N. 679 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 settembre 1993

                                N. 679
    Ordinanza emessa il 22 settembre 1993 dal tribunale di Cremona
  nel procedimento civile vertente tra il comune di Soresina e
  l'I.N.P.S.
 Lavoro (rapporto di) - Esclusione per i contratti d'opera o per
    prestazioni professionali stipulati da province, comuni, comunita'
    montane e loro consorzi e I.P.A.B. (anche se anteriori  alla  data
    di entrata in vigore della norma impugnata) della configurabilita'
    di  un rapporto di lavoro subordinato - Sottrazione al giudice del
    potere di interpretare, autonomamente e indipendentemente da  ogni
    altro  potere,  i  fatti  da  cui dipende se un rapporto di lavoro
    debba  qualificarsi  subordinato  o  autonomo  -   Disparita'   di
    trattamento  dei  lavoratori a seconda che il datore di lavoro sia
    un privato o lo Stato ovvero un ente locale  con  incidenza  sulla
    garanzia previdenziale.
 (Legge 18 marzo 1993, n. 67, art. 6-bis, secondo e terzo comma; legge
    23 dicembre 1992, n. 498, art. 13, primo e secondo comma).
 (Cost., artt. 3, 38 e 101).
(GU n.47 del 17-11-1993 )
                             IL TRIBUNALE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza collegiale nella causa di
 lavoro promossa dal comune di Soresina, coll'avv. G. Mondini,  contro
 l'I.N.P.S.  -  Istituto  nazionale  della previdenza sociale, con gli
 avvocati B. Battista e S. Guerrera.
    Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
    Considerato che al presente giudizio risulta applicabile l'art. 13
 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, cosi' come sostituito dall'art.
 6-bis della legge 18 marzo 1993, n. 67 (di conversione del  d.l.  18
 gennaio 1993, n. 9) che espressamente esclude per i contratti d'opera
 o  per  prestazioni  professionali, anche gia' stipulati alla data di
 entrata  in  vigore  della  norma  stessa  dalle  province,   comuni,
 comunita' montane e dai loro consorzi, dalle istituzioni pubbliche di
 assistenza  e  beneficienza  (nella  specie  trattasi  del  comune di
 Soresina) la configurabilita' di un rapporto di lavoro subordinato ed
 esonera i  suddetti  enti  dall'adempimento  di  tutti  gli  obblighi
 derivanti  dalle  leggi  in materia di previdenza e di assistenza (il
 pretore di Cremona, con sentenza  n.  151  del  22  aprile  1992,  ha
 respinto  l'opposizione  proposta  dal  comune di Soresina avverso il
 decreto 22-26 agosto 1991 con il quale, su istanza dell'I.N.P.S., era
 stato ingiunto allo stesso il pagamento della somma di L.  96.785.810
 per contributi previdenziali riguardanti Francesco Annona dall'agosto
 1983  al  dicembre  1987  e  relativa  somma  aggiuntiva, a titolo di
 sanzioni civili, ritenendo che  tra  l'anzidetto  comune  e  l'Annona
 fosse intercorso un rapporto di lavoro subordinato);
    Considerato   che  le  questioni  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art. 6-bis della legge 18 marzo 1993, n.  67,  secondo  e  terzo
 comma,  appaiono  non  manifestamente  infondate,  potendo  essere in
 contrasto  con  varie  norme  e   principi   costituzionali   e,   in
 particolare:
      1) art. 101 della Costituzione.
    L'art.  13  della  legge  23  dicembre  1992,  n.  498, cosi' come
 sostituito dall'art. 6-bis della legge  18  marzo  1993,  n.  67,  ha
 introdotto  una  norma  innovativa e non semplicemente interpretativa
 (e' di interpretazione autentica  solo  quella  disposizione  che  si
 riferisca  e  si  saldi  con  quella  da  interpretare  ed intervenga
 esclusivamente sul significato normativo di quest'ultima norma  senza
 pero'  intaccare  o  integrare il dato testuale ma solo chiarendone o
 esplicandone il contenuto ovvero  escludendo  o  enucleando  uno  dei
 significati possibili), anche perche' non e' possibile individuare la
 norma  interpretata  ne'  le incertezze interpretative cui tale norma
 avrebbe dato luogo (il divieto di  cui  all'art.  1  della  legge  n.
