N. 27 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 3 settembre 1993

                                N. 27
 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 3
 settembre 1993 (della regione Lazio).
 Sanita' pubblica - Definizione dei livelli di assistenza sanitaria -
    Determinazione   delle   prestazioni   di   assistenza   sanitaria
    (collettiva,   di   base,   specialistica,   semiresidenziale    e
    territoriale, ospedaliera, ecc.) che devono essere garantite dalle
    regioni  a  decorrere dal 1› gennaio 1993 - Mancata previsione del
    riferimento  di  dette  prestazioni  alla  previsione   di   spesa
    sanitaria  per l'anno 1993 e alle quote di finanziamento assegnate
    alle regioni per l'attivita'  sanitaria  -  Accollo  alle  regioni
    dell'onere  economico  conseguente  all'erogazione  di  livelli di
    assistenza sanitaria superiori a quelli uniformi e all'adozione di
    modelli organizzativi diversi da quelli assunti come base  per  la
    determinazione   del   parametro   capitario  di  finanziamento  -
    Invasione della sfera di  attribuzioni  regionali  in  materia  di
    assistenza  sanitaria  e  lesione dell'autonomia finanziaria della
    regione.
 (D.P.R. 24 dicembre 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio
    1993)).
 (Cost., artt. 117, 118 e 119).
(GU n.39 del 22-9-1993 )
   Ricorso per conflitto di  attribuzioni,  della  regione  Lazio,  in
 persona  del presidente della giunta rappresentata e difesa dal prof.
 avv. Achille Chiappetti ed elettivamente domiciliata  presso  il  suo
 studio  in Roma, alla via Paolo Emilio n. 7, giusta procura a margine
 del presente ricorso contro il Presidente del Consiglio dei  Ministri
 pro-tempore  per  l'annullamento  del  decreto  del  Presidente della
 Repubblica 24 dicembre 1992, concernente la definizione  dei  livelli
 uniformi di assistenza sanitaria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
 n. 153 del 2 luglio 1993.
                               F A T T O
    1.  -  Come  e'  noto,  in  attuazione degli artt. 117 e 118 della
 Cost., che  prevedono  la  competenza  amministrativa  (teoricamente)
 esclusiva  delle regioni a statuto ordinario nella materia assistenza
 sanitaria, le attribuzioni regionali  sono  state  definite  in  sede
 legislativa ordinaria, dapprima nel d.P.R. n. 616/1977 e quindi nella
 legge istitutiva del servizio sanitario nazionale, n. 833/1978.
    Le  recenti  modifiche,  in  corso  di  introduzione,  del sistema
 sanitario, avviate dalla legge di delegazione  23  ottobre  1992,  n.
 421, salvaguardano sostanzialmente gli spazi dell'autonomia garantita
 alle  regioni  ordinarie  dalla Costituzione, tanto che queste ultime
 dovranno  pure  essere  sentite  in  sede  di  adozione  dei  decreti
 legislativi delegati (art. 1, primo comma).
    Per  quanto,  in  particolare,  attiene  ai livelli di prestazioni
 sanitarie la legge di delegazione stabilisce,  in  maniera  coerente,
 che  nei  decreti  delegati  sara'  individuata  la "soglia minima di
 riferimento da garantire a tutti i cittadini e il parametro capitario
 di finanziamento da assicurare alle regioni e alle province  autonome
 per  l'organizzazione di detta assistenza, in coerenza con le risorse
 stabilite dalla legge finanziaria" (art. 1, primo comma, lett. g).
    Il  decreto  delegato  30  dicembre  1992,  n.  502,  emanato   in
 attuazione   della   predetta  legge,  ha  introdotto  una  serie  di
 disposizioni coerenti con i principi della delega.
