N. 741 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 settembre 1993
N. 741 Ordinanza emessa il 22 settembre 1993 dalla pretura di Treviso, sezione distaccata di Vittorio Veneto, nel procedimento civile vertente tra la S.n.c. Veronika Voss e Pinzolo Claudia Lavoro e previdenza (controversie in materia di) - Rapporto di collaborazione "parasubordinata" di cui all'art. 409, n. 3, del cod. proc. civ. (nella specie agente di commercio) - Giudice territorialmente competente - Individuazione - Criteri - Riferimento esclusivo al domicilio dell'agente o rappresentante di commercio - Conseguente inoperativita' degli altri fori, gia' previsti dall'art. 413 del cod. proc. pen., e rappresentati dalla sede dell'azienda datrice di lavoro o dal luogo in cui il rapporto e' sorto - Ingiustificata disparita' di trattamento rispetto ai lavoratori subordinati per i quali vige la competenza alternativa dei fori concorrenti - Istituzione di un ingiustificato privilegio a favore di una sola parte (l'agente o il rappresentante di commercio) a scapito dell'altra (datore di lavoro) - Prospettata violazione del diritto di difesa di quest'ultimo, reso piu' gravoso dalla inoperativita' degli altri criteri per l'individuazione del giudice territorialmente competente. (Legge 11 febbraio 1992, n. 128, articolo unico). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.52 del 22-12-1993 )
IL PRETORE Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 20 settembre 1993, osserva: la ditta Veronika Voss S.n.c., corrente in Vittorio Veneto, con ricorso depositato il 24 ottobre 1992 chiedeva la condanna di Pinzolo Claudia di Bologna al pagamento di una somma da determinarsi in corso di causa, a titolo di risarcimento di un preteso danno arrecato alla ditta preponente dalla predetta Pinzolo in pendenza di un pregresso rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale. Nel corso della fase istruttoria la Pinzolo eccepiva l'incompetenza territoriale del giudice adito indicando come competente il pretore di Bologna in funzione di giudice del lavoro, a norma dell'art. 413, quarto comma, del c.p.c., cosi' come introdotto dall'articolo unico della legge n. 128/1992. Con successiva nota difensiva depositata il 16 settembre 1993 la ricorrente eccepiva l'incostituzionalita' della predetta legge n. 128 per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Carta costituzionale, dato che prevedeva un foro esclusivo e speciale per la determinata serie di controversie individuali di lavoro prevista dall'art. 409, n. 3, del c.p.c., privilegiando immotivatamente una categoria di prestatori e per contro svantaggiando altra diversa categoria di datori di lavoro. I dubbi di legittimita' costituzionale sollevati dalla ricorrente del ricordato articolo unico in relazione agli artt. 3 e 24 della nostra legge fondamentale non paiono allo scrivente infondati. Va affermato anzitutto che la formula del nuovo quarto comma del citato art. 413, del c.p.p., quale introdotta dalla legge n. 128/1992, "competente per territorio per le controversie previste dal n. 3) dell'art. 409 e' il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente, del rappresentante di commercio ovvero del titolare degli altri rapporti di collaborazione di cui al predetto n. 3 dell'art. 409" rivela inequivocabilmente l'intenzione del legislatore di creare un foro esclusivo speciale per le controversie di cui all'art. 409, n. 3, del c.p.c., in deroga ai tre fori alternativi speciali previsti dall'art. 413, secondo e terzo comma, del c.p.c. per le altre controversie in materia di lavoro (cfr. a tal proposito Cass. sez. un. civili 11 maggio 1992, n. 5597). La ratio legio di siffatta deroga, che ha sottratto la competenza al giudice del foro dell'azienda per attribuirla al giudice del foro del domicilio del lavoratore para-subordinato, pare ravvisarsi nell'esigenza di salvaguardare il diritto di azione del prestatore di lavoro, ritenuto il contraente piu' debole, che, non