N. 692 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 giugno 1993
N. 692 Ordinanza emessa il 21 giugno 1993 dal pretore di Marsala, sezione distaccata di Pantelleria nel procedimento civile vertente tra Bonomo Antonio e Corpo Regionale delle Miniere di Palermo Regione Sicilia - Esercizio abusivo dell'attivita' di cava - Sanzioni amministrative - Previsione di una pena pecuniaria nella misura fissa di cinque milioni - Impossibilita' per il giudice di graduare la sanzione rapportandola alla concreta gravita' del fatto addebitato - Irragionevolezza con incidenza sul principio della "personalita'" della pena. (Legge regione Sicilia 9 dicembre 1980, n. 127, art. 29, secondo comma, in relazione alla legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 11 e 23). (Cost., artt. 3 e 27).(GU n.47 del 17-11-1993 )
IL PRETORE E' chiamato a decidere sulla opposizione alla ordinanza- ingiunzione di pagamento di una somma di denaro, per esercizio abusivo di cava di sabbia, emessa dal Corpo regionale delle miniere, distretto minerario di Palermo, contro l'odierno opponente Bonomo Antonio. Considerato che il menzionato illecito e' previsto e punito, nel territorio della regione siciliana dall'art. 29, l.r. Sicilia n. 127, 9 dicembre 1980, questo v. pretore ritiene, la norma contenuta nel cit. art. 29, "rilevante" ai fini del decidere e "non manifestamente infondata" la questione di costituzionalita' della stessa (rectius del secondo comma del citato art. 29) in relazione agli artt. 11 e 23 della legge 24 novembre 1981, artt. 3 e 27 della Costituzione. L'art. 29, secondo comma, della l.r. Sicilia n. 127/1980 si rivela, ad avviso di questo v. pretore, in contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione, in relazione agli artt. 11 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, laddove, detta norma, stabilendo, per l'illecito, previsto dal medesimo art. 29, una sanzione "fissa" di lire 5 milioni, non consente al pretore di graduare la sanzione, da infliggere al trasgressore, in relazione al caso di specie. Ne' la stessa norma sembra sfuggire al sospetto di incostituzionalita' per contrarieta' col principio di ragionevolezza. A norma dell'art. 23, undicesimo comma della legge n. 689/1981, il pretore, in sede di giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione di pagamento di una somma di denaro, puo' accogliere l'opposizione, "modificandola anche limitatamente all'entita' della sanzione dovuta". Ma la norma impugnata, statuendo che, in caso di "esercizio non autorizzato dell'attivita' di escavazione .. e' disposta l'applicazione (,) a carico del trasgressore (,) della sanzione amministrativa in misura di lire 5 milioni", si pone in contrasto con il citato art. 23 della legge n. 689/1981, in quanto ne esclude l'applicazione, dovendo, il pretore adito con l'opposizione, applicare, in ogni caso (allorche' ravvisi una responsabilita' del trasgressore) la sanzione prevista dalla norma, sospetta di incostituzionalita', nell'ammontare fisso di 5 milioni. Cio', anche qualora il pretore ritenga di dover qualificare l'illecito "di lievi entita'" ovvero la persona, che l'ha commesso, "meritevole di una sanzione inferiore alla misura massima". Con la conseguenza che, in ipotesi di illeciti sanzionati ex art. 29 della l.r. Sicilia n. 127/1980, al pretore e' impedito di modificare l'entita' della sanzione pecuniaria, cosa, invece, che e' prevista dall'art. 23 della legge n. 689/1981 per tutte le altre spe- cie di illeciti amministrativi (e anche per gli illeciti amministrativi della medesima specie di quelli disciplinati dall'art. 29 cit. e commessi nel territorio di altre regioni diverse dalla Sicilia). In generale si rileva che, vigente la norma impugnata, e' impedito al giudice di graduare la sanzione stessa, secondo quanto, invece, impone l'art. 11 della legge n. 689/1981 per tutti gli altri illeciti amministrativi (anche della stessa specie se commessi fuori dal territorio della regione siciliana). Invero il cit. art. 11 dispone (ma, nella sua sostanza, "impone") che il pretore operi una "determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo e un limite massimo" tale che la stessa abbia "riguardo