N. 79 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 dicembre 1993

                                 N. 79
  Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
                    cancelleria il 24 dicembre 1993
  (del Presidente della giunta della regione autonoma Friuli-Venezia
                                Giulia)
 Impiego pubblico - Disposizioni correttive del decreto legislativo 3
    febbraio    1993,     n.     29,     recante     razionalizzazione
    dell'organizzazione  delle  amministrazioni  pubbliche e revisione
    della disciplina in materia di pubblico impiego - Previsione  che,
    in  materia  di  assetto  della  dirigenza,  le  regioni a statuto
    ordinario, le regioni a statuto speciale e le province autonome di
    Trento e Bolzano provvedano ad adeguare i  propri  ordinamenti  ai
    principi  contenuti  nel decreto legislativo impugnato - Lamentata
    invasione della  sfera  di  competenza  regionale  in  materia  di
    ordinamento  degli  uffici  e  stato  giuridico  ed  economico del
    personale dipendente.
 (D.L. 10 novembre 1993, n. 470, art. 3, secondo (recte: terzo)
    comma).
 (Statuto Friuli-Venezia Giulia, art. 4, n. 1).
(GU n.1 del 5-1-1994 )
   Ricorso   del   presidente  della  giunta  della  regione  autonoma
 Friuli-Venezia Giulia, rappresentato e  difeso  come  da  procura  in
 calce   del   presente   ricorso   e  giusta  deliberazione  giuntale
 autorizzativa del 16 dicembre 1993, n. 6959, dall'avv. Renato  Fusco,
 avvocato  della  regione,  con  elezione di domicilio in Roma, piazza
 Colonna n. 355 ricorrente, nei confronti del Presidente del Consiglio
 dei Ministri, rappresentato ex lege  dall'avvocatura  Generale  dello
 Stato    resistente,   per   la   dichiarazione   dell'illegittimita'
 costituzionale dell'art. 3, terzo comma del  decreto  legislativo  10
 novembre  1993,  n.  470,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  24
 novembre 1993, n. 276;
                                   I
    La regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha  competenza  primaria
 ed  esclusiva  in materia di " .. ordinamento degli uffici .. e stato
 giuridico ed economico del personale ..", ai sensi dell'art. 4, n.  1
 dello  statuto di autonomia approvato con legge costituzionale del 31
 gennaio 1963, n. 1.
    Con la fondamentale legge 23 ottobre 1992, n. 421, si conferiva la
 "Delega al governo per la  razionalizzazione  e  la  revisione  delle
 discipline  in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza
 e di finanza territoriale".
    L'art. 2 di detta normativa prevedeva tutta una serie di  principi
 cui doveva attenersi il Governo nell'esercizio dell'attribuito potere
 di  delega  ed  ai  fini  della  successiva  emanazione  dei  decreti
 legislativi.
    Correttamente il secondo comma, del medesimo  articolo  stabiliva,
 da  un  lato che "le disposizioni del presente articolo e dei decreti
 legislativi in esso previsti costituiscono principi  fondamentali  ai
 sensi  dell'art.  117  della  Costituzione"  per le regioni a statuto
 ordinario titolari di competenza legislativa concorrente  in  materia
 di  personale  dipendente;  e  dall'altro, che "I principi desumibili
 dalle disposizioni del presente articolo costituiscono  altresi'  per
 le  regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e
 Bolzano  norme  fondamentali  di  riforma   economico-sociale   della
 Repubblica",  in  puntuale  osservanza  delle  prerogative in materia
 fissate dagli statuti delle  regioni  ad  auonomia  differenziata  in
 ragione  della  riconosciuta  competenza  legislativa  primaria nella
 stessa materia.
    Ed altrettanto  correttamente,  mantenendosi  nei  limiti  imposti
 dalla  legge  delega  n.  421/1992,  il  Governo  emanava  il decreto
 legislativo   3   febbraio   1993,    n.    29,    (concernente    la
 "Razionalizzazione    dell'organizzazione    delle    amministrazioni
 pubbliche e revisioni della disciplina di pubblico  impiego  a  norma
 dell'art.  2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"); il quale all'art.
 1, terzo  comma,  riproduceva  con  formulazione  quasi  identica  il
 richiamato  art.  2, secondo comma, della legge n. 421/1992 ribadendo
 che i principi desumibili da detta disposizione dell'originaria legge
 delega costituivano norme fondamentali di  riforma  economico-sociale
 per  le regioni speciali. Coerentemente a tale impostazione l'art. 13
 dello stesso decreto  legislativo  n.  29/1993,  nell'individuare  le
 "Amministrazioni  destinatarie"  delle  norme  del "capo II" dedicato
 alla  "dirigenza",  prevedeva  la   loro   applicazione   solo   alle
 amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti
 pubblici non economici nazionali, agli enti locali.
