N. 655 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 gennaio - 2 ottobre 1993
N. 655 Ordinanza emessa il 28 gennaio 1993 (pervenuta alla Corte costituzionale il 2 ottobre 1993) dalla commissione tributaria di secondo grado di Venezia sul ricorso proposto da Messina Salvatore contro l'Ufficio imposte dirette di Mestre Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) - Soprattassa del quaranta per cento in caso di ritardo nel pagamento dell'imposta da effettuarsi mediante versamento diretto - Esclusione della esimente della impossibilita' economica del pagamento prevista invece per le imposte riscuotibili mediante ruoli - Disparita' di trattamento di situazioni omogenee. (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 92). (Cost., art. 3).(GU n.44 del 27-10-1993 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO Ha emesso la seguente ordinanza sul seguente fascicolo: r.g. fasc. n. 1290/91 contenente appello principale contrib. Messina Salvatore contro ufficio imposte dirette di Mestre contro la decisione n. 305/4/90 comm. tributaria primo grado di Venezia. Imposta: Irpef 1984 ruolo. F A T T O Il ricorrente impugna la decisione della commissione tributaria di primo grado di Venezia, quarta sezione, in epigrafe specificata, che ha respinto il suo ricorso avverso l'irrogazione della sopratassa del 40% oltre agli accessori, sull'importo Irpef relativo all'anno 1984, non tempestivamente versato a causa di gravi difficolta' finanziarie in cui versava l'azienda, di cui il principale cliente, il Governo libico, aveva bloccato in quel periodo tutti i pagamenti nei riguardi dei fornitori italiani. Il ricorrente ripropone le censure svolte in primo grado, rilevando l'illegittimita' dell'applicazione della sanzione in questione in caso di forza maggiore, e comunque l'incostituzionalita' dell'art. 92 del d.P.R. n. 602/1973. D I R I T T O 1. - La commissione ritiene rilevante, ai fini della decisione, e non manifestamente infondata, la questione di costituzionalita' dell'art. 92 del d.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui sanziona con l'applicazione della sopratassa del 40% il ritardo nel pagamento dell'imposta da effettuarsi mediante versamento diretto, anche nell'ipotesi in cui il mancato pagamento sia determinato da impossibilita' economica. 2. - La questione e' rilevante nel presente giudizio perche', in forza di tale norma, e' stata iscritta a ruolo a carico del contribuente, oltre all'Irpef dovuta per il 1984, e gli interessi di mora, tale sanzione, per un totale di L. 475.511.000, nonostante dovesse ritenersi sussistere a suo favore l'esimente della forza maggiore. Devono infatti ritenersi provate attraverso la documentazione contabile prodotta in giudizio e comunque la notorieta' delle vicende relative all'insolvenza del Governo Libico nel periodo in questione, le gravi difficolta' finanziarie della "Sposa di Venezia s.n.c." unica fonte di reddito del ricorrente, socio della medesima, e quindi l'impossibilita' dello stesso di procurarsi la notevole liquidita' necessaria per assolvere tempestivamente il debito tributario. 3. - La questione non e' ad avviso della Sezione, manifestamente infondata, per le considerazioni che seguono: 3.1. - L'impossibilita' economica e' espressamente prevista nella normativa tributaria vigente, dall'art. 97, quinto comma, del d.P.R. n. 602/1973. La norma in questione, contenuta nell'articolo che disciplina l'ipotesi di tardivita' nel pagamento delle imposte riscosse mediante ruoli e che prevede la sanzione della pena pecuniaria, dispone che "non si fa luogo alla pena pecuniaria se il contribuente prova che il mancato pagamento e' stato determinato da impossibilita' economica". Tale esimente gia' nel sistema previgente di cui al t.u. sulle imposte dirette del 1958 era specificamente prevista, in relazione alla pena dell'ammenda, per la generalita' delle imposte dirette giacche' la regola era la riscossione mediante ruoli. Il legislatore della riforma ha dunque riprodotto detta esimente in relazione alla sanzione della pena pecuniaria, che ha sostituito la sanzione penale, ma solo in relazione alle imposte che sono rimaste riscuotibili mediante ruoli, giacche' una previsione analoga non vi e' nell'art. 92 dello stesso d.P.R. n. 602/1973 che disciplina l'ipotesi di morosita' nel pagamento per le imposte da corrispondere mediante versamento diretto. Si e' venuta cosi' a creare una assolutamente ingiustificata disparita' di trattamento di comportamenti assolutamente assimilabili, non essendo evidentemente rilevante, ai fini della sanzionabilita', il diverso modo previsto per il pagamento delle imposte, che in entrambi i casi ha per presupposto la dichiarazione - effettuata in termini - del contribuente. 