N. 436 ORDINANZA 1 - 14 dicembre 1993
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Dibattimento - Sostituzione del p.m. - G.I.P. - Richiesta di archiviazione - Controllo sull'esercizio dell'azione penale - Prospettazione di un profilo della questione di mero fatto - Manifesta infondatezza. (C.P.P., artt. 409, quinto comma, e 53, secondo comma; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 3). (Cost., art. 112).(GU n.52 del 22-12-1993 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 409, quinto comma, e 53, secondo comma, del codice di procedura penale, e dell'art. 3 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promosso con ordinanza emessa il 14 ottobre 1992 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brindisi nel procedimento penale a carico di Zingarofalo Mauro, iscritta al n. 367 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1993; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 3 novembre 1993 il Giudice relatore Giuliano Vassalli; Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brindisi ha sollevato, in riferimento all'art. 112 della Costituzione, questione di legittimita' degli artt. 409, quinto comma, e 53, secondo comma, del codice di procedura penale, e dell'art. 3 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) nella parte in cui non prevedono fra le ipotesi di sostituzione del pubblico ministero nella fase del dibattimento quella in cui il giudice per le indagini preliminari abbia respinto la richiesta di archiviazione, in quanto - assume il rimettente - si determina la possibilita' di un "esercizio di fatto discrezionale dell'azione penale", non consentendosi, attraverso la sostituzione, di esprimere con efficacia una tesi di accusa diversa da quella del pubblico ministero e "dare concretezza al controllo che il g.i.p. e' tenuto a fare sull'esercizio dell'azione penale" da parte dello stesso organo; e che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque non fondata; Considerato che il giudice a quo prospetta, sotto specie di questione di legittimita' costituzionale, null'altro che un profilo di mero fatto, quale e' quello dell'atteggiamento che potra' tenere il rappresentante dell'ufficio del pubblico ministero nel corso del dibattimento ove questo consegua ad un pregresso dissenso del giudice per le indagini preliminari sulla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, atteggiamento che il rimettente ritiene essere, sulla base di una assiomatica presupposizione, in contrasto con la necessita' di sostenere "con vigore la costruzione accusatoria .. nella fase dibattimentale"; che pertanto le eventuali condotte patologiche, quand'anche sussistenti, sfuggono a qualsiasi controllo di legittimita' da parte di questa Corte, proprio perche' frutto delle piu' disparate ed imprevedibili scelte che ciascun magistrato del pubblico ministero puo' in concreto adottare in ordine alle modalita' secondo le quali coltivare l'accusa nel corso del dibattimento, restando conseguentemente esclusa qualsiasi possibilita' di ricondurre simili aspetti al quadro normativo che il giudice a quo pone ad oggetto delle proprie censure; e che, quindi, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 409, quinto comma, e 53, secondo comma, del codice di procedura penale, e dell'art. 3 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sollevata, in riferimento all'art. 112 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brindisi con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 dicembre 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: VASSALLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 93C1252