N. 445 ORDINANZA 2 - 16 dicembre 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Parlamento - Regolamento della Camera dei deputati - Insindacabilita'
 delle dichiarazioni  di  un  deputato  -  Procedimento  civile  Scala
 Gennaro/Pannella  Giacinto  -  Domanda giudiziale di risarcimento dei
 danni  -  Richiamo  alla  sentenza  n.    154/1985  della   Corte   -
 Sottoposizione  al  giudizio  di  costituzionalita' di un regolamento
 parlamentare - Insindacabilita' da parte della Corte dei  regolamenti
 parlamentari - Manifesta inammissibilita'.
 
 (Regolamento Camera dei deputati, art. 18).
 
 (Cost., art. 24).
 
(GU n.52 del 22-12-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo
    CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI,  prof.  Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo
    CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.
    Francesco  GUIZZI,  prof.   Cesare   MIRABELLI,   prof.   Fernando
    SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel   giudizio   di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  18  del
 regolamento della Camera dei deputati, promosso con ordinanza  emessa
 il  3  dicembre  1992  dal  Tribunale di Roma nel procedimento civile
 vertente tra Scala Gennaro e Pannella Giacinto, iscritta  al  n.  238
 del  registro  ordinanze  1993  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1993;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 3 novembre 1993 il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto che,  nel  corso  di  un  giudizio  civile  promosso  nei
 confronti  di  un deputato per il risarcimento dei danni derivanti da
 dichiarazioni, formulate dal parlamentare in  due  distinti  episodi,
 ritenute dagli attori di contenuto diffamatorio, il Tribunale di Roma
 ha  sollevato  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 18
 del regolamento della Camera dei deputati, in riferimento all'art. 24
 della Costituzione;
      che il  rimettente  rileva  come  -  nonostante  un  diniego  di
 autorizzazione  a procedere in sede penale ex art. 68, secondo comma,
 della Costituzione, nel testo allora in vigore, in relazione  ad  uno
 dei  due  episodi asseritamente diffamatori - non vi sia in concreto,
 in ordine ai fatti dedotti nel giudizio, alcuna  deliberazione  della
 Camera  dei  deputati  in merito alla qualificazione funzionale delle
 opinioni espresse dal parlamentare, ai sensi e per i  fini  dell'art.
 68,  primo  comma,  della  Costituzione;  e che, d'altra parte, nella
 disciplina positiva solo al giudice penale e' data facolta' di  adire
 direttamente  la  giunta  per  le autorizzazioni a procedere, a norma
 dell'art. 18 del richiamato regolamento  nonche'  delle  disposizioni
 del codice di procedura penale che regolano la materia;
      che,  ad  avviso  del giudice rimettente, i concomitanti fattori
 sopra  riportati  determinano  una  situazione  confliggente  con  il
 diritto  di  difesa  dei  soggetti danneggiati, poiche', alla stregua
 della affermata spettanza alla Camera di appartenenza del  potere  di
 valutare  le  condizioni  dell'insindacabilita'  (sent.  n.  1150 del
 1988),  dovrebbe  essere  pronunciata  dal  medesimo  giudice  a  quo
 l'improcedibilita' della domanda giudiziale;
      che  detta  causa  di improcedibilita' non puo' essere rimossa o
 superata proprio a causa della mancata attribuzione  alla  giunta  di
 cui  all'art.  18  del  regolamento della Camera dei deputati (anche)
 della competenza alla verifica della qualificazione funzionale  delle
 opinioni in vista della prerogativa dell'insindacabilita', ond'e' che
 e' sotto questo profilo che, in conclusione, il Tribunale sottopone a
 scrutinio di costituzionalita' detta norma;
      che  e'  intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato,  che ha concluso per una declaratoria di inammissibilita' o di
 infondatezza della questione;
    Considerato che e' sottoposta al  giudizio  di  questa  Corte  una
 norma del regolamento della Camera dei deputati;
      che,  come  gia' affermato da questa Corte nella sentenza n. 154
 del  1985,  il  problema   dell'ammissibilita'   del   sindacato   di
 costituzionalita'sui   regolamenti   parlamentari  va  risolto,  alla
 stregua dell'art. 134 della Costituzione, in senso negativo, giacche'
 nella  competenza  del  giudice  delle  leggi,  quale  stabilita  dal
 richiamato   articolo,   non   possono   comprendersi  i  regolamenti
 parlamentari, ne' espressamente ne' in via di interpretazione;
      che,  in  assenza di diverse e nuove prospettazioni sul punto da
 parte   del   giudice   rimettente,   si   deve   pertanto   ribadire
 l'insindacabilita'  dei  regolamenti  parlamentari,  con  conseguente
 preliminare  dichiarazione  di   manifesta   inammissibilita'   della
 questione proposta;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'articolo 18  del  regolamento  della
 Camera  dei deputati, sollevata, in riferimento all'articolo 24 della
 Costituzione, dal Tribunale di  Roma,  con  l'ordinanza  indicata  in
 epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                       Il redattore: CAIANIELLO
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 16 dicembre 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C1261