alla gravita' della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione delle conseguenze della violazione .. alla personalita' dello stesso e alle sue condizioni economiche". La norma impugnata, dunque, si pone in contrasto, oltre che con l'art. 23, anche con l'art. 11 della legge n. 689/1981, norme generali, queste ultime, che sono espressione di principi generali e inderogabili, quali il principio della "personalita'" della pena che richiama l'altro, della "giusta" pena e della funzione "retributiva" della pena. Essa norma, pertanto, si pone in contrasto con il principio di ragionevolezza, essendo irragionevole che nello stesso sistema giuridico sia consentita (anzi imposta) una graduazione della sanzione per tutti gli illeciti amministrativi, mentre sia negata solo per "un certo tipo" di illecito, ovvero che la graduazione della sanzione per un certo tipo di illecito sia consentita nel territorio di una regione e non ammessa, invece, nel territorio dell'altra. Ne', in ipotesi, il ricorso al concetto di discrezionalita' legislativa sarebbe elemento sufficiente a giustificare una tale anomalia del sistema. Peraltro appare, altresi', irragionevole che chi ha scavato un metro cubo di sabbia debba essere punito con la stessa sanzione che viene comminata a colui che, di metri cubi di sabbia, ne ha scavato centomila. La Corte costituzionale (sentenza n. 67 del 24 febbraio 1992), nel dichiarare infondata la questione di costituzionalita' di una norma sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, ha ribadito il principio secondo cui: "L'importante", perche' una norma non sia viziata da incostituzionalita', "e' che al giudice sia riservato, nella previsione del minimo e del massimo della pena, un margine sufficiente perche' la sanzione inflitta sia proporzionata alla complessiva considerazione delle peculiarita' oggettive e soggettive del caso di specie (Corte costituzionale, sentenze n. 285/1991 e n. 171/1986)". La norma impugnata e' completamente l'opposto di quello che, secondo il riportato insegnamento della Corte, dovrebbe essere una norma immune dal vizio di illegittimita' costituzionale. Invero l'art. 29, secondo comma, l.r. Sicilia n. 127/1980 non lascia al giudice nessuno spazio di determinazione della sanzione (e adeguamento della stessa al caso concreto), ne' sul piano "oggettivo", ne' sul piano "soggettivo". La sanzione e' la medesima (e della stessa entita'), sia che l'abusiva coltivazione di cava duri un solo giorno, sia che duri un anno intero; sia allorche', a trasgredire, e' il facoltoso titolare di un'impresa estrattiva, sia allorche', a trasgredire, e' il misero proprietario "in bolletta" del fondo. Ne' appare possibile che il pretore, vigente la norma impugnata, possa sostituirsi al legislatore, modificando l'entita' della sanzione prevista dalla legge, per adattarla al caso di specie, secondo i principi generali surriportati. Considerato, pertanto, la rilevanza della norma impugnata, ai fini della definizione del presente giudizio, nonche' la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale della stessa, in quanto la norma impugnata non prevede un limite minimo e un limite massimo della sanzione, tale che, secondo l'insegnamento della Corte costituzionale, "al giudice sia riservato .. un margine sufficiente perche' la sanzione inflitta sia proporzionale alla complessiva considerazione delle peculiarita' oggettive e soggettive del caso di specie".
P. Q. M. Solleva d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 29, secondo comma, l.r. Sicilia n. 127 del 9 dicembre 1980, per violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione, in relazione agli artt. 11 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa, nonche' ai presidenti della giunta regionale e del consiglio regionale della Sicilia; Dispone l'immediata trasmissione degli atti del giudizio e della presente ordinanza, con le prove delle avvenute notificazioni, alla Corte costituzionale per il relativo giudizio di legittimita'; Sospende il presente giudizio, a norma dell'art. 295 del c.p.c. in attesa della decisione della Corte costituzionale. Pantelleria, 21 giugno 1993 Il vice pretore o.: SIGNORINO 93C1139