N. 38 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 15 novembre 1993

                                 N. 38
 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 15
 novembre 1993 (del presidente della regione siciliana)
 Corte dei conti - Nota esplicativa della deliberazione della sezione
    centrale  del controllo 3 giugno 1993, n. 94 (gia' impugnata dalla
    regione  Sicilia  con  conflitto  n.  25/1993),  con  invito  alle
    amministrazioni   regionali   ad   ottemperarvi   sottoponendo  al
    controllo preventivo provvedimenti e titolo di spesa indicati  nel
    r.d.  12 luglio 1934, n. 1214 - Lamentata invasione della sfera di
    competenza sul presupposto,  ritenuto  dalla  regione  ricorrente,
    dell'applicabilita'   non   del   vecchio   sistema  di  controlli
    disciplinato dal t.u. n. 1214/1934, bensi' del  nuovo  sistema  di
    controlli  disciplinato  dal  d.l. n. 143/1993 - Riferimento alla
    sentenza della Corte costituzionale n. 270/1988.
 (Nota presidente della sezione di controllo della Corte dei conti per
    la regione siciliana 10 settembre 1993, n. 11/p).
 (Statuto regione Sicilia, art. 23).
(GU n.48 del 24-11-1993 )
   Ricorso del presidente  della  regione  siciliana  pro-tempore  on.
 prof.  Giuseppe  Campione,  autorizzato a ricorrere con deliberazione
 della giunta regionale n. 434 del 29 ottobre  1993,  rappresentato  e
 difeso  sia  congiuntamente  che  disgiuntamente  dall'avv. Francesco
 Torre e dall'avv. Laura Ingargiola ed elettivamente domiciliato nella
 sede dell'ufficio della regione siciliana in Roma, via Marghera,  36,
 presso  l'avv.  Salvatore  Sciacchitano, giusta procura in margine al
 presente atto, contro il Presidente del Consiglio dei  Ministri  pro-
 tempore,  domiciliato  per  la carica in Roma presso gli uffici della
 Presidenza del Consiglio dei Ministri, Palazzo  Chigi  e  difeso  per
 legge dall'avvocatura dello Stato per la risoluzione del conflitto di
 attribuzione  insorto  per  effetto  della  nota del presidente della
 sezione di controllo della corte dei conti per la  regione  siciliana
 10  settembre  1993,  n.  111/P, con cui si sostiene che, nell'ambito
 della regione stessa, il sistema dei controlli rimane immutato  anche
 dopo  l'emanazione  del  decreto-legge  17  luglio 1993, n. 232, e si
 invitano   le   amministrazioni   regionali   ad   ottemperare   alla
 deliberazione  della Sezione centrale del controllo 3 giugno 1993, n.
 94, sottoponendo al controllo preventivo provvedimenti  e  titoli  di
 spesa indicati nel r.d. 12 luglio 1934, n.  1214.
                               F A T T O
    Con  circolare  9  agosto  1993, n. 10382 - indirizzata anche alla
 corte dei conti - il presidente della regione siciliana  invitava  le
 amministrazioni  regionali  a  sottoporre  al controllo preventivo di
 legittimita' soltanto gli atti elencati nel primo comma  dell'art.  7
 del  decreto-legge  17  luglio  1993,  n. 232. Ma il presidente della
 sezione di controllo della corte dei conti per la regione  siciliana,
 in  relazione  a  detta circolare, con nota n. 111/P del 10 settembre
 1993, dopo avere richiamato la delibera della  sezione  centrale  del
 controllo  3  giugno  1993,  n.  94  -  che ha ritenuto inapplicabili
 nell'ambito della regione siciliana le  disposizioni  in  materia  di
 controllo del precedente decreto-legge n. 143/1993 - ha ribadito tale
 tesi  sostenendo  che  non  e'  invocabile in contrario l'art. 10 del
 predetto d.l. n.  232/1993,  statuente  l'applicabilita'  del  nuovo
 sistema  di  controlli  alle  regioni  a  statuto  speciale, il quale
 sarebbe "diretto al  legislatore  delle  norme  di  attuazione  dello
 statuto"   siciliano.  Conseguentemente  con  la  nota  impugnata  le
 amministrazioni regionali sono state invitate  "ad  ottemperare  alla
 citata   deliberazione   della   sezione   centrale   del  controllo,
 trasmettendo ai competenti uffici" della sezione di controllo per  la
 regione   siciliana,  "per  il  prescritto  controllo  preventivo  di
 legittimita',  provvedimenti  e  titoli di spesa indicati nel r.d. 12
 luglio 1934, n. 1214".
