. 13 del d.l. 2 marzo 1974,  n.
 30, convertito con la legge 6 aprile 1974, n. 114;
    Sospende  il  giudizio  e  dispone la trasmissione degli atti alla
 Corte costituzionale;
    Ordina che, a cura della cancelleria, la  presente  ordinanza  sia
 notificata  al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata
 ai  Presidenti  delle  due  Camere  del  Parlamento  e   alle   parti
 costituite.
      Lecce, addi' 24 giugno 1993
                    Il pretore: (firma illeggibile)

 93C0943