N. 621 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 gennaio 1993

                                N. 621
 Ordinanza  emessa  il  22  gennaio  1993  dal  pretore  di  Prato nel
 procedimento civile vertente tra Ferri Renzo e I.N.P.S.
 Previdenza e assistenza sociale - Titolare di pensione  di  vecchiaia
 I.N.P.S.  che  venga  assunto  in qualita' di lavoratore dipendente -
 Obbligo del datore di lavoro di detrazione dalla retribuzione di  una
 somma pari all'importo della pensione o quota di essa e di versamento
 della  somma  stessa  all'I.N.P.S.  - Determinazione della detrazione
 moltiplicando l'importo della trattenuta giornaliera  per  il  numero
 delle  giornate  retribuite  del  mese  fino al massimo di ventisei -
 Ingiustificato deteriore trattamento  del  pensionato  che  abbia  un
 contratto di lavoro c.d. part-time orizzontale, in cui la prestazione
 lavorativa  e'  ripartita  per  piu'  giorni  lavorativi, rispetto al
 pensionato con contratto di lavoro a tempo  parziale  c.d.  part-time
 verticale  in  cui  la  prestazione lavorativa e' concentrata solo in
 alcuni giorni la settimana.
 (D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, art. 21, modificato  dalla  legge  30
 aprile 1969, n. 153, art. 20).
 (Cost., artt. 3 e 38).
(GU n.42 del 13-10-1993 )
                              IL PRETORE
    Nell'udienza  del 15 giugno 1993 nella causa tra Ferri Renzo (avv.
 Solimeno), contro l'Inps (avv. Boni), sciogliendo la riserva  assunta
 all'udienza  del  20  aprile  1993, ha pronunciato all'udienza del 22
 giugno 1993 la seguente ordinanza che costituisce parte integrale del
 verbale.
    1. - Con ricorso depositato in cancelleria  il  25  gennaio  1992,
 Renzo Ferri, premesso di essere titolare di una pensione di vecchiaia
 con  decorrenza  1  giugno  1990,  esponeva  di  avere trasformato il
 proprio rapporto di lavoro precedentemente in essere con il datore in
 rapporto a tempo parziale, cosi' come consentito  dall'art.  5  della
 legge  n.  863/1984, obbligandosi a prestare attivita' lavorativa per
 due ore giornaliere, per cinque giorni alla settimana.
    2.  - Lamentava il ricorrente che l'Inps aveva provveduto, in sede
 di prima liquidazione della pensione, ad effettuare  direttamente  la
 trattenuta prevista dall'art. 20, legge 30 aprile 1969, n. 153, nella
 misura  di  L.  3.447.550  per  il periodo 1 giugno-7 settembre 1990,
 calcolata giornalmente, giusta il disposto della norma richiamata.
    3. - Osservava  lo  stesso  ricorrente  come,  in  tale  modo,  la
 determinazione predetta, effettuata su base giornaliera, non sembrava
 raccordarsi   con   la   normativa   sul  lavoro  a  tempo  parziale,
 introducendo  una  irragionevole  disparita'  di  trattamento  tra  i
 prestatori  di  lavoro  che  avessero  optato  per  il c.d. part-time
 verticale, e quelli che avessero invece optato per il c.c.  part-time
 orizzontale  pur  in  presenza  di una stesso numero di ore lavorate:
 difatti, mentre per i primi la trattenuta - calcolata sulle  giornate
 di lavoro - avrebbe effettivamente avuto riguardo al lavoro prestato,
 per  i  secondi  invece  avrebbe  inciso, dando luogo ad un deteriore
 effetto moltiplicatore, su  giornate  in  realta'  non  lavorate  per
 intero.
    4.  -  Al  riguardo,  osserva  questo  giudice  che il ricorrente,
 acquisito il diritto alla percezione della pensione di vecchiaia,  ha
 inteso  proseguire  lo  svolgimento  dell'attivita' lavorativa, cosi'
 come del resto consentito dall'ordinamento per effetto della sentenza
 della  Corte  costituzionale  11  dicembre  1969,  n.  155,  che   ha
 dichiarato  incostituzionale l'art. 20, lettere a) e b) del d.P.R. n.
 27 nella parte in cui prevedeva la non cumulabilita' tra pensione  di
 vecchiaia e retribuzione.
    Di  conseguenza,  attesa  la  possibilita'  di  un cumulo soltanto
 parziale,  sulla  retribuzione  percepita  dal  lavoratore-pensionato
 viene  effettuata  una trattenuta regolata dall'art. 21 del d.P.R. n.
