N. 761 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 ottobre 1993
N. 761 Ordinanza emessa l'11 ottobre 1993 dal tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di De Pietro Rocco Amnistia - Amnistia per reati tributari concessa con d.P.R. n. 23/1992 - Applicabilita' ai reati commessi fino al 30 settembre 1991 riferibili a periodi di imposta definibili in sede amministrativa secondo le disposizioni di cui alla legge n. 413/1991 e non a quelli gia' definiti in via amministrativa prima dell'entrata in vigore del d.P.R. di concessione dell'amnistia - Ingiustificata disparita' di trattamento atteso che la definizione in via amministrativa, precedentemente effettuata, non aveva comportato (ai sensi della legge n. 154/1991) l'estinzione del reato ma solo la possibilita' di fruire della disposizione piu' favorevole. (D.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23, art. 1, primo comma). (Cost., art. 3).(GU n.1 del 5-1-1994 )
IL TRIBUNALE Rilevato che l'imputato ha definito in via amministrativa le violazioni tributarie di tipo formale relative all'anno 1990, quale e' quella in contestazione, avvalendosi della disposizione di cu all'art. 8 della legge 15 maggio 1991, n.154; Ritenuto che pacificamente cio' non ha comportato la estinzione del reato, ma solo la possibilita' di fruire della disposizione piu' favorevole (art. 7 della predetta legge); Ritenuto che tale possibilita' non comporta nel caso di specie alcuna concreta conseguenza poiche' anche sotto il vigore della nuova legge la fattispecie e' punita con eguale sanzione (art. 1, sesto comma della legge n. 516/1982, cosi' come modificato dall'art. 1 della legge n. 154/1991); Ritenuto che all'imputato e' preclusa la possibilita' di avvalersi delle norme di cui al d.P.R. 23 gennaio 1992, n. 23, poiche', in forza di esso, l'amnistia e' concessa solamente per i reati "commessi fino al 30 settembre 1991, riferibili ai periodi d'imposta che possono essere definiti secondo le disposizioni del titolo VI della legge 30 dicembre 1991, n. 413"; Ritenuto che cio' comporta una disparita' di trattamento tra coloro che hanno definito in sede amministrativa ogni loro pendenza tributaria prima dell'entrata in vigore del d.P.R. 23 gennaio 1992, senza che cio' abbia comportato l'estinzione del reato, e coloro invece che, avvalendosi delle disposizioni della legge n. 413/1991 hanno definito in epoca successiva dette pendenze, cosi' potendo usufruire dell'amnistia; Ritenuto che tale diversita' di trattamento non trovi alcuna giustificazione e che pertanