N. 692 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 giugno 1993

                                N. 692
  Ordinanza emessa il 21 giugno 1993 dal pretore di Marsala, sezione
 distaccata di Pantelleria nel procedimento civile vertente tra
 Bonomo Antonio e Corpo Regionale delle Miniere di Palermo
 Regione Sicilia - Esercizio abusivo dell'attivita' di cava - Sanzioni
    amministrative - Previsione di una pena  pecuniaria  nella  misura
    fissa  di  cinque  milioni  -  Impossibilita'  per  il  giudice di
    graduare la sanzione  rapportandola  alla  concreta  gravita'  del
    fatto  addebitato  -  Irragionevolezza con incidenza sul principio
    della "personalita'" della pena.
 (Legge regione Sicilia 9 dicembre 1980, n. 127, art. 29, secondo
    comma, in relazione alla legge 24 novembre 1981, n. 689, artt.  11
    e 23).
 (Cost., artt. 3 e 27).
(GU n.47 del 17-11-1993 )
                              IL PRETORE
    E'   chiamato   a   decidere  sulla  opposizione  alla  ordinanza-
 ingiunzione di pagamento  di  una  somma  di  denaro,  per  esercizio
 abusivo  di cava di sabbia, emessa dal Corpo regionale delle miniere,
 distretto minerario di Palermo,  contro  l'odierno  opponente  Bonomo
 Antonio.
    Considerato  che  il menzionato illecito e' previsto e punito, nel
 territorio della regione siciliana dall'art. 29, l.r. Sicilia n. 127,
 9 dicembre 1980, questo v. pretore ritiene, la  norma  contenuta  nel
 cit.  art. 29, "rilevante" ai fini del decidere e "non manifestamente
 infondata" la questione di costituzionalita'  della  stessa  (rectius
 del secondo comma del citato art. 29) in relazione agli artt. 11 e 23
 della legge 24 novembre 1981, artt. 3 e 27 della Costituzione.
    L'art.  29,  secondo  comma,  della  l.r.  Sicilia  n. 127/1980 si
 rivela, ad avviso di questo v. pretore, in contrasto con gli artt.  3
 e  27 della Costituzione, in relazione agli artt. 11 e 23 della legge
 24 novembre 1981, n.  689,  laddove,  detta  norma,  stabilendo,  per
 l'illecito,  previsto  dal  medesimo art. 29, una sanzione "fissa" di
 lire 5 milioni, non consente al pretore di graduare la  sanzione,  da
 infliggere al trasgressore, in relazione al caso di specie.
    Ne'   la   stessa   norma   sembra   sfuggire   al   sospetto   di
 incostituzionalita' per contrarieta' col principio di ragionevolezza.
    A norma dell'art. 23, undicesimo comma della legge n. 689/1981, il
 pretore, in sede di giudizio di opposizione  a  ordinanza-ingiunzione
 di  pagamento  di una somma di denaro, puo' accogliere l'opposizione,
 "modificandola  anche  limitatamente   all'entita'   della   sanzione
 dovuta".
    Ma  la  norma  impugnata, statuendo che, in caso di "esercizio non
 autorizzato   dell'attivita'   di   escavazione   ..   e'    disposta
 l'applicazione  (,)  a  carico  del  trasgressore  (,) della sanzione
 amministrativa in misura di lire 5 milioni", si pone in contrasto con
 il citato art. 23 della legge  n.  689/1981,  in  quanto  ne  esclude
 l'applicazione,   dovendo,   il   pretore  adito  con  l'opposizione,
 applicare, in ogni caso (allorche' ravvisi  una  responsabilita'  del
 trasgressore)   la   sanzione   prevista  dalla  norma,  sospetta  di
 incostituzionalita', nell'ammontare fisso di 5 milioni.
    Cio', anche  qualora  il  pretore  ritenga  di  dover  qualificare
 l'illecito  "di  lievi entita'" ovvero la persona, che l'ha commesso,
 "meritevole di una sanzione inferiore alla misura massima".
    Con la conseguenza che, in ipotesi di illeciti sanzionati ex  art.
 29  della  l.r.  Sicilia  n.  127/1980,  al  pretore  e'  impedito di
 modificare l'entita' della sanzione pecuniaria, cosa, invece, che  e'
 prevista dall'art. 23 della legge n. 689/1981 per tutte le altre spe-
 cie   di   illeciti   amministrativi   (e   anche  per  gli  illeciti
 amministrativi della medesima specie di quelli disciplinati dall'art.
 29 cit. e commessi nel territorio  di  altre  regioni  diverse  dalla
 Sicilia).
    In generale si rileva che, vigente la norma impugnata, e' impedito
 al  giudice  di  graduare la sanzione stessa, secondo quanto, invece,
 impone l'art. 11 della legge n. 689/1981 per tutti gli altri illeciti
 amministrativi (anche della  stessa  specie  se  commessi  fuori  dal
 territorio della regione siciliana).