 488 medesimo, cosi' come  modificato  dall'art.  20  della  legge  30
 aprile  1969,  n.  153,  il quale prevede che "per l'applicazione del
 precedente articolo 20 il lavoratore tenuto a dichiarare per iscritto
 al proprio datore di lavoro la propria  qualita'  di  pensionato.  Il
 datore  di  lavoro, a seguito della denuncia o comunque accertato che
 il  dipendente  e'  titolare   di   pensione   liquidata   a   carico
 dell'assicurazione   generale   obbligatoria  per  l'invalidita',  la
 vecchiaia e i superstiti  e  sue  gestioni  speciali,  e'  tenuto  ad
 annotare   tale  circostanza  sul  libro  matricola  ed  ha  altresi'
 l'obbligo di detrarre dalla retribuzione, al netto delle integrazioni
 per i  carichi  di  famiglia  comunque  denominate,  una  somma  pari
 all'importo  dalla  pensione  o  di  una quota di essa, non dovuti ai
 sensi del citato articolo 20, e di  versarla  all'istituto  nazionale
 della previdenza sociale".
    Il   secondo   ed  il  terzo  comma  determinano  l'entita'  della
 trattenuta da operare, prescrivendo rispettivamante che  "l'ammontare
 della   detrazine   e'   determinato  moltiplicando  l'importo  della
 trattenuta giornaliera, da indicarsi sul certificato  di  pensione  a
 cura  dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per il numero
 delle giornate retribuite del mese, fino ad un  massimo  di  26";  il
 terzo   comma,  infine  dispone  che  "qualora  l'orario  settimanale
 previsto dalle norme contrattuali  sia  ripartito  in  un  numero  di
 giorni  inferiori  a  sei, l'ammontare della detrazione da effettuare
 per  ciascuna  settimana  di  lavoro  e'  determinato   moltiplicando
 l'importo della trattenuta giornaliera di cui al comma precedente per
 sei".
    Nel  caso di specie, il ricorrente ha stipulato col proprio datore
 di lavoro, a far data dalla decorrenza dal diritto alla  pensione  di
 vecchiaia, un contratto di lavoro a tempo parziale part-time, secondo
 i  criteri  indicati  dall'art.  5 del d.l. 30 ottobre 1984, n. 726,
 convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863.
    5. - E' noto come, dalla formulazione dell'art. 5, secondo  comma,
 del  d.l.  predetto  - il quale prevede che il contratto di lavoro a
 tempo  parziale  debba  indicare  "le  mansioni  e  la  distribuzione
 dell'orario  con  riferimento  al  giorno,  alla settimana, al mese e
 all'anno" (disposizione questa ritenuta  non  incostituzionale  dalla
 Corte  con  la  sentenza 4 maggio 1992 n. 210) - il legislatore abbia
 inteso accordare ai soggetti del rapporto la piu' ampia flessibilita'
 nell'articolazione  dell'orario  di   lavoro,   per   cui   risultano
 pienamente  legittimi  sia  il c.d. part-time orizzontale - che si ha
 laddove l'orario di lavoro,  ovviamente  ridotto  rispetto  a  quello
 ordinario,  viene  distribuito  per  piu' giorni alla settimana - sia
 quello  c.d.  "orizzontale"  -  che  si  ha  laddove  la  prestazione
 lavorativa quantitativamente ridotta venga concentrata solo in alcuni
 giorni della settimana.
    In  assenza  di qualsiasi disposizione contraria dell'ordinamento,
 appare evidente come il contratto di lavoro a  tempo  parziale  possa
 venire  stipulato anche da un soggetto beneficiario di un trattamento
 pensionistico di vecchiaia.
    In tal  caso,  tuttavia,  l'ente  previdenziale,  ottemperando  al
 disposto  dell'art. 21 del d.P.R. n. 488 citato, dovra' effettuare la
 detrazione ivi prevista, la quale  si  attua,  come  sopra  rilevato,
 attraverso  la  trattenuta  giornaliera  indicata  sul certificato di
 pensione.
