N. 565 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 febbraio 1987- 31 agosto 1993
N. 565 Ordinanza emessa il 24 febbraio 1987 (pervenuta alla Corte costituzionale il 31 agosto 1993) dalla corte d'appello di Ancona nel procedimento civile vertente tra Cercamondi Gino e il Ministero delle finanze. Tributi in genere - Dichiarazione dei sostituti d'imposta - Presentazione tempestiva ad ufficio non competente - Ricezione di detta dichiarazione a termine scaduto da parte dell'ufficio competente - Sanzioni a carico del dichiarante, per tutto il resto adempiente, ingiustificatamente uguali a quelle previste per le piu' gravi mancanze del sostituto d'imposta che ha presentato la dichiarazione in ritardo oltre il mese oppure non l'ha presentata affatto - Inosservanza dei principi contenuti nella legge di delega. (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 47). (Cost., art. 3).(GU n.40 del 29-9-1993 )
LA CORTE DI APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile, in grado di appello, promossa con citazione not. in data 19 marzo 1985 aiut. uff. giud. presso la corte di appello di Ancona ed iscritta al n. 108/85, da Cercamondi Gino rappresentato e difeso dall'avv. Ivan Liuti ed elettivamente dom.to in Ancona, via Piave, 51 (studio avv. M. Belelli), per delega a margine dell'atto di appello, appellante, contro il Ministero delle finanze, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Ancona, legale domiciliataria, appellato. Oggetto: legittimita' di sanzione amministrativa per presentazione della dichiarazione dei redditi ad ufficio incompetente. Causa posta in decisione nell'udienza del 18 febbraio 1987. CONCLUSIONI Il proc.re dell'appellante, ha cosi' concluso: "Piaccia all'ecc.ma corte di appello di Ancona, per quanto in narrativa ed ogni contraria istanza disattesa: 1) in rito, ritenuta la non manifesta infondatezza delle eccezioni di costituzionalita', rimettere gli atti alla Corte costituzionale e sospendere il presente giudizio sino all'esito di quello attinente alla legittimita' costituzionale; 2) nel merito, dato atto dell'avvenuta dichiarazione di illegittimita' costituzionale, annullare ad ogni effetto l'impugnata sentenza e, conseguentemente, dichiarare che dall'istante nulla e' conseguentemente, dichiarare che dall'istante nulla e' dovuto al convenuto per il titolo di cui e' causa, con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite anche per la fase di fronte alla Corte costituzionale". Il proc.re dell'appellato, ha cosi' concluso: "Previamente dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, rigettarsi il ricorso con ogni statuizione conseguentemente confermando la legittimita' dell'impugnato avviso di accertamento. Con vittoria di onorari e competenze nonche' delle spese prenotate e prenotande a debito presso il campione della cancelleria civile". SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'ufficio delle imposte dirette di Senigallia, con avviso di accertamento n. 28/81, notificato il 2 novembre 1981, irrogava a Cercamondi Gino la sanzione amministrativa di L. 1.860.000 per omessa presentazione della dichiarazione di sostituto d'imposta mod. 770, in relazione al periodo d'imposta 1980, in quanto la suddetta dichiarazione, presentata tempestivamente ad ufficio incompetente, era stata da quest'ultimo trasmessa a quello competente oltre un mese dalla scadenza del termine di presentazione. L'istante proponeva ricorso alla Commissione tributaria di primo grado di Ancona, eccependo l'incostituzionalita' del combinato disposto degli artt. 12 e 47 del d.P.R. n. 600/1973, sotto il profilo che la stessa sanzione e' prevista per l'ipotesi che l'omessa dichiarazione dipenda dalla volonta' del contribuente, in relazione all'art. 3 della Costituzione. Eccepiva, inoltre, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 47 del citato decreto, dipendente dalla legge di delegazione 9 ottobre 1971, n. 825, la quale appariva viziata in quanto, all'art. 10, n. 11, non si presentava conforme all'art. 76 della Costituzione. La commissione tributaria di primo grado, con sentenza n. 24 del 18 gennaio 1984, respingeva il ricorso, senza pronunciarsi sulle predette eccezioni. Il Cercamondi proponeva, pertanto, ricorso alla commissione