N. 425 SENTENZA 18 novembre - 3 dicembre 1993

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
 
 Agricoltura   -  Regione  Umbria  -  Disposizioni  applicative  della
 normativa comunitaria a favore di alcuni seminativi  -  Circolare  n.
 D/349  dell'11  marzo  1993  del  Ministro  dell'agricoltura  e delle
 foreste  -  Domanda  del  produttore  all'AIMA  -   Trasmissione   al
 competente  assessorato  regionale  -  Spettanza  allo  Stato dettare
 prescrizioni in materia
 
(GU n.50 del 9-12-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
    BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.
    Luigi MENGONI, prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,  prof.
    Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI,
    avv. Massimo VARI;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio promosso con ricorso della Regione Umbria notificato il
 20 maggio 1993, depositato in  Cancelleria  il  3  giugno  1993,  per
 conflitto  di  attribuzione  sorto a seguito della circolare 11 marzo
 1993, n.  D/349  del  Ministero  dell'Agricoltura  e  delle  Foreste,
 contenente:  "Disposizioni  applicative  della  normativa comunitaria
 concernente il regime di sostegno a favore dei coltivatori di  taluni
 seminativi", ed iscritto al n. 18 del registro conflitti 1993;
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  19  ottobre  1993  il  Giudice
 relatore Francesco Guizzi;
    Udito  l'Avvocato  dello  Stato Ivo M. Braguglia per il Presidente
 del Consiglio dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1. - La Regione Umbria ha sollevato conflitto di attribuzione  nei
 confronti  dello  Stato,  per  violazione degli artt. 117 e 118 della
 Costituzione (in relazione agli artt. 71, lett. b), e 77,  lett.  b),
 del  d.P.R.  24 luglio 1977, n. 616), nonche' dell'art. 14, secondo e
 terzo  comma,  della  Costituzione,  chiedendo  l'annullamento  della
 circolare  del  Ministero  dell'agricoltura  e delle foreste 11 marzo
 1993, n. D/349, contenente disposizioni applicative  della  normativa
 comunitaria a favore dei coltivatori di alcuni seminativi.
    La  ricorrente osserva che con il regolamento del Consiglio CEE n.
 1765/92 e' mutato il regime di aiuti ai coltivatori di cereali,  semi
 oleosi  e piante proteiche, e il principio del sostegno ai redditi e'
 subentrato a quello del sostegno alla produzione. L'azienda agricola,
 per  ottenere  quanto  previsto  dal  regolamento,  deve   presentare
 all'Azienda  di  Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)
 una domanda dove sono riportati i dati necessari per  l'applicazione,
 in  sede  di  liquidazione,  dei  criteri  previsti  dalla  normativa
 comunitaria.
    La circolare dispone che tale domanda sia  trasmessa  all'AIMA  in
 duplice  copia:  l'Ente,  quindi,  inoltrera'  una copia alla regione
 presso cui l'azienda  agricola  richiedente  ha  sede  "al  fine  del
 successivo   espletamento   dei   controlli",   che   consistono   in
 sopralluoghi aziendali programmati dall'amministrazione centrale.  In
 tal  modo,  si  conferiscono alla regione - argomenta la ricorrente -
 funzioni di controllo che non le competono. L'art. 71 del  d.P.R.  n.
 616  del  1977  riserva infatti allo Stato le funzioni amministrative
 concernenti gli interventi di interesse nazionale per la  regolazione
 del  mercato  agricolo;  l'art.  77  dello stesso decreto delega alle
 regioni  l'esercizio  delle   funzioni   amministrative   concernenti
 l'attuazione   degli  interventi  di  regolazione  del  mercato,  con
 eccezione, pero', di quelli che sono riservati all'AIMA. La legge  14
 agosto  1982,  n.  610  (Riordinamento  dell'Azienda di Stato per gli
 interventi nel mercato agricolo - AIMA), stabilisce infine,  all'art.
 3,   lett.   e),  che  l'AIMA  curi  l'erogazione  delle  provvidenze
 finanziarie, avvalendosi della collaborazione delle  regioni  con  le
 quali essa puo' stipulare convenzioni.
    Da  tale  disciplina  -  conclude  la  Regione Umbria - emerge con
 chiarezza come lo Stato si sia  riservato,  ai  sensi  dell'art.  117
 della  Costituzione,  le  funzioni  amministrative di regolazione dei
 mercati agricoli e la delega di quelle concernenti l'attuazione degli
 interventi, eccettuate le funzioni riservate all'AIMA, mentre la cura
 delle erogazioni finanziarie, tra le quali vanno ricomprese quelle in
 esame, e' compito dell'AIMA.
    L'attribuzione  delle  competenze  di  controllo   alle   regioni,
 disposta  con mera circolare, viola dunque il riparto delineato dagli
 artt. 117 e 118 della Costituzione e concretizzato dal d.P.R. n.  616
 del 1977.
    Vi   sarebbe   altresi',  secondo  la  ricorrente,  la  violazione
 dell'art. 14, secondo e terzo comma, della Costituzione,  poiche'  la
 circolare  impone  alla  Regione  il  compimento di atti che ricadono
 sotto la riserva di legge ivi espressamente prevista.
    2. - Si e' costituito il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
 rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
 concludendo per il rigetto del ricorso.
    In   una   memoria   presentata    nell'imminenza    dell'udienza,
 l'Avvocatura generale riconosce la competenza dell'AIMA in materia di
 controlli,  ai  sensi  di quanto previsto dall'art. 3, lett. e) della