potendosi avvalere del foro della cosidetta dipendenza, era costretto a citare in giudizio la ditta preponente presso il foro dell'azienda o del luogo dove fosse sorto il rapporto di lavoro, spesso coincidenti e spesso lontani dal suo domicilio. Senonche' l'indicata esigenza ben poteva esser soddisfatta affiancando ai fori speciali alternativamente concorrenti previsti dall'art. 413, secondo e terzo comma, del c.p.c. il foro del domicilio del prestatore, talche' l'agente, il rappresentante, il lavoratore parasubordinato in genere, potessero a loro scelta radicare il giudizio presso il giudice del foro dell'azienda o del loro domicilio. Sostituendo il foro della dipendenza aziendale con quello del domicilio degli agenti, il ricordato articolo unico non solo e non tanto, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, ha creato una disuguaglianza di trattamento, sul piano dell'accesso alla tutela giurisdizionale, fra tutti i prestatori di lavoro subordinato e i lavoratori parasubordinati, ma soprattutto un'ingiustificata ed irragionevole sperequazione tra datori di lavoro a seconda che abbiano delle controversie con dipendenti o con agenti e rappresentati. Non e' comprensibile perche' i primi continuerebbero ad avere la possibilita' di rivolgersi a piu' fori alternativi in ragione della proprie esigenze difensive, mentre i secondi si vedrebbero costretti ad una sola scelta obbligata, vale a dire citare a giudizio il lavoratore parasubordinato presso il di lui domicilio, quando questi soggetti sono tutti titolari di situazioni giuridiche sostanziali omogenee. Si e' obiettato che il codice di rito conosce altre ipotesi di fori esclusivi e non concorrenti, come il foro erariale, di cui e' stata riconosciuta la legittimita', ma e' agevole replicare che il diversificato trattamento si giustifica in base al privilegio riservato all'amministrazione dello Stato quale parte in causa. L'articolo unico della legge 11 febbraio 1992, n. 128, invece, ha costruito una disciplina processuale differenziata in quanto di competenza tra situazioni sostanziali omogenee (rapporti di lavoro contemplati dall'art. 409 del c.p.c.) pregiudicando immotivamente il diritto di agire in giudizio del datore di lavoro-preponente costretto a radicare la causa presso l'ufficio giudiziario del domicilio del lavoratore parasubordinato, diversamente dagli altri datori di lavoro facoltizzati a promuovere il giudizio davanti ai fori alternativamente previsti dall'art. 413, secondo e terzo comma, del c.p.c., ponendosi cosi' in contrasto, oltre che con l'art. 3 anche con l'art. 24 della Costituzione che tutela il diritto alla difesa. La rilevanza della questione sollevata e' peraltro palese. In base alla menzionata legge 11 febbraio 1992, entrata in vigore il 5 marzo 1992, prima dell'inizio del presente giudizio, lo scrivente sarebbe costretto a rilevare la propria incompetenza per territorio inderogabile, per esser competente il pretore in funzione del lavoro di Bologna, domicilio della convenuta Pinzolo (cfr. la gia' citata sentenza della Cass. a sez. un.). Diversamente, qualora fosse ritenuta l'incostituzionalita' dell'articolo unico della legge n. 128/1992, potrebbe continuare a conoscere e trattenere presso di se' la causa.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'articolo unico della legge 11 febbraio 1992, n. 128, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sollevata dalla ricorrente, siccome introducente per le controversie di lavoro di cui all'art. 409, n. 3, del c.p.p. un foro territoriale speciale ed esclusivo, anziche' un foro concorrente ed alternativo, ulteriore a quelli previsti in via generale dall'art. 413, secondo e terzo comma, del c.p.c.; Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti del processo alla Corte costituzionale; Ordina altresi' che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento. Vittorio Veneto, addi' 22 settembre 1993. Il pretore: (firma illeggibile) 93C1244