    La predetta delibera  della  sezione  centrale  del  controllo  n.
 94/1993  e'  stata gia' impugnata davanti a codesta ecc.ma Corte, per
 violazione dell'art. 23, secondo comma,  della  statuto  siciliano  e
 delle  relative norme di attuazione emanate con d.lgs. 6 maggio 1948,
 n. 655, con ricorso per conflitto di attribuzione  depositato  il  12
 agosto  1993  (n.  25  reg. confl.). Alle stesse censure si presta la
 sopra menzionata nota del presidente della sezione di  controllo  per
 la regione
 siciliana n. 111/P del 10 settembre 1993, non attinente all'esercizio
 del potere di controllo su di un determinato provvedimento regionale,
 ma non per questo meno lesiva della sfera di competenza regionale; la
 Corte, con tale nota, diretta per conoscenza agli istituti di credito
 (Banco di Sicilia e Sicilcassa) che svolgono i servizi di cassa della
 regione,  non  si  limita  infatti  ad  una enunciazione di principio
 sull'asserita inapplicabilita' nell'ambito di quest'ultima del  nuovo
 sistema di controllo degli atti, ma fa valere l'arbitraria pretesa di
 sottoporre  al proprio sindacato preventivo provvedimenti sottratti a
 tale tipo di controllo dall'art. 7 del d.l. 17 luglio 1993, n.  232,
 sostanzialmente  confermato  dal corrispondente articolo del d.l. 14
 settembre 1993, n. 359, con il rischio di determinare una paralisi in
 alcuni settori dell'amministrazione regionale.
    Il predetto atto pertanto viene  impugnato  dal  presidente  della
 regione siciliana per i seguenti motivi di
                             D I R I T T O
    Violazione  dell'art. 23, secondo comma, dello statuto siciliano e
 delle relative norme di attuazione emanate con d.lgs. 6 maggio  1948,
 n.  655  (Istituzione di sezioni della corte dei conti per la regione
 siciliana).
    L'art. 23 dello statuto siciliano si limita a prevedere, al  primo
 comma,  un  decentramento  degli "organi giurisdizionali centrali ...
 per  gli  affari  concernenti  la  regione"  (Corte   costituzionale,
 sentenza  n.  270/1988),  specificando,  al  secondo  comma,  che "le
 sezioni del Consiglio di Stato e della corte  dei  conti  svolgeranno
 altresi'  le  funzioni,  rispettivamente,  consultive  e di controllo
 amministrativo e contabile". Le  norme  di  attuazione  del  suddetto
 articolo,  per  la  parte  che  qui  interessa, emanate con d.lgs. n.
 655/1948, istitutivo delle sezioni  della  corte  dei  conti  per  la
 regione siciliana, dispongono testualmente all'art. 2: "La Sezione di
 controllo, in conformita' delle leggi dello Stato che disciplinano le
 funzioni della corte dei conti:
      1)   esercita   il   controllo   sugli   atti   di   Governo   e
 dell'amministrazione regionale;
      2) verifica il rendiconto generale della regione".
