N. 470 ORDINANZA 17 - 28 dicembre 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
 
 Regione  -  Regione  Calabria  -  Proroga degli organi amministrativi
 scaduti  -  Potesta'  legislativa  regionale  -  Lesione  -   Mancata
 conversione  in  legge  nei  termini del d-l. 18 gennaio 1993, n. 7 -
 Manifesta inammissibilita'.
 
 (D.-L. 18 gennaio 1993, n. 7, artt. 3, 4, secondo comma, 6, 8 e 9).
 
 (Cost., artt. 77, ultimo comma, 117, 118, 121, 122 e 123)
 
(GU n.1 del 5-1-1994 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
    BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.
    Luigi MENGONI, prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,  prof.
    Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI,
    prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  del decreto-legge 18
 gennaio 1993, n. 7, recante la "disciplina della proroga degli organi
 amministrativi",  promosso  con  ricorso   della   Regione   Calabria
 notificato  l'11  febbraio  1993,  depositato  in  cancelleria  il 16
 successivo ed iscritto al n. 17 del registro ricorsi 1993;
    Visto l'atto di costituzione  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 1 dicembre 1993 il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto che con  il  ricorso  indicato  in  epigrafe  la  Regione
 Calabria ha impugnato il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 7, recante
 la   "disciplina  della  proroga  degli  organi  amministrativi",  in
 riferimento agli  articoli  77,  117,  118,  121,  122  e  123  della
 Costituzione;
      che,   in  particolare,  la  regione  ricorrente,  richiamati  i
 precedenti decreti-legge adottati in materia (nn. 381 e 439 del 1992)
 nonche' gli enunciati della sentenza n. 208 del 1992 di questa Corte,
 sottopone a verifica di costituzionalita', in primo luogo, l'articolo
 9 del  decreto-legge  impugnato;  questa  previsione,  che  statuisce
 l'adeguamento  degli  ordinamenti regionali - ordinari e speciali - e
 delle province autonome di Trento e di Bolzano
   alle  disposizioni  del  medesimo  decreto,  si   porrebbe   -   se
 interpretata  come  statuizione  idonea  a  vincolare in dettaglio la
 competenza  legislativa   ripartita,   con   effetto   immediatamente
 abrogativo  delle  preesistenti  normative  regionali  difformi  - in
 contrasto con l'art. 117 della Costituzione,  in  quanto  esorbitante
 rispetto  all'esigenza  generale  di  rigore in tema di proroga degli
 organi  amministrativi,  e  dunque  sarebbe  lesiva  della   potesta'
 legislativa regionale (e delle province autonome);
      che,   sempre   sul   detto   presupposto  interpretativo  della
 vincolativita' in dettaglio della normativa statale impugnata,  anche
 altre  norme  del  decreto-legge n. 7 del 1993 sarebbero in contrasto
 con precetti costituzionali:
       a) l'articolo 4, comma 2, che trasferisce  la  competenza  alle
 designazioni o alle nomine, per gli organi amministrativi scaduti, in
 caso  di  inerzia  degli  organi  collegiali  (gia')  competenti,  ai
 rispettivi presidenti, violerebbe  sia  la  competenza  regionale  in
 materia  di ordinamento degli uffici ed enti dipendenti dalla regione
 (art. 117 della Costituzione), sia la competenza statutaria (art. 123
 della Costituzione), incidendo sulle norme, legislative e statutarie,
 che regolano le competenze degli  organi  collegiali  e  creando  una
 nuova  competenza  dei  presidenti  in  danno dei rispettivi collegi;
 questa disposizione,  inoltre,  si  porrebbe  in  contrasto  con  gli
 articoli  121  e  122  della  Costituzione  se  riferita  a nomine di
 competenza  del  Consiglio  regionale,   attesa   la   configurazione
 costituzionale  del presidente del Consiglio regionale quale soggetto
 privo di rilevanza esterna;
       b)  l'art.  3,  relativo  al  regime  di  proroga  degli organi
 amministrativi scaduti e degli atti da questi emanati,  nel  limitare
 la   competenza  degli  organi  prorogati  ai  soli  atti  urgenti  e
 indifferibili, inciderebbe sulla  competenza  regionale  in  materia,
 violando  l'art.  117  della  Costituzione; questa censura sarebbe da
 estendere al successivo art. 6  del  decreto-legge,  che  prevede  la
 nullita' di diritto degli atti compiuti dagli organi scaduti;
       c)  l'art.  8,  che  convalida  e  mantiene  fermi  gli atti di
 ricostituzione di organi scaduti adottati  da  presidenti  di  organi
 collegiali, in sostituzione dei collegi, anteriormente all'entrata in
 vigore  del  decreto,  sarebbe lesivo sia dell'art. 77, ultimo comma,
 della Costituzione - in relazione anche all'art. 15, comma  2,  lett.
 d)  della  legge n. 400 del 1988 - sia delle competenze legislative e
 statutarie delle regioni (articoli 117 e 123 della Costituzione)  sia
 infine  delle  competenze  amministrative degli organi collegiali: il
 decreto-legge non puo' - afferma la Regione Calabria  -  "convalidare
 cio'  che  in  base  alla Costituzione e' invalido" e non puo' dunque
 "sottrarre al legislatore ne' all'amministrazione regionale il potere
 di qualificare come invalidi atti applicativi  di  decreti-legge  non
 convertiti",  cosi' impedendo agli organi collegiali di "revocare gli
 illegittimi atti dei loro presidenti e di provvedere diversamente  in
 ordine agli organi scaduti";
      che  e'  intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
 Ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, che ha  concluso
 per l'inammissibilita' e l'infondatezza della questione;
    Considerato  che  il  decreto-legge  18  gennaio 1993, n. 7 non e'
 stato convertito in legge entro il termine prescritto,  come  risulta
 dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo
 1993;
      che,  pertanto,  in  conformita'  alla  giurisprudenza di questa
 Corte (v., da ultimo, le ordinanze nn. 389 e 351 del 1993 nonche'  le
 altre   in   quest'ultima   richiamate),  la  questione  deve  essere
 dichiarata manifestamente inammissibile;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
 legittimita'  costituzionale degli articoli 3, 4, secondo comma, 6, 8
 e 9 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 7 (Disciplina della proroga
 degli organi amministrativi), sollevata, in riferimento agli articoli
 77, ultimo comma, 117, 118, 121, 122 e 123 della Costituzione,  dalla
 Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                       Il redattore: CAIANIELLO
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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