    In questo modo, tuttavia, le differenti  situazioni  rappresentate
 dalla  sussistenza di un rapporto di lavoro rispettivamente part-time
 "orizzontale" e "verticale" vengono  unificate  nella  identita'  del
 parametro di riferimento del calcolo per la detrazione, rappresentato
 dalla  giornata  di  lavoro,  con  la evidente differenza che, mentre
 nella  prima  ipotesi  (part-time  "verticale"),  l'ammontare   della
 trattenuta  rispecchia fedelmente la situazione lavorativa, essendovi
 perfetta  coincidenza  tra  giornate  lavorate  e   ammontare   della
 trattenuta, nella seconda (part-time "orizzontale") detta coincidenza
 e' puramente fittizia, e si risolve a danno del prestatore di lavoro,
 poiche'   la  trattenuta  viene  calcolata  in  ragione  di  giornate
 lavorative che non sono piene.
    Ne deriva che, a parita' di ore lavorate, e quindi di quantita' di
 lavoro prestato, l'incidenza della  trattenuta  operata,  e,  dunque,
 l'ammontare  della  stessa  pensione erogata, viene a dipendere da un
 elemento, di per se' neutro - e comunque  tale  da  non  giustificare
 siffatta differenziazione - quale la distribuzione delle (stesse) ore
 all'interno  della settimana lavorativa, penalizzando in maniera piu'
 consistente il lavoratore-pensionato soggetto ad un contratto a tempo
 parziale "orizzontale".
    Ne' in contrario, appare conferente il  richiamo  al  terzo  comma
 della  norma  in  esame,  la  quale  prevede che, laddove l'orario di
 lavoro settimanale sia ripartito in un numero di ore inferiore a sei,
 l'ammontare della trattenuta  sia  determinato  calcolando  l'importo
 della trattenuta giornaliera per sei.
    Detta norma risulta infatti dettata per la c.d. "settimana corta",
 che  rappresenta  un  istituto  di  fonte contrattuale in nessun modo
 assimilabile al rapporto speciale a  tempo  parziale  (cfr  circolare
 Inps  n. 53380/prs 136 dell'8 settembre 1969 attuativa della legge 30
 aprile  1969,  n.  153),  e  pertanto  non  appare  in   alcun   modo
 utilizzabile nel caso di specie.
    D'altra  parte,  non  mancano  nel corpus normativo della legge n.
 863, espressi  riferimenti  ad  una  considerazione  effettiva  della
 quantita'  di  lavoro  prestato: si vedano, in particolare, l'art. 5,
 quinto comma, il quale, risolvendo una dibattuta  questione,  prevede
 che  la  retribuzione  minima  oraria  da  assumere quale base per il
 calcolo dei contributi  previdenziali  si  calcola  rapportando  alle
 giornate  di  lavoro  a tempo parziale il minimale giornaliero di cui
 all'art. 7 del d.l. 12 settembre  1983,  n.  463,  convertito  nella
 legge  11  novembre  1983,  n.  638,  e dividendo tale importo per il
 numero di ore giornaliere di lavoro previste per i contratti a  tempo
 pieno;  ed  il  successivo  undicesimo  comma,  che,  nell'ipotesi di
 trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno  in  rapporto  di
 lavoro  a  tempo  parziale, prevede che, ai fini della determinazione
 del trattamento pensionistico, l'anzianita' relativa  al  periodo  di
 lavoro   a  tempo  parziale  si  calcoli  in  proporzione  all'orario
 effettivamente svolto.
    Da tali dati normativi e'  dato  evincere,  ad  avviso  di  questo
 giudice,  il  chiaro  intendimento del legislatore di considerare, ai
 fini dell'applicazione di determinati  istituti,  l'effettivita'  del
 lavoro  svolto, indipendentemente dal dato, meramente accidentale, e,
 comunque,  unicamente  riferibile  alla  sfera   di   autonomia   dei
 contraenti, rappresentato dalla collocazione temporale dell'orario di
 lavoro.
    6.   -  Di  conseguenza,  attesa  la  differente  incidenza  della
 detrazione, operata sotto forma di trattenuta dall'Inps,  in  ragione
 del mero dato consistente nell'articolazione settimanale delle ore di
 lavoro,  e  pur  in presenza dell'identico numero di ore lavorare dal
 pensionato-prestatore  di   lavoro   part-time,   la   questione   di
 illegittimita'  costituzionale  dell'art.  21, secondo e terzo comma,
 nella parte nella  parte  in  cui  non  prevedono  che,  nell'ipotesi
 contratto  di  lavoro a tempo parziale di cui all'art. 5 del d.l. 30
 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella  legge  19
 dicembre  1984,  n.  863,  la  trattenuta venga commisurata al numero
 effettivo di ore lavorate, appare non  manifestamente  infondata  per
 violazione del principio di eguaglianza consacrato dall'art. 3, primo
 comma della Costituzione.
