N. 27 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 3 settembre 1993
N. 27 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 3 settembre 1993 (della regione Lazio). Sanita' pubblica - Definizione dei livelli di assistenza sanitaria - Determinazione delle prestazioni di assistenza sanitaria (collettiva, di base, specialistica, semiresidenziale e territoriale, ospedaliera, ecc.) che devono essere garantite dalle regioni a decorrere dal 1 gennaio 1993 - Mancata previsione del riferimento di dette prestazioni alla previsione di spesa sanitaria per l'anno 1993 e alle quote di finanziamento assegnate alle regioni per l'attivita' sanitaria - Accollo alle regioni dell'onere economico conseguente all'erogazione di livelli di assistenza sanitaria superiori a quelli uniformi e all'adozione di modelli organizzativi diversi da quelli assunti come base per la determinazione del parametro capitario di finanziamento - Invasione della sfera di attribuzioni regionali in materia di assistenza sanitaria e lesione dell'autonomia finanziaria della regione. (D.P.R. 24 dicembre 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1993)). (Cost., artt. 117, 118 e 119).(GU n.39 del 22-9-1993 )
Ricorso per conflitto di attribuzioni, della regione Lazio, in persona del presidente della giunta rappresentata e difesa dal prof. avv. Achille Chiappetti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla via Paolo Emilio n. 7, giusta procura a margine del presente ricorso contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore per l'annullamento del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1992, concernente la definizione dei livelli uniformi di assistenza sanitaria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1993. F A T T O 1. - Come e' noto, in attuazione degli artt. 117 e 118 della Cost., che prevedono la competenza amministrativa (teoricamente) esclusiva delle regioni a statuto ordinario nella materia assistenza sanitaria, le attribuzioni regionali sono state definite in sede legislativa ordinaria, dapprima nel d.P.R. n. 616/1977 e quindi nella legge istitutiva del servizio sanitario nazionale, n. 833/1978. Le recenti modifiche, in corso di introduzione, del sistema sanitario, avviate dalla legge di delegazione 23 ottobre 1992, n. 421, salvaguardano sostanzialmente gli spazi dell'autonomia garantita alle regioni ordinarie dalla Costituzione, tanto che queste ultime dovranno pure essere sentite in sede di adozione dei decreti legislativi delegati (art. 1, primo comma). Per quanto, in particolare, attiene ai livelli di prestazioni sanitarie la legge di delegazione stabilisce, in maniera coerente, che nei decreti delegati sara' individuata la "soglia minima di riferimento da garantire a tutti i cittadini e il parametro capitario di finanziamento da assicurare alle regioni e alle province autonome per l'organizzazione di detta assistenza, in coerenza con le risorse stabilite dalla legge finanziaria" (art. 1, primo comma, lett. g). Il decreto delegato 30 dicembre 1992, n. 502, emanato in attuazione della predetta legge, ha introdotto una serie di disposizioni coerenti con i principi della delega. In particolare esso ha sancito: a) che "gli obiettivi fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione e le linee generali di indirizzo del servizio sanitario nazionale nonche' i livelli di assistenza da assicurare in condizioni di uniformita' sul territorio nazionale sono stabiliti con il piano sanitario nazionale" (art. 1, primo comma) e che il piano e' adottato "d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome"; b) che "le linee dell'organizzazione dei servizi e delle attivita' destinate alla tutela della salute, i criteri di finanziamento delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, le attivita' di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle predette unita' sanitarie locali ed aziende ospedaliere, anche in relazione al controllo di gestione e alla valutazione della qualita' delle prestazioni sanitarie, rientrano nella competenza delle regioni" (art. 2); c) che "le regioni fanno fronte con risorse proprie agli effetti finanziari conseguenti all'erogazione di livelli di assistenza sanitaria superiori a quelli uniformi di cui all'art. 1, all'adozione di modelli organizzativi diversi da quelli assunti come base per la determinazione del parametro capitario di finanziamento di cui al medesimo art. 1, nonche' agli eventuali disavanzi di gestione delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere con conseguente esonero di interventi finanziari da parte dello Stato" (art. 13, primo comma). 