tributaria di secondo grado, riproponendo le stesse eccezioni, che la commissione con sentenza n. 69 del 16 ottobre 1984, respingeva, adottando una motivazione estremamente sintetica ed insufficiente. Scaduto il termine di sessanta giorni per proporre ricorso alla commissione tributaria centrale, con riferimento a entrambe le parti, come certificato dalla segreteria di detta commissione (art. 40 del d.P.R. n. 636/1972), l'istante proponeva tempestivamente ricorso davanti a questa corte con atto notificato il 19 marzo 1985. Il ricorrente cosi' deduceva: "Appare evidente come gli artt. 12 e 47 del d.P.R. n. 600/1973, equiparando l'ipotesi della denuncia omessa (o presentata oltre il mese all'ufficio competente) a quella presentata all'ufficio incompetente e da questo trasmessa oltre il mese a quello competente, pongono in essere una vera e propria ingiustizia, e cio' in quanto le due ipotesi sono oggettivamente di- verse, atteso che nella seconda ipotesi manca totalmente il collegamento causale tra il comportamento del contribuente e la ricezione della denuncia da parte dell'ufficio competente oltre il mese. Consegue incontestabilmente che, essendo le due ipotesi oggettivamente differenti, non possono ricevere lo stesso trattamento, e cioe', la stessa sanzione. Pertanto, l'eccezione di incostituzionalita' e' fondata nella maniera piu' chiara, a tal punto che gia' parecchi altri giudici hanno rimesso la questione alla Corte costituzionale, che, a tutt'oggi, pero' non ha deciso. In conclusione, le norme in esame del d.P.R. n. 600/1973 sono indubbiamente in contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione". A questo primo profilo d'incostituzionalita', il ricorrente ne aggiungeva un secondo, cosi' argomentando: "Anche l'eccezione di incostituzionalita' dell'art. 47 del d.P.R. n. 600/1973, dipendente dalla legge di delegazione, 9 ottobre 1971, n. 825, la quale, nell'art. 10, n. 11, non si presenta conforme ai principi dell'art. 76, della costituzione, e' palesemente fondata. Invero, com'e' evidente, i decreti legislativi in materia di riforma tributaria, e quindi anche il d.P.R. n. 600/1973, sono subordinati alla legge di delegazione, in quanto soggetti ai limiti di oggetto e di tempo, nonche' a quelli di principi e criteri direttivi, per cui anche quando mancano questi ultimi, puo' ravvisarsi l'invalidita' costituzionale dei crediti delegati. Orbene, l'art. 47 del d.P.R. n. 600/1973 appare viziato di validita' costituzionale, in quanto tale norma, che costituisce appunto legge delegata, non risulta conforme alla legge delegante, atteso che l'aspetto sanzionatorio non e' ispirato alla migliore commisurazione delle sanzioni all'entita' oggettiva e soggettiva delle violazioni, mentre l'art. 10 della legge di delegazione anzidetta prescrive che le sanzioni, siccome dirette ad assicurare la prevenzione e la repressione dell'evasione, devono essere basate su di un sistema di commisurazione di esse all'effettiva entita' oggettiva e soggettiva delle violazioni". Tanto ed altro premesso, Cercamondi Gino citava davanti a questa corte d'appello il Ministero delle finanze, corrente in Roma, dir. gen. ii.d.d., in persona del Ministro pro-tempore, concludendo come in epigrafe. Instauratosi il contraddittorio, il resistente osservava quanto segue. La questione e' gia' stata ritenuta manifestamente infondata dalla commissione tributaria centrale, sezione dieci, con decisione 19 maggio 1980, n. 5812. Invero, l'art. 12, penultimo comma capoverso, del d.P.R. n. 600/1973, stabilisce che "la presentazione della dichiarazione ad ufficio diverso da quello sopra indicato (comune nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente) si considera avvenuta nel giorno in cui la dichiarazione sia pervenuta all'ufficio delle imposte competente". L'art. 9, ultimo capoverso, dello stesso decreto, dispone che le "dichiarazioni presentate con ritardo superiore ad un mese si considerano omesse a tutti gli effetti". Da tale normativa consegue che le sanzioni applicate nel caso in esame sono quelle stabilite dall'art. 47 del d.P.R. n. 600/1973, che riguarda appunto la "omissione della dichiarazione", alla quale e' equiparata a tutti gli effetti anche quella presentata con ritardo da oltre un mese. Orbene, il