    In particolare esso ha sancito:
       a) che "gli  obiettivi  fondamentali  di  prevenzione,  cura  e
 riabilitazione   e  le  linee  generali  di  indirizzo  del  servizio
 sanitario nazionale nonche' i livelli di assistenza da assicurare  in
 condizioni di uniformita' sul territorio nazionale sono stabiliti con
 il piano sanitario nazionale" (art. 1, primo comma) e che il piano e'
 adottato "d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo
 Stato, le regioni e le province autonome";
       b)  che  "le  linee  dell'organizzazione  dei  servizi  e delle
 attivita'  destinate  alla  tutela  della  salute,   i   criteri   di
 finanziamento   delle   unita'   sanitarie  locali  e  delle  aziende
 ospedaliere, le attivita' di indirizzo tecnico, promozione e supporto
 nei confronti delle  predette  unita'  sanitarie  locali  ed  aziende
 ospedaliere,  anche  in  relazione  al  controllo  di gestione e alla
 valutazione della qualita'  delle  prestazioni  sanitarie,  rientrano
 nella competenza delle regioni" (art. 2);
       c)  che  "le  regioni  fanno  fronte  con  risorse proprie agli
 effetti  finanziari  conseguenti   all'erogazione   di   livelli   di
 assistenza  sanitaria  superiori a quelli uniformi di cui all'art. 1,
 all'adozione di modelli organizzativi diversi da quelli assunti  come
 base  per  la determinazione del parametro capitario di finanziamento
 di cui al medesimo  art.  1,  nonche'  agli  eventuali  disavanzi  di
 gestione  delle  unita'  sanitarie locali e delle aziende ospedaliere
 con conseguente esonero  di  interventi  finanziari  da  parte  dello
 Stato" (art. 13, primo comma).
    2. - Precedentemente all'introduzione della normativa di cui si e'
 appena  detto,  era stato emanato il d.l. 19 settembre 1992, n. 384,
 convertito in legge 14 novembre  1992,  n.  438  e  portante  "Misure
 urgenti  in  materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego,
 nonche' disposizioni fiscali".
    Tale atto d'urgenza ha, tra l'altro, stabilito che  "entro  il  30
 novembre 1992 il governo, d'intesa con la conferenza permanente per i
 rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
 di Bolzano, definisce i livelli uniformi di assistenza  sanitaria  da
 garantire  a  tutti  i cittadini a decorrere dal 1› gennaio 1993. Ove
 tale intesa non intervenga, il governo provvede direttamente entro il
 15 dicembre 1992" (art. 6, primo comma).
    E' stato quindi adottato il  d.P.R.  24  dicembre  1992,  portante
 "definizione  dei livelli di assistenza sanitaria", il cui schema era
 stato sottoposto alla  conferenza  Stato-regioni,  nell'ambito  della
 quale  queste ultime avevano esclusivamente contestato che non vi era
 correlazione tra i livelli di prestazione sanitaria obbligatoriamente
 imposti alle strutture sanitarie operanti nelle regioni e le  risorse
 finanziarie assegnate alle regioni.
    Cio'nondimeno  il  d.P.R.  in parola e' stato emanato e pubblicato
 nella Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 1993, n. 153.
    Pertanto, in relazione a  tale  provvedimento,  gravemente  lesivo
 dell'autonomia  regionale,  la  regione  Lazio  propone  il  presente
 ricorso per conflitto di attribuzioni ai sensi dell'art. 134, secondo
 comma, della Costituzione per i seguenti
                              M O T I V I
    Violazione  degli  artt.  117,  118  e  119  della   Costituzione.
 Invasione  della sfera di attribuzioni regionali in materia sanitaria
 e lesione dell'autonomia finanziaria regionale.
    1. - Il d.P.R. 24 dicembre 1992 ha stabilito autoritativamente  le
 prestazioni   di   assistenza   sanitaria   (collettiva,   di   base,
 specialistica, semiresidenziale e  territoriale,  ospedaliera,  ecc.)
 che  dovranno essere garantite in tutte le regioni a decorrere dal 1›
 gennaio 1993.
    Come  e' stato denunciato, in sede di concerto dalle regioni prima
 dell'emanazione  del  decreto  impugnato,  le   diverse   prestazioni
 previste   (che   costituiscono  i  livelli  uniformi  di  assistenza
 sanitaria) sono state rese obbligatorie senza la  previa  prefissione
 di un parametro capitario di finanziamento.
    Le prestazioni previste dal d.P.R., infatti non sono in alcun modo
 riferite alla previsione della spesa sanitaria per l'anno 1993 e alle
 quote  di  finanziamento  che  vengono  assegnate  alle  regioni  per
 l'attivita' sanitaria.