    Con  il  decreto  legislativo  10  novembre 1993, n. 470, venivano
 introdotte "Dispozioni correttive del decreto legislativo 3  febbraio
 1993,  n.  29,  recante  razionalizzazione  dell'organizzazione delle
 amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia  di
 pubblico impiego".
    E   nel   disporre   tali   correzioni   legislative,   del  tutto
 inopinatamente ed in palese contrasto con i criteri  direttivi  della
 legge  delega  n.  421,  con  l'art.  3  si  novellava  l'art. 13 del
 precedente decreto legislativo n. 29/1993 (riguardante  il  rilevante
 settore  dell'assetto della dirigenza), stabilendo al terzo comma che
 "Le regioni a statuto ordinario, le regioni a statuto speciale  e  le
 provincie  autonome  di  Trento  e  Bolzano  provvedono ad adeguare i
 propri ordinamenti ai principi del presente capo".
    Risultando l'art.  3,  terzo  comma  del  decreto  legislativo  n.
 470/1993  invasivo  della sfera di competenza attribuita alla regione
 autonoma Friuli-Venezia Giulia dalla legge costituzionale approvativa
 dello statuto di autonomia devesi proporre questione di  legittimita'
 costituzionale prospettando susseguenti violazioni.
                                  II
    1.  -  Violazione  dell'art.  4  n.  1 dello statuto di autonomia,
 approvato  con  legge  costituzionale  31   gennaio   1963,   n.   1,
 irrazionalita'.
    Come gia' sopra evidenziato, alla ricorrente regione e' attribuita
 competenza   legislativa   primaria   ed   esclusiva  in  materia  di
 ordinamento degli uffici  e  di  stato  giuridico  ed  economico  del
 personale dipendente, ai sensi del gia' richiamato art. 4, n. 1 dello
 statuto di autonomia approvato con legge costituzionale.
    Nell'esplicazione  di  detta  competenza  legislativa  la  regione
 stessa e' tenuta al rispetto unicamente all'osservanza  dei  principi
 generali  dell'ordinamento  giuridico  delle norme fondamentali delle
 riforme economico-sociali,  degli  obblighi  internazionali  e  degli
 interessi   nazionali   e   delle   altre   regioni  (secondo  quanto
 espressamente stabilito dal  capoverso  dello  stesso  art.  4  dello
 statuto).
    Nel  legiferare in materia la regione Friuli-Venezia Giulia - e le
 altre regioni  ad  autonomia  differenziata  -  non  sono  tenute  al
 rispetto  dei  principi  della normativa statale emanata in una delle
 materie  statutariamente  indicate.  Principi  cui   invece   debbano
 sottostare  le regioni ordinarie cui l'art. 177 della Costituzione ha
 attribuito solo competenza secondaria  e  concorrente  (ed  anche  le
 regioni  ad  autonomia  differenziata  per  quelle  distinte  materie
 affidate alla stessa competenza secondaria; art. 5 dello Statuto  per
 la ricorrente regione).
    E'   appena   il  caso  di  evidenziare  poi  come  la  disciplina
 dell'assetto della dirigenza pubblica  introdotta  dal  capo  II  del
 decreto   legislativo   n.   29/1993   (come  novellato  dal  decreto
 legislativo n. 470/1993) pone una articolata e  puntuale  disciplina,
 tale  da lasciare solo ridottissimi spazi alla normazione integrativa
 regionale.  Risultando  da  un  lato  di  difficile  enucleazione  "i
 principi  del  presente  capo"  (art.  3,  terzo  comma  del  decreto
 legislativo n. 470/1993) e dall'altro  inconcepibile  considerare  le
 disposizioni  dettagliate del capo II medesimo come "norme di riforma
 economico-sociale",  la  disposizione  impugnata si appalesa altresi'
 irrazionale perche' quantomeno di difficile applicazione.
    Per concludere sul punto, si eccepisce che l'art. 3, terzo  comma,
 del  decreto  legislativo  n. 470/1993, determinando un inammissibile
 obbligo di osservanza e  di  adeguamento  a  principi  di  una  legge
 statale  emanata in materia pure affidata alla competenza legislativa
 primaria della regione Friuli-Venezia Giulia, si  appalesa  violativa
 dell'art.  4, n. 1 dello statuto di autonomia ed invasiva della sfera
 di competenza assegnata  alla  regione  Friuli-Venezia  Giulia  dalla
 citata norma costituzionale.
    2.  -  Violazione  dell'art. 4 n. 1 dello statuto di autonomia con
 riferimento all'art. 76 della Costituzione, irrazionalita'.
    L'impugnata disposizione statale risulta illegittimamente invasiva
 della  competenza  legislativa  primaria  della  ricorrente   regione
 perche'  assunta  in  violazione  dei limiti della delega legislativa
 fissati - ai sensi dell'art. 76 della Costituzione - nella  legge  23
 ottobre 1992, n. 421.
    E'  gia'  stato  sopra  posto  in  rilievo  che la legge delega n.