legislatore ha considerato omessa la dichiarazione solo nel caso che sia presentata oltre un mese dal termine prescritto, mentre l'ha ritenuta valida, con lieve sanzione, qualora il ritardo non superi il mese. Questa distinzione e' importante in quanto incide sul trattamento riservato dalla legge a seconda della gravita' della violazione. Il legislatore ha equiparato la presentazione tardiva oltre il mese della omessa presentazione ed ha previsto conseguentemente, per le due violazioni la medesima sanzione. Appare, pertanto, legittima la sanzione comminata dell'art. 47 per il caso in esame e, quindi, del tutto infondata la violazione, dell'art. 3 della Costituzione. Precisate le conclusioni come in epigrafe trascritte, la causa passava in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Nulla quaestio, in primo luogo, circa la rilevanza della proposta questione di legittimita' costituzionale ai fini della decisione, dovendosi stabilire se sia legittima la sanzione amministrativa di L. 1.860.000, inflitta a Cercamondi Gino per avere presentato la dichiarazione di sostituto d'imposta, mod. 770, in relazione al periodo d'imposta 1980, ad ufficio incompetente (fatto pacifico in causa). Cio' premesso, la suddetta questione non appare manifestamente infondata, per quanto osservato dal ricorrente con riferimento al primo profilo d'illegittimita' costituzionale dell'art. 47 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ritenuto in contrasto con l'art. 3 della Costituzione (v. narrativa). Il fatto che il legislatore abbia equiparato la presentazione tardiva della dichiarazione dei redditi oltre il mese alla omessa presentazione, comminando per le due violazioni la medesima sanzione, non assume giuridico rilievo, contrariamente a quanto assume il resistente, perche' il raffronto, ai fini del decidere, va istituito fra dette ipotesi e quella in cui la stessa dichiarazione, presentata tempestivamente ad ufficio incompetente, pervenga a quello competente con ritardo superiore al mese, come avvenne nella fattispecie in esame. L'art. 47 citato, equiparando implicitamente le due ipotesi quoad poenam, e' certamente in contrasto con il piu' elementare senso di giustizia, perche' mette sullo stesso piano il titolare di reddito, che, per dolo o colpa grave, omette di presentare la dichiarazione dei redditi (o incorre in ritardo intollerabile, ritenuto equivalente all'omissione vera e propria), e il contribuente, il quale, senza sottrarsi all'adeguamento dell'obbligazione tributaria, presenta tale dichiarazione ad ufficio incompetente nel termine di legge. Il che puo' avvenire per insufficiente attenzione o soltanto per obiettiva difficolta' di individuare l'ufficio competente. Con specifico riferimento all'art. 3 della Costituzione, sembra che a situazioni di fatto radicalmente diverse corrisponda un trattamento normativo, identico agli effetti dell'applicazione della sanzione amministrativa, di rilevante entita', talche' si legittima il dubbio circa la legittimita' costituzionale dell'art. 47, in relazione all'art. 12, quarto comma, e 9, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui non discrimina, agli effetti della repressione, tra le due fattispecie come gia' evidenziate. D'altra parte, detto art. 47, contenuto nel decreto delegato, appare altresi' incontrasto con l'art. 10, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), il quale, in armonia con l'art. 76 della Costituzione, indica, tra l'altro, come principio e criterio direttivo, "la migliore commisurazione delle sanzioni amministrative e penali, anche detentive, all'effettiva entita' oggettiva e soggettiva delle violazioni, con particolare riguardo alle violazioni degli obblighi di comunicazione all'amministrazione finanziaria di dati e notizie aventi rilievo ai fini dell'accertamento di redditi altrui".
P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; 23 e 24 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione in ordine alla legittimita' costituzionale dell'art. 47 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all'art. 3 della Costituzione come meglio precisato in motivazione; Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Ancona, addi' 24 febbraio 1987 Il presidente: MICONI 93C0954