 60/1969,  ritenuto  non  operante  dal primo comma del citato art. 6-
 bis, riguarda fattispecie diversa e non applicabile al caso  di  spe-
 cie).
    Orbene,   se   il  legislatore  puo'  regolare  ogni  materia  con
 disposizioni nuove e  puo'  espressamente  disporne  la  operativita'
 anche  per  il  passato, non puo' sottrarre all'autorita' giudiziaria
 quella attivita' che e'  propria  della  funzione  giurisdizionale  e
 cioe'  l'attivita'  qualificatoria e interpretativa del fatto al fine
 di deciderne la disciplina applicabile. Puo',
 quindi, ravvisarsi nell'intervento  legislativo  sopra  indicato  una
 arbitraria  compressione  dell'autonoma  funzione giurisdizionale, in
 violazione dell'art. 101 della Costituzione  non  trattandosi,  nella
 specie,  di  semplice  faccolta'  di  interpretare  la  norma  ma  di
 qualificare fatti e rapporti giuridici;
      2) art. 3 della Costituzione.
    La  norma  citata,  inserendosi  arbitrariamente  su  un substrato
 giurisprudenziale non controverso  ed  operando  retroattivamente  su
 situazioni  sostanzialmente  gia'  consolidate, appare introdurre una
 irrazionale e ingiustificabile disparita' di trattamento tra:
       a) datori di  lavoro  privati  e  pubblici  e,  nell'ambito  di
 quest'ultima   categoria,   tra   gli  enti  indicati  tassativamente
 dall'art. 6-bis e i restanti enti pubblici, alcuni tenuti ed altri no
 ad adempiere l'obbligo contributivo e, quindi, anche  tra  lavoratori
 che,  pur  svolgendo  identica  attivita' lavorativa, per modalita' e
 tipo di prestazioni, saranno  qualificati  lavoratori  subordinati  o
 lavoratori  autonomi  a seconda della diversa qualifica del datore di
 lavoro;
       b) tra i lavoratori che, seppure assunti  da  comuni  (o  dagli
 altri  enti  indicati  sulla  norma) con incarico professionale o con
 contratto d'opera, hanno gia' ottenuto il riconoscimento  giudiziale,
 con  sentenza  passata  in giudicato, del loro diritto alla posizione
 assicurativa e previdenziale e gli altri lavoratori che tale  diritto
 non  possono  piu'  vedersi  riconosciuto,  nonostante  versino nella
 medesima situazione di fatto;
      3) art. 38 della Costituzione.
    Se e' vero, come e' vero, che sino al momento della sua entrata in
 vigore i lavoratori interessati avevano acquisito, per riconoscimento
 costituzionale,  di  diritto  ad  una  posizione  assicurativa,   con
 conseguente  diritto  anche a pretendere eventualmente prestazioni da
 parte degli enti previdenziali, il successivo intervento legislativo,
 volto ad annullarne il contenuto per mere esigenze di bilancio, si e'
 trasformato  in  un  regolamento   irrazionale   ed   arbitrariamente
 incidente   su  situazioni  sostanziali  poste  in  essere  da  leggi
 precedenti frustrando, cosi', anche l'affidamento del cittadino nella
 sicurezza sociale e giuridica che costituisce elemento fondamentale e
 indispensabile  dello  Stato  di   diritto   (vedi   sentenza   Corte
 costituzionale n. 349/1985 e n. 39/1993).
    Inoltre, la nuova disposizione, sottraendo irrazionalmente risorse
 alle    finalita'    assistenziali    e   previdenziali   e   facendo
 ingiustificatamente risparmiare del denaro ad alcuni enti in  materia
 contributiva  ha  leso  il  diritto alla previdenza sociale impedendo
 agli enti preposti di adempiere efficacemente ai loro  compiti  (art.
 38, secondo e quarto comma, della Costituzione).
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritenuta  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 6-bis, secondo e  terzo  comma,
 della  legge  18 marzo 1993, n. 67, sostitutivo dell'art. 13, primo e
 secondo comma, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, con  riferimento
 agli artt. 101, 3 e 38 della Costituzione;
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Sospende il giudizio in corso e dispone che la presente ordinanza,
 letta   alle   parti   in  udienza,  sia  notificata,  a  cura  della
 cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai
 Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
      Cremona, addi' 22 settembre 1993
                   Il presidente relatore: FISCHETTI

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