    7.  - Peraltro, la norma in questione appare altresi' in contrasto
 con l'art. 38 della Costituzione, in quanto  incide  sul  trattamento
 previdenziale effettivamente erogato.
   E'  noto, infatti, che la trattenuta viene effettuata dall'istituto
 previdenziale ed il relativo ammontare  e'  successivamente  detratto
 dalla pensione corrisposta: per effetto della variazione dell'entita'
 della  trattenuta,  il  trattamento pensionistico erogato subisce una
 contrazione che non risulta in alcun modo correlata ad  un  mutamento
 (evidentemente  in  melius)  di quelle condizioni di bisogno alla cui
 eliminazione e' funzionalmente destinato il trattamento previdenziale
 corrisposto, bisogno che appare in effetti identico indipendentemente
 dalla distribuzione dell'orario di lavoro convenuta tra il pensionato
 ed il datore di lavoro nel contratto a tempo parziale.
    La   stessa   suprema   corte,   ha,   del  resto,  ben  precisato
 l'operativita' di detto meccanismo, con l'affermare che "per  effetto
 del  parziale divieto di cumulo tra pensione e restribuzione, sancito
 dall'art. 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153, la retribuzione  non
 subisce,  in  realta', alcuna riduzione, giacche' il divieto colpisce
 ogggetivamente la pensione Inps, dal cui importo  viene  detratta  la
 quota  non cumulabile, sebbene, ai fini di semplificazione contabile,
 il legislatore abbia creato un meccanismo per il  quale  la  pensione
 continua ad essere erogata, mentre la retribuzione viene decurtata di
 una trattenuta, corrispondente alla quota di pensione non cumulabile,
 che  lo stesso datore e' tenuto a versare poi all'Inps" (Cass. SS.UU.
 14 luglio 1989, n. 11677).
    8. - La questione, oltre ad apparire non manifestamente infondata,
 risulta altresi' rilevante per la definizione del presente giudizio.
    Difatti, avendo il ricorrente  prestato  attivita'  lavorativa  in
 esecuzione  di  un  contratto  di  lavoro part-time c.d. orizzontale,
 distribuito in due ore giornaliere per cinque giorni alla  settimana,
 appare  evidente  che  nell'ipotesi  di  accoglimento  della  dedotta
 eccezione  di  illegittimita'   costituzionale   la   trattenuta   da
 effettuarsi  da  parte dell'Inps - per la restituzione di parte della
 quale e' stata proposta dal ricorrente domanda giudiziale - subirebbe
 una considerevole riduzione.
    Difatti, moltiplicando la quota giornaliera  indicata  al  modello
 TE08  per  il  numero effettivo di ore lavorate, discenderebbe che la
 trattenuta complessiva da operarsi dall'Inps sulla  erogazione  della
 pensione risulterebbe alquanto minore nel suo ammontare.
    Sussistono,  quindi,  ad  avviso  di  questo  giudice,  i requisti
 necessari e sufficienti per promuovere un  giudizio  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art. 21 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, cosi'
 come modificato dall'art. 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153,  per
 contrasto  con gli articoli 3 e 38 della costituzione, nella parte in
 cui non prevede che, nell'ipotesi di  contratto  di  lavoro  a  tempo
 parziale  di  cui  all'art.  5  del  d.l.  30  ottobre 1984, n. 726,
 convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n.  863,
 la trattenuta venga commisurata al numero effettivo di ore lavorate.
                               P. Q. M.
    Visti   gli   articoli  134  della  Costituzione,  1  della  legge
 costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo  1953,
 n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata e solleva su
 istanza   di   parte  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art. 21 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, cosi' come modificato
 dall'art. 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153,  per  contrasto  con
 gli  articoli  3  e  38  della  Costituzione,  nella parte in cui non
 prevede che, nell'ipotesi di contratto di lavoro a tempo parziale  di
 cui  all'art.  5  del  d.l. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
 modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n.  863,  la  trattenuta
 venga commisurata al numero effettivo di ore lavorate.
    Dispone   la  sospensione  del  presente  giudizio  ed  ordina  la
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
    Ordina che, a cura della cancelleria, la  presente  ordinanza  sia
 notificata  al  Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai
 Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
      Prato, addi' 22 giugno 1993
                    Il pretore: (firma illeggibile)

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