 421/1992 aveva delegato il Governo ad emanare decreti legislativi  in
 materia  di  sanita',  pubblico  impiego,  di previdenza e di finanza
 territoriale, stabilendo puntualmente finalita', principi  e  criteri
 direttivi  (art.  2).  Ed  altresi' e' stato evidenziato come - nella
 corretta osservanza del riparto di competenza legislativa tra Stato e
 regioni speciali con riferimento alla materia del pubblico impiego  -
 legittimamente  si  era  previsto  all'art.  2,  secondo comma che "I
 principi del presente articolo costituiscono per le regioni  speciali
 .. norme fondamentali di riforma economico-sociale".
    Pure  si  e'  ricordato  che,  facendo  il  Governo  corretto  uso
 dell'attribuito potere di delega, nell'emanare il decreto legislativo
 n. 29/1993 riguardante specificamente il pubblico impiego, ugualmente
 si puntualizzava all'art. 1, terzo comma che "i  principi  desumibili
 all'art.  2  della legge 23 ottobre 1992, n. 421 costituiscono .. per
 le regioni a  statuto  speciale  ..  norme  fondamentali  di  riforma
 economico-sociale ..".
    Del tutto illegittimamente con l'impugnato art. 3, terzo comma del
 modificativo  decreto legislativo n. 470/1993 si e' modificato l'art.
 13 del decreto legislativo n. 29/1993 e con riferimento solo al  capo
 II  (riguardante  l'assetto  della  dirigenza) si e' stabilito che le
 norme contenute in detto capo fossero da considerarsi "principi" alla
 cui osservanza fossero tenute indistintamente le regioni ordinarie  e
 quelle speciali.
    Tale  disposizione  - operando una inammissibile equiparazione tra
 regioni ordinarie e quelle  ad  autonomia  differenziata  -  si  pone
 quindi  in  insanabile  contrasto  con il richiamato art. 2, comma 2,
 della legge delega n. 421/1992: il quale, ripetesi, poneva al Governo
 per la legislazione delegata il criterio direttivo  generale  secondo
 cui le regioni speciali, nella legislazione di adeguamento in materia
 di pubblico impiego, dovessero osservare solo i "principi desumibili"
 dai  criteri  direttivi  di  ordine particolare contenuti nell'art. 2
 medesimo.
    La  disposizione  statale  impugnata,  assunta  dal   Governo   in
 violazione  della delega legislativa, non solo risulta illegittima ex
 se, ma determina una  conseguenziale  costituzionalmente  illegittima
 invasione della sfera di competenza legislativa primaria riconosciuta
 alla  regione  Friuli-Venezia Giulia nella materia dell'assetto degli
 uffici e di disciplina del personale dipendente (attribuita ai  sensi
 dell'art. 4 n. 1 della legge costituzionale n. 1/1963).
    L'art. 3, terzo comma del decreto legislativo n. 470/1993 risulta,
 altresi',  irrazionale  perche'  impone del tutto ingiustificatamente
 alla regione ricorrente (ed alle altre regioni speciali) un duplice e
 differenziato obbligo  di  osservanza  della  normativa  delegata  in
 materia  di  pubblico  impiego:  dei  principi desumibili dai criteri
 stabiliti dall'art. 2 della legge delega  n.  421/1992  per  l'intera
 disciplina  della  materia  (art.  2,  secondo  comma  della legge n.
 421/1992); di tutti i principi stabiliti dalla dettagliata  normativa
 delegata contenuta nel capo II del decreto legislativo n. 29/1993 per
 il  solo  assetto  della  dirigenza  (art. 3, terzo comma del decreto
 legislativo n. 470/1993).
    Risulta  del  tutto  irragionevole  l'imposizione   alla   regione
 dell'obbligo  di osservanza nella propria legislazione di adeguamento
 di limiti piu'  penetranti  e  propri  della  competenza  legislativa
 concorrente  per  la regolamentazione della dirigenza: pur rientrando
 detta regolamentazione evidentissimamente nella  piu'  ampia  materia
 dell'autorganizzazione,  affidata alla propria competenza legislativa
 esclusiva (art. 4 n. 1, legge costituzionale n. 1/1963) e giustamente
 garantita come tale per tutta la restante disciplina statale delegata
 in materia di pubblico impiego dettata  dal  decreto  legislativo  n.
 29/1993.
    Per  le considerazioni suesposte, che si fa riserva di illustrare,
 di precisare e di integrare nel corso  del  giudizio  si  chiede  che
 l'ecc.ma  Corte  costituzionale  voglia  dichiarare  l'illegittimita'
 costituzionale dell'art. 3, secondo comma, del decreto legislativo 10
 novembre 1993, n. 470, per violazione dell'art. 4 n.  1  della  legge
 costituzionale  31  gennaio  1963,  n. 1 approvativa dello statuto di
 autonomia della regione Friuli-Venezia Giulia.
      Trieste-Roma, addi' 20 dicembre 1993
                L'avvocato della regione: Renato FUSCO

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