 legge n. 610 del 1982 e dall'art. 77, lett. b) del d.P.R. n. 616  del
 1977.  Il  sospetto  avanzato dalla Regione Umbria - che la circolare
 impugnata abbia attribuito  alle  regioni  funzioni  di  controllo  e
 poteri  di  sopralluogo  -  sarebbe  pero'  privo  di  fondamento. Il
 riferimento,  contenuto  nella  circolare,  alla  trasmissione  della
 domanda  all'assessorato  regionale competente al fine del successivo
 espletamento dei controlli aziendali, ha soltanto il  valore  di  una
 "norma di chiusura", che consente all'AIMA di stipulare, se del caso,
 una  convenzione  con  le  regioni  e  che fa salvo, in via del tutto
 ipotetica, un autonomo potere di controllo previsto  dalla  normativa
 regionale.
    La  circolare,  nel  titolo  II,  lett. b), richiama d'altronde il
 sistema integrato di controllo previsto dai  regolamenti  comunitari,
 che presuppone l'utilizzo di metodologie accentrate in seno all'AIMA:
 il  sistema  di  controllo  prescelto e' dunque diverso da quello che
 potrebbero  esercitare  le  regioni  mediante  semplici  sopralluoghi
 aziendali.
    Ulteriore  conferma  del  fatto  che  gli adempimenti siano curati
 dall'AIMA si trae dal modello di verbale di controllo  (allegato  III
 alla  circolare) dove la denominazione dell'organismo di controllo e'
 lasciata in bianco. Il che  non  sarebbe  avvenuto  se  la  circolare
 avesse inteso affidarlo alle regioni.
    Osserva  infine  l'Avvocatura che la circolare non prevede neppure
 ipotesi di "avvalimento di uffici regionali"  per  l'espletamento  di
 tale attivita', di modo che il ricorso andrebbe rigettato nella parte
 in cui chiede l'annullamento della circolare impugnata.
   3.  -  Ha  presentato  memoria anche la Regione Umbria, richiamando
 quanto gia' esposto nel ricorso e precisando che il  decreto-legge  4
 agosto  1993,  n. 272, che riordina le competenze regionali e statali
 in materia agricola e forestale, non abroga gli  articoli  71,  lett.
 b),  e  77,  lett.  b), del d.P.R. n. 616 del 1977, si' che il quadro
 normativo sul riparto delle funzioni  tra  Stato  e  Regioni  sarebbe
 identico,  su  questo  punto,  a  quello  vigente  al  momento  della
 proposizione del ricorso.
                        Considerato in diritto
    1.  - La Regione Umbria ha sollevato conflitto di attribuzione nei
 confronti dello Stato,  ritenendo  che  la  circolare  del  Ministero
 dell'agricoltura  e delle foreste 11 marzo 1993, n. D/349, contenente
 disposizioni  per  l'applicazione  della  normativa  comunitaria  sul
 sostegno  a  favore  dei  coltivatori di alcuni seminativi, alteri il
 riparto di  attribuzioni  tra  lo  Stato  e  le  Regioni,  conferendo
 arbitrariamente alla Regione poteri di controllo in materia riservata
 allo  Stato,  e in particolare all'AIMA, in violazione degli articoli
 117 e 118 della Costituzione, e degli articoli 71 e 77 del d.P.R.  24
 luglio  1977,  n.  616.  Essa  lamenta altresi' la illegittimita' per
 violazione della riserva di legge introdotta dall'art. 14, secondo  e
 terzo comma, della Costituzione.
    2. - Il ricorso va respinto, secondo quanto verra' ora precisato.
    Il  conflitto  trae  origine  da quel passaggio della circolare in
 base al quale la domanda presentata dal produttore per  ottenere  gli
 aiuti  comunitari  viene  trasmessa  in copia dall'AIMA al competente
 assessorato  regionale  dell'agricoltura,  al  fine  del   successivo
 espletamento dei controlli aziendali.
    Ora,  non  e'  immaginabile  che  con  mera circolare possa essere
 modificato il riparto di attribuzioni fra lo Stato e le Regioni, come
 delineato dagli articoli 71 e 77 del citato d.P.R. 616  del  1977,  e
 l'ambito  delle  competenze  dell'AIMA,  quale risulta dalla legge 14
 agosto 1982, n. 610, e in particolare  dall'art.  3,  lett.  e),  che
 affida  all'Azienda  di Stato il compito di provvedere all'erogazione
 degli  aiuti  e  delle   compensazioni   finanziarie   disposte   dai
 regolamenti  comunitari.  Proprio il citato art. 3 della legge n. 610
 del 1982 prevede che per tale attivita' l'AIMA possa avvalersi  della
 collaborazione   delle   regioni,   stipulando   con   esse  apposite
 convenzioni. E in vista di siffatta  eventualita',  la  circolare  ha
 disposto  l'invio della copia della domanda ai competenti assessorati
 regionali: in funzione, dunque, di doverosa informazione, e non certo
 al fine di attribuire loro nuovi compiti, oltretutto indeterminati.
    Cosi' correttamente interpretata, la  circolare  si  sottrae  alle
 censure  mosse  dalla  Regione  Umbria,  il  cui  ricorso  va  dunque
 respinto.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  che  spetta  allo  Stato,  e  per   esso   al   Ministero
 dell'agricoltura   e   delle   foreste,   dettare,   con   circolare,
 prescrizioni   sull'applicazione    della    normativa    comunitaria
 concernente   il   sostegno   a  favore  dei  coltivatori  di  taluni
 seminativi, e, in  particolare,  disporre  che  copia  della  domanda
 presentata dal produttore all'Azienda di Stato per gli interventi nel
 mercato  agricolo  (AIMA)  sia  trasmessa  al  competente assessorato
 regionale, a fini di informazione.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                         Il redattore: GUIZZI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C1232