    Com'e' agevole constatare, nessun riferimento al tipo di controllo
 - sotto il profilo temporale (se, cioe' preventivo o  successivo)  e'
 dato  rinvenire nella norma statutaria e nemmeno nelle relative norme
 di attuazione, le quali  ultime,  al  contrario,  operano  un  rinvio
 formale  alle  "leggi  dello Stato che disciplinano le funzioni della
 corte dei conti". Da cio' discende, come logico  corollario,  che  la
 forza  costituzionale  della  norma  statutaria  o  quella  di "norma
 rafforzata" del d.lgs. n. 655/1948 - su cui si fa leva nella delibera
 della sezione centrale del controllo  n.  94/1993,  richiamata  nella
 nota  ora  impugnata  per  inferirne  l'inapplicabilita' alla regione
 siciliana  del  nuovo  sistema  di  controllo  di  legittimita',  non
 salvaguardano un determinato tipo di controllo, ma solo la regola che
 impone  il  controllo  della  corte  dei conti secondo le leggi dello
 Stato.
    Una volta quindi modificato con un atto avente forza di  legge  il
 previgente  regime di controllo contenuto nel t.u. 12 luglio 1934, n.
 1214, la corte dei conti per la regione siciliana non puo' pretendere
 di continuare ad esercitare il riscontro preventivo  di  legittimita'
 sui  provvedimenti  e  titoli  di  spesa  indicati da norme abrogate,
 ancorche' in via provvisoria; tanto meno dopo che l'art. 10 del d.l.
 n. 232/1993 - confermato dal corrispondente articolo  del  successivo
 d.l.  n.  359/1993  -  ha  chiarito  espressamente  che  i  principi
 desumibili dalle norme del decreto stesso "costituiscono .... per  le
 regioni  a  statuto  speciale  e per le province autonome di Trento e
 Bolzano  norme  fondamentali  di  riforma  economico  sociale   della
 Repubblica".
    Ne'  e'  sostenibile l'assunto della nota impugnata secondo cui il
 citato art.  10  sarebbe  "diretto  al  legislatore  delle  norme  di
 attuazione  dello  statuto  siciliano": il d.lgs. n. 655/1948 infatti
 non necessita di alcun adattamento sul punto, in quanto, come  si  e'
 sottolineato sopra, contiene un rinvio formale alla normativa statale
 in tema di controllo.
    Le regioni a statuto speciale, quindi, sono tenute ad applicare le
 disposizioni  statali  sui  "servizi  di  controllo  interno" (art. 9
 dd.-ll. nn. 232 e 359 del 1993). E poiche' tali disposizioni  formano
 un  unico corpo normativo con quelle del citato art. 7, riduttive del
 controllo preventivo di legittimita'  esterno,  rispetto  alle  quali
 rivestono  carattere  complementare, l'attuazione dei principi insiti
 nelle prime non puo' essere avulsa  dall'applicazione  delle  seconde
 anche nell'ambito delle dette regioni.
    In  altri  termini  il nuovo sistema di controllo delineato con le
 norme statali sopra richiamate non puo' trovare applicazione parziale
 nell'ambito della regione siciliana, ma va attuato nel suo complesso.
                                P. Q. M.
 si chiede pertanto a codesta ecc.ma Corte  costituzionale  di  volere
 accogliere   il   presente   ricorso  e  di  volere  pronunziare,  in
 conseguenza, l'annullamento dell'atto impugnato dichiarando  che  non
 spetta  allo Stato sottoporre al controllo preventivo di legittimita'
 della sezione di controllo della  corte  dei  conti  per  la  regione
 siciliana  atti  amministrativi  che  non  trovano corrispondenza con
 quelli indicati dall'art. 1, primo  comma,  del  d.l.  n.  232/1993,
 confermato   con   l'art.   1  del  d.l.  n.  359/1993,  applicabile
 nell'ambito della regione stessa.
      Palermo, addi' 6 novembre 1993
             Avv. Francesco TORRE - Avv. Laura INGARGIOLA

 93C1175