N. 454 SENTENZA 15 - 23 dicembre 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza e assistenza  -  Pensioni  -  C.P.D.E.L.  -  Diritto  alla
 pensione   di   riversibilita'   degli  orfani  maggiorenni  studenti
 universitari  -  Esclusione  -  Analoga  questione  gia'  decisa  con
 declaratoria  di illegittimita' costituzionale (sentenza n. 366/1988)
 - Richiamo alla giurisprudenza della  Corte  -  Irragio  nevolezza  -
 Illegittimita' costituzionale.
 
 (R.D.-L. 3 marzo 1938, n. 680, art. 38, secondo comma)
 
 (Cost., art. 3).
(GU n.53 del 29-12-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici:  prof.  Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
 BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI,
 dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI,
 avv. Massimo VARI;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 37 del r.d.l. 3
 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della  Cassa  di  previdenza  per  le
 pensioni  agli  impiegati  degli enti locali), promosso con ordinanza
 emessa il 16 ottobre  1992  dalla  Corte  dei  conti  -  sezione  III
 giurisdizionale  sul  ricorso  proposto  da  Fasano  Rocco  contro il
 Ministero del Tesoro - Direzione  Generale  Istituti  di  Previdenza,
 iscritta  al  n.  280  del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  25,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1993;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 17 novembre 1993 il Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Nel corso del giudizio promosso da  Rocco  Fasano  contro  il
 Ministero  del  tesoro  -  Direzione  generale istituti di previdenza
 (Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali) per  ottenere
 la  continuazione  della  pensione  orfanile  dopo  il compimento del
 ventunesimo anno di eta', la Corte dei conti, con  ordinanza  del  16
 ottobre  1992, pervenuta alla Corte costituzionale il 25 maggio 1993,
 ha sollevato nuovamente, in riferimento all'art. 3  Cost.,  questione
 di  legittimita' costituzionale dell'art. 37 del r.d.l. 3 marzo 1938,
 n. 680,  "nella  parte  in  cui  esclude  il  diritto  alla  pensione
 C.P.D.E.L.  di  riversibilita'  degli  orfani  maggiorenni in caso di
 frequenza da parte loro di  un  corso  universitario,  per  tutta  la
 durata  del corso legale e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno
 di eta'".
    2. -  Il  giudice  remittente  osserva  che  il  ius  superveniens
 rappresentato  dall'art.  17  della  legge 8 agosto 1991, n. 274 - in
 considerazione della quale questa Corte, con  ordinanza  n.  227  del
 1992,  aveva  disposto  la  restituzione degli atti - non consente di
 ritenere superata la sollevata  questione  di  costituzionalita'.  La
 nuova legge ha uniformato il trattamento di quiescenza indiretto o di
 riversibilita'  degli  orfani  dei  dipendenti degli enti locali alla
 disciplina prevista dall'art. 82 del  d.P.R.  29  dicembre  1973,  n.
 1092,  per  gli  orfani  dei  dipendenti statali ma, essendo priva di
 efficacia retroattiva, non ha posto rimedio alla discriminazione  tra
 le  due  categorie  di  orfani  per  il  periodo  soggetto alla legge
 previgente.
    Permane percio' la rilevanza della questione.
                        Considerato in diritto
    1. - La Corte dei conti ha sollevato, in  riferimento  all'art.  3
 Cost.,  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 37 (recte:
 38, secondo comma) del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, "nella  parte  in
 cui  esclude  il  diritto  alla pensione C.P.D.E.L. di riversibilita'
 degli orfani maggiorenni in caso di frequenza da  parte  loro  di  un
 corso  di studi universitario per tutta la durata del corso legale e,
 comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di eta'".
    Tale  conclusione  e'  denunciata  come  evidentemente  lesiva del
 principio di eguaglianza in rapporto all'art. 82, secondo comma,  del
 d.P.R.  29  dicembre  1973,  n.  1092, aggiunto dalla legge 21 luglio
 1984, n. 391, che prevede il detto beneficio in favore  degli  orfani
 maggiorenni dei dipendenti statali.
    La  discriminazione  e' stata rimossa dall'art. 17, secondo comma,
 della legge 8 agosto 1991, n. 274, ma rimane operante per il  periodo
 anteriore all'entrata in vigore della legge medesima.
    2. - La questione e' fondata.
    Essa  e'  perfettamente analoga alla questione decisa con sentenza
 n. 366 del 1988, che, in relazione al periodo  anteriore  all'entrata
 in vigore della legge n. 391 del 1984, ha dichiarato l'illegittimita'
 costituzionale parziale dell'art. 82, primo comma, del d.P.R. n. 1092
 del  1973  con  un dispositivo formulato in termini identici a quelli
 con cui e' proposto l'odierno incidente di costituzionalita'.
    Sebbene gestite entrambe dal Ministero del tesoro,  la  previdenza
 dei  dipendenti  degli  enti  locali  e  la previdenza dei dipendenti
 statali sono due  sistemi  distinti,  tra  i  quali  vale  la  regola
 generale  della  non  confrontabilita'  ai fini dell'art. 3 Cost. Ma,
 secondo la giurisprudenza  costante  di  questa  Corte,  tale  regola
 incontra  un limite nei casi in cui dal confronto emerga una evidente
 irragionevolezza. Valutata nel quadro dei valori  costituzionali,  la
 norma  impugnata  appare oggi manifestamente irragionevole in quanto,
 diversamente dalle leggi piu' recenti sopra richiamate,  non  ammette
 tra  le  funzioni  dell'istituto  della  riversibilita' la tutela del
 diritto allo studio degli orfani maggiorenni del lavoratore impegnati
 in corsi legali universitari.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  38,  secondo
 comma,  del  r.d.l.  3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di
 previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti  locali),  nella
 parte   in   cui,   ai   fini   del   trattamento   pensionistico  di
 riversibilita', non equipara  ai  minorenni  gli  orfani  maggiorenni
 iscritti  ad universita' o ad istituti superiori pareggiati per tutta
 la durata del corso legale e, comunque, non  oltre  il  ventiseiesimo
 anno di eta'.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                         Il redattore: MENGONI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C1291