    Invero  il cit. art. 11 dispone (ma, nella sua sostanza, "impone")
 che   il   pretore   operi   una   "determinazione   della   sanzione
 amministrativa  pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo e
 un limite massimo" tale che la stessa abbia "riguardo  alla  gravita'
 della  violazione,  all'opera  svolta dall'agente per la eliminazione
 delle conseguenze della violazione .. alla personalita' dello  stesso
 e alle sue condizioni economiche".
    La  norma  impugnata,  dunque, si pone in contrasto, oltre che con
 l'art. 23, anche  con  l'art.  11  della  legge  n.  689/1981,  norme
 generali,  queste ultime, che sono espressione di principi generali e
 inderogabili, quali il principio della "personalita'" della pena  che
 richiama  l'altro, della "giusta" pena e della funzione "retributiva"
 della pena.
    Essa norma, pertanto, si pone in contrasto  con  il  principio  di
 ragionevolezza,   essendo  irragionevole  che  nello  stesso  sistema
 giuridico  sia  consentita  (anzi  imposta)  una  graduazione   della
 sanzione  per  tutti  gli  illeciti amministrativi, mentre sia negata
 solo per "un certo tipo" di illecito, ovvero che la graduazione della
 sanzione per un certo tipo di illecito sia consentita nel  territorio
 di una regione e non ammessa, invece, nel territorio dell'altra.
    Ne',  in  ipotesi,  il  ricorso  al  concetto  di discrezionalita'
 legislativa sarebbe elemento  sufficiente  a  giustificare  una  tale
 anomalia del sistema.
    Peraltro  appare,  altresi',  irragionevole  che chi ha scavato un
 metro cubo di sabbia debba essere punito con la stessa  sanzione  che
 viene  comminata  a colui che, di metri cubi di sabbia, ne ha scavato
 centomila.
    La Corte costituzionale (sentenza n. 67 del 24 febbraio 1992), nel
 dichiarare infondata la questione di costituzionalita' di  una  norma
 sollevata  in  riferimento all'art. 3 della Costituzione, ha ribadito
 il principio secondo cui:
    "L'importante",   perche'   una   norma   non   sia   viziata   da
 incostituzionalita',   "e'   che  al  giudice  sia  riservato,  nella
 previsione  del  minimo  e  del  massimo  della  pena,   un   margine
 sufficiente  perche'  la  sanzione  inflitta  sia  proporzionata alla
 complessiva considerazione delle peculiarita' oggettive e  soggettive
 del  caso  di specie (Corte costituzionale, sentenze n. 285/1991 e n.
 171/1986)".
    La norma impugnata  e'  completamente  l'opposto  di  quello  che,
 secondo  il  riportato  insegnamento della Corte, dovrebbe essere una
 norma immune dal vizio di illegittimita' costituzionale.
    Invero l'art. 29, secondo comma,  l.r.  Sicilia  n.  127/1980  non
 lascia  al giudice nessuno spazio di determinazione della sanzione (e
 adeguamento  della  stessa  al  caso   concreto),   ne'   sul   piano
 "oggettivo", ne' sul piano "soggettivo".
    La  sanzione  e'  la  medesima  (e  della stessa entita'), sia che
 l'abusiva coltivazione di cava duri un solo giorno, sia che  duri  un
 anno  intero;  sia allorche', a trasgredire, e' il facoltoso titolare
 di un'impresa estrattiva, sia allorche', a trasgredire, e' il  misero
 proprietario "in bolletta" del fondo.
    Ne'  appare  possibile che il pretore, vigente la norma impugnata,
 possa  sostituirsi  al  legislatore,  modificando   l'entita'   della
 sanzione  prevista  dalla  legge,  per  adattarla  al caso di specie,
 secondo i principi generali surriportati.
    Considerato, pertanto, la rilevanza della norma impugnata, ai fini
 della definizione del presente giudizio,  nonche'  la  non  manifesta
 infondatezza  della  questione  di  legittimita' costituzionale della
 stessa, in quanto la norma impugnata non prevede un limite  minimo  e
 un  limite  massimo  della sanzione, tale che, secondo l'insegnamento
 della Corte costituzionale, "al giudice sia riservato ..  un  margine
 sufficiente  perche'  la  sanzione  inflitta  sia  proporzionale alla
 complessiva considerazione delle peculiarita' oggettive e  soggettive
 del caso di specie".
                                P. Q. M.
    Solleva  d'ufficio  la  questione  di  legittimita' costituzionale
 dell'art. 29, secondo comma, l.r. Sicilia n. 127 del 9 dicembre 1980,
 per violazione degli artt. 3 e 27 della  Costituzione,  in  relazione
 agli artt. 11 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
    Ordina  che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga
 notificata alle parti in causa, nonche' ai  presidenti  della  giunta
 regionale e del consiglio regionale della Sicilia;
    Dispone  l'immediata  trasmissione degli atti del giudizio e della
 presente ordinanza, con le prove delle avvenute  notificazioni,  alla
 Corte costituzionale per il relativo giudizio di legittimita';
    Sospende il presente giudizio, a norma dell'art. 295 del c.p.c. in
 attesa della decisione della Corte costituzionale.
      Pantelleria, 21 giugno 1993
                     Il vice pretore o.: SIGNORINO

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