2. - Precedentemente all'introduzione della normativa di cui si e' appena detto, era stato emanato il d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438 e portante "Misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni fiscali". Tale atto d'urgenza ha, tra l'altro, stabilito che "entro il 30 novembre 1992 il governo, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i livelli uniformi di assistenza sanitaria da garantire a tutti i cittadini a decorrere dal 1 gennaio 1993. Ove tale intesa non intervenga, il governo provvede direttamente entro il 15 dicembre 1992" (art. 6, primo comma). E' stato quindi adottato il d.P.R. 24 dicembre 1992, portante "definizione dei livelli di assistenza sanitaria", il cui schema era stato sottoposto alla conferenza Stato-regioni, nell'ambito della quale queste ultime avevano esclusivamente contestato che non vi era correlazione tra i livelli di prestazione sanitaria obbligatoriamente imposti alle strutture sanitarie operanti nelle regioni e le risorse finanziarie assegnate alle regioni. Cio'nondimeno il d.P.R. in parola e' stato emanato e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 1993, n. 153. Pertanto, in relazione a tale provvedimento, gravemente lesivo dell'autonomia regionale, la regione Lazio propone il presente ricorso per conflitto di attribuzioni ai sensi dell'art. 134, secondo comma, della Costituzione per i seguenti M O T I V I Violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione. Invasione della sfera di attribuzioni regionali in materia sanitaria e lesione dell'autonomia finanziaria regionale. 1. - Il d.P.R. 24 dicembre 1992 ha stabilito autoritativamente le prestazioni di assistenza sanitaria (collettiva, di base, specialistica, semiresidenziale e territoriale, ospedaliera, ecc.) che dovranno essere garantite in tutte le regioni a decorrere dal 1 gennaio 1993. Come e' stato denunciato, in sede di concerto dalle regioni prima dell'emanazione del decreto impugnato, le diverse prestazioni previste (che costituiscono i livelli uniformi di assistenza sanitaria) sono state rese obbligatorie senza la previa prefissione di un parametro capitario di finanziamento. Le prestazioni previste dal d.P.R., infatti non sono in alcun modo riferite alla previsione della spesa sanitaria per l'anno 1993 e alle quote di finanziamento che vengono assegnate alle regioni per l'attivita' sanitaria. Ne consegue la impossibilita' effettiva e concreta della regione Lazio di svolgere le proprie attribuzioni in materia sanitaria, come previste nella stessa legislazione statale. L'attuale riparto delle attribuzioni, come configurato negli artt. 1 e 2 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e la stretta correlazione ivi prevista per il riparto tra l'autofinanziamento regionale e l'intervento finanziario da parte dello Stato (art. 12 dello stesso d.lgs.), rende evidente che la mancata previsione della congruita' tra i livelli uniformi e la spesa posta effettivamente a carico dello Stato vanifica gli spazi di autonomia regionale. Basti por mente al fatto che, mentre alle regioni competono "le linee dell'organizzazione dei servizi e delle attivita' destinate alla tutela della salute" (e "i criteri di finanziamento delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere") (art. 2 del d.lgs. n. 502/1992), alle stesse e' imposto di far "fronte con risorse proprie agli effetti finanziari conseguenti all'erogazione di livelli di assistenza sanitaria superiori a quelli uniformi, all'adozione di modelli organizzativi diversi da quelli assunti come base per la determinazione del parametro capitario di finanziamento". In mancanza di tale occorrente riferimento, le scelte di esclusiva spettanza delle regioni (livelli assistenziali superiori, modelli organizzativi diversi), ma anche le scelte operative concernenti l'ordinaria attivita' di gestione del servizio sanitario, di competenza regionale, risultano in realta' non attuabili. 2. - Ne' e' consentita alla regione la possibilita' di una concreta pianificazione dei suoi interventi dato che il sistema di finanziamento dell'attivita' sanitaria pubblica vede oggi affiancata la spesa a carico della regione a quella a carico dello Stato ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 502/1992. 3. - In tali condizioni e' evidente che l'arbitraria previsione di livelli uniformi di assistenza sanitaria lede anche l'autonomia finanziaria regionale, stante che la regione si troverebbe comunque nella necessita' di finanziare le strutture sanitarie in essa operanti al fine di garantirne comunque - come di sua attribuzione - il funzionamento. Si avrebbe ineluttabilmente uno storno dei fondi di competenza regionale che dovrebbero consentire alla regione di svolgere una propria linea politica-amministrativa nella materia. 4. - Va rilevato infine che il governo non ha tenuto in alcun conto la sopravvenuta legislazione nazionale che impone oggi l'innesto della previsione di livelli uniformi di assistenza nel contesto globale della pianificazione sanitaria. Ne' tale distacco puo' apparire giustificato dalle ragioni di urgenza che stanno a fondamento del d.l. n. 384/1992. Ragioni di urgenza che hanno pure spinto il governo a vanificare la previsione del d.l. laddove imponeva la previa intesa tra Stato e regioni, tanto piu' necessaria nel caso di specie. In realta' le regioni non hanno contestato le scelte operate dal Governo ma hanno evidenziato l'inadeguatezza la carenza dell'emanando decreto nella parte in cui non ha definito la occorrente previsione di spesa a carico dello Stato. Obiezione, questa, che - a quanto sembra - e' stata sollevata anche dalla Corte dei conti in sede di registrazione del decreto impugnato. In tal modo e' avvenuto che il provvedimento impugnato non e' stato emanato con i contenuti (copertura finanziaria) che costituivano il presupposto della raggiunta intesa tra Stato e regioni.
CONCLUSIONI Si chiede l'accoglimento del ricorso con il conseguente annullamento del d.P.R. 24 dicembre 1992 impugnato. Roma, addi' 24 agosto 1993 Prof. avv. Achille CHIAPPETTI 93C0956