    Ne consegue la impossibilita' effettiva e concreta  della  regione
 Lazio  di svolgere le proprie attribuzioni in materia sanitaria, come
 previste nella stessa legislazione statale.
    L'attuale riparto delle attribuzioni, come configurato negli artt.
 1 e 2 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e la  stretta  correlazione
 ivi  prevista  per  il  riparto  tra  l'autofinanziamento regionale e
 l'intervento finanziario da parte dello Stato (art. 12  dello  stesso
 d.lgs.),  rende  evidente  che la mancata previsione della congruita'
 tra i livelli uniformi e la spesa posta effettivamente a carico dello
 Stato vanifica gli spazi di autonomia regionale.
    Basti por mente al fatto che, mentre alle  regioni  competono  "le
 linee  dell'organizzazione  dei  servizi  e delle attivita' destinate
 alla tutela della salute" (e "i criteri di finanziamento delle unita'
 sanitarie locali e delle aziende ospedaliere") (art. 2 del d.lgs.  n.
 502/1992),  alle stesse e' imposto di far "fronte con risorse proprie
 agli effetti finanziari  conseguenti  all'erogazione  di  livelli  di
 assistenza  sanitaria  superiori  a  quelli uniformi, all'adozione di
 modelli organizzativi diversi da quelli  assunti  come  base  per  la
 determinazione del parametro capitario di finanziamento".
    In mancanza di tale occorrente riferimento, le scelte di esclusiva
 spettanza  delle  regioni  (livelli  assistenziali superiori, modelli
 organizzativi diversi), ma  anche  le  scelte  operative  concernenti
 l'ordinaria   attivita'   di  gestione  del  servizio  sanitario,  di
 competenza regionale, risultano in realta' non attuabili.
    2. - Ne'  e'  consentita  alla  regione  la  possibilita'  di  una
 concreta  pianificazione  dei  suoi interventi dato che il sistema di
 finanziamento dell'attivita' sanitaria pubblica vede oggi  affiancata
 la  spesa  a  carico  della  regione a quella a carico dello Stato ai
 sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 502/1992.
    3. - In tali condizioni e' evidente che l'arbitraria previsione di
 livelli uniformi  di  assistenza  sanitaria  lede  anche  l'autonomia
 finanziaria  regionale,  stante che la regione si troverebbe comunque
 nella  necessita'  di  finanziare  le  strutture  sanitarie  in  essa
 operanti  al fine di garantirne comunque - come di sua attribuzione -
 il funzionamento.
    Si avrebbe ineluttabilmente uno storno  dei  fondi  di  competenza
 regionale  che  dovrebbero  consentire  alla  regione di svolgere una
 propria linea politica-amministrativa nella materia.
    4. - Va rilevato infine che il governo  non  ha  tenuto  in  alcun
 conto   la   sopravvenuta  legislazione  nazionale  che  impone  oggi
 l'innesto della previsione di  livelli  uniformi  di  assistenza  nel
 contesto globale della pianificazione sanitaria.
    Ne'  tale  distacco  puo'  apparire  giustificato dalle ragioni di
 urgenza che stanno a fondamento del d.l. n. 384/1992.
    Ragioni di urgenza che hanno pure spinto il governo  a  vanificare
 la previsione del d.l. laddove imponeva la previa intesa tra Stato e
 regioni, tanto piu' necessaria nel caso di specie.
    In  realta'  le regioni non hanno contestato le scelte operate dal
 Governo ma hanno evidenziato l'inadeguatezza la carenza dell'emanando
 decreto nella parte in cui non ha definito la  occorrente  previsione
 di  spesa  a  carico  dello  Stato. Obiezione, questa, che - a quanto
 sembra - e' stata sollevata anche dalla Corte dei conti  in  sede  di
 registrazione del decreto impugnato.
    In  tal  modo  e'  avvenuto  che il provvedimento impugnato non e'
 stato  emanato  con   i   contenuti   (copertura   finanziaria)   che
 costituivano  il  presupposto  della  raggiunta  intesa  tra  Stato e
 regioni.
                              CONCLUSIONI
   Si  chiede  l'accoglimento   del   ricorso   con   il   conseguente
 annullamento del d.P.R. 24 dicembre 1992 impugnato.
      Roma, addi' 24 agosto 1993
                     Prof. avv. Achille CHIAPPETTI

 93C0956