3.2. - Ne' puo' fondatamente opporsi, a giustificazione della diversita' di trattamento delle due ipotesi, il diverso carattere delle sanzioni previste dall'art. 92 e dall'art. 97 del d.P.R. n. 602/1973. Si tratta infatti in entrambi i casi di sanzioni amministrative (che la legge n. 4/1929 definisce civili, in contrapposizione a quelle penali) che impongono al trasgressore un obbligo a contenuto pecuniario, e di cui e' sempre piu' arduo individuare i caratteri differenziali, in presenza di una disciplina positiva sempre piu' intrinsecamente contraddittoria, in cui le medesime violazioni sono punite con sanzioni differenti a seconda del tributo cui si riferiscono, o addirittura, come nel caso in questione, nell'ambito degli stessi tributi (imposte dirette) a seconda delle modalita' di pagamento. Il carattere afflittivo puo' essere addirittura piu' evidente nel caso della sopratassa in caso di imposte di rilevante ammontare, essendo la sopratassa determinata in una forte percentuale dell'importo dovuto a titolo di imposta, come e' dimostrato dall'esame delle sanzioni previste appunto dagli articoli 92 e 97 piu' volte citati. D'altro canto risulta poco plausibile attribuire alla sopratassa carattere risarcitorio, dato che essa si cumula con gli interessi moratori che hanno appunto specifica funzione risarcitoria. 3.3. - Ai fini che qui interessano, peraltro, anche ammessa - e non concessa per le considerazioni sopra accennate - la diversita' ontologica dei concetti di pena pecuniaria e di sopratassa, tale argomento non ha rilevanza. La forza maggiore, contemplata dall'art. 45 c.p. quale causa di non punibilita' per i reati, e che deve ritenersi operare quale esimente anche per gli illeciti amministrativi, in forza dell'art. 3 della legge n. 689/1981 - che esige appunto la volontarieta' dell'azione e la colpa del trasgressore ai fini della configurabilita' della responsabilita' sanzionabile (cfr. Cass. I, 2 ottobre 1989, n. 3961) costituisce anche una causa di esenzione del debitore dall'obbligo di risarcire il danno in forza dell'art. 1218 del c.c. Non sono ravvisabili quindi ragioni di diversita' sostanziale delle fattispecie tali da non far ritenere applicabile anche con riferimento alla sopratassa l'esimente della impossibilita' economica - che e' un'ipotesi di forza maggiore - cosi' come specificamente previsto per la pena pecuniaria dal legislatore tributario nell'art. 97 del d.P.R. n. 602/1973. 3.4. - Se, dunque il dettato testuale dell'art. 92 in esame (ubi ex voluit, dixit), il carattere eccezionale delle norme tributarie che prevedono esimenti, e la diversita' - ritenuta dalla prevalente giurisprudenza - tra i due tipi di sanzioni, precludono un'interpretazione analogica della norma dell'art. 97, quinto comma, del d.P.R. n. 602/1973 che vi comprenda anche la fattispecie in esame, e' necessario investire la Corte costituzionale dell'esame di costituzionalita' della norma di cui all'art. 92 del d.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui non prevede la non sanzionabilita' del contribuente per tardivo versamento dell'imposta dovuto ad impossibilita' economica per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, per disparita' di trattamento di situazioni analoghe e manifesta irrazionalita'.
P. Q. M. Rimette alla Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 92 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con riferimento all'art. 3 della Costituzione; Sospende pertanto il giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che la presente ordinanza, a cura della segreteria, sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Venezia, addi' 28 gennaio 1993 Il presidente relatore: CARRARO 93C1090