N. 469 ORDINANZA 17 - 28 dicembre 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Locazione  -  Locazioni  di  immobili  ad  uso abitativo - Proroga di
 diritto del contratto per due anni in caso di mancato  accordo  sulla
 determinazione del canone - Mancata previsione del diritto di recesso
 del  locatore  per  esigenze  di  abitazione proprie - Questioni gia'
 esaminate dalla Corte (v. sentenza n. 323/1993) -  Inidoneita'  della
 norma  a ricreare una sostanziale situazione di vincolo - Esigenza di
 una disciplina eccezionale e transitoria volta al  superamento  della
 quantificazione legale del corrispettivo per le locazioni abitative -
 Manifesta infondatezza.
 
 (D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 11, comma 2- bis, convertito, con
 modificazioni, in legge 8 agosto 1992, n. 359).
 
 (Cost., artt. 24 e 42)
 
(GU n.1 del 5-1-1994 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
    BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof.  Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo
    CHELI,  dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare
    MIRABELLI, avv. Massimo VARI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 2-bis,
 del decreto-legge 11 luglio 1992,  n.  333  (Misure  urgenti  per  il
 risanamento   della  finanza  pubblica),  convertito  in  legge,  con
 modificazioni, con la legge 8  agosto  1992,  n.  359,  promossi  con
 ordinanze  emesse  il  10  maggio  ed  il 7 marzo 1993 dal Pretore di
 Venezia, il 15 giugno 1993 dal Pretore di Siracusa, il 19 aprile 1993
 dal Pretore di Venezia ed il 16 luglio 1993 dal Pretore di  Siracusa,
 rispettivamente iscritte ai nn. 451, 452, 459, 612 e 622 del registro
 ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 nn. 36 e 42, prima serie speciale, dell'anno 1993;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 17 novembre  1993  il  Giudice
 relatore Cesare Mirabelli;
    Ritenuto  che  i  Pretori  di Venezia (con tre distinte ordinanze,
 emesse il 10 maggio, il 7 marzo ed il 19 aprile 1993) e  di  Siracusa
 (con  due  ordinanze,  del  15  giugno  e  del  16  luglio  1993), in
 altrettanti giudizi di convalida di licenza o di sfratto  per  finita
 locazione  per  scadenze  contrattuali  successive al 14 agosto 1992,
 hanno  sollevato,  in  riferimento  agli  artt.   24   e   42   della
 Costituzione,  questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 11,
 comma 2-bis, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti
 per il risanamento della finanza pubblica), convertito in legge,  con
 modificazioni, con la legge 8 agosto 1992, n. 359;
      che  la norma denunciata stabilisce, per le locazioni in corso e
 con  scadenza  successiva  all'entrata  in  vigore  della  legge   di
 conversione  del decreto, la proroga di diritto del contratto per due
 anni nel caso in cui le parti non concordino sulla determinazione del
 canone;
      che il Pretore di Venezia, invocando come  parametro  l'art.  42
 della  Costituzione, dubita che la disposizione legislativa censurata
 comprima in maniera indiscriminata il diritto di proprieta', non solo
 sacrificando unilateralmente il  locatore,  ma  anche  impedendo  una
 valorizzazione   delle   sue   concrete   situazioni  patrimoniali  e
 personali;
      che il Pretore di Siracusa prospetta, in riferimento agli  artt.
 24,   primo   comma,   e   42,  secondo  comma,  della  Costituzione,
 l'illegittimita' costituzionale della stessa norma nella parte in cui
 non prevede (e non disciplina la  procedura  mediante  la  quale  far
 valere) il diritto di recesso del locatore alla scadenza naturale del
 contratto  in  caso  di  necessita'  di  destinare  l'immobile ad uso
 abitativo proprio;
      che in tutti i giudizi, tranne in quello promosso dal Pretore di
 Venezia con l'ordinanza emessa il 19 aprile 1993  (R.O.  n.  612  del
 1993),  e'  intervenuto  il  Presidente  del  Consiglio dei ministri,
 rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,  che  ha
 concluso per il rigetto delle questioni;
    Considerato che tutti i giudizi, prospettando questioni identiche,
 relative alla stessa disposizione legislativa, possono essere riuniti
 e decisi congiuntamente;
      che   i   giudici  rimettenti,  dubitando  della  proroga  delle
 locazioni stabilita dall'art. 11, comma 2-bis, del  decreto-legge  n.
 333  del  1992,  inserito dalla legge di conversione n. 359 del 1992,
 hanno  sollevato  questioni  gia'  esaminate  dalla  Corte,  che  con
 sentenza  n. 323 del 1993 ha ritenuto la limitazione alla facolta' di
 godimento del bene determinata  per  il  proprietario  dalla  proroga
 biennale  delle  locazioni  non  contrastante  con  l'art.  42  della
 Costituzione. Difatti  la  disposizione  censurata  e'  inserita  nel
 contesto  di  una  disciplina  volta  ad  aprire una fase di graduale
 transizione: dalla determinazione del  canone  di  locazione  secondo
 parametri   vincolanti   stabiliti   dal   legislatore   alla  libera
 negoziazione del canone stesso tra le parti; essa  non  contiene  una
 protrazione  della  durata  del  contratto fine a se stessa, idonea a
 configurare una sostanziale riedizione del  regime  vincolistico,  ma
 risponde all'esigenza eccezionale e transitoria di consentire, per un
 periodo di tempo limitato e attraverso un meccanismo bilanciato volto
 a secondare l'accordo tra le parti, un graduale passaggio ad un nuovo
 sistema,  caratterizzato  dal  tendenziale  superamento del principio
 della quantificazione  legale  del  corrispettivo  per  le  locazioni
 abitative.  Inoltre  la norma denunciata, correttamente interpretata,
 consente di ritenere che  la  proroga  puo'  essere  impedita  quando
 ricorrano  le  specifiche e comprovate esigenze del locatore previste
 dalla legge. Gli aspetti attinenti alla  procedura  per  il  rilascio
 dell'immobile, individuabili all'interno del sistema con gli ordinari
 criteri  di interpretazione, non sono disciplinati dalla disposizione
 in questione, la quale concerne esclusivamente i profili  sostanziali
 e   non  puo'  essere  pertanto  sindacata  sotto  il  profilo  della
 violazione del diritto alla tutela giurisdizionale;
      che le  questioni  sollevate  con  le  menzionate  ordinanze  di
 rimessione,  emesse  tutte  prima della sentenza n. 323 del 1993, non
 prospettano  profili  o  argomenti  nuovi  e  devono  essere   quindi
 dichiarate  manifestamente  infondate  (ordinanze  n.  354  e 394 del
 1993);
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti   i  giudizi,  dichiara  la  manifesta  infondatezza  delle
 questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 11,  comma  2-bis,
 del  decreto-legge  11  luglio  1992,  n.  333 (Misure urgenti per il
 risanamento  della  finanza  pubblica),  convertito  in  legge,   con
 modificazioni,  con  la  legge  8  agosto 1992, n. 359, sollevate dai
 Pretori di Venezia e Siracusa, in riferimento  agli  artt.  24  e  42
 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                        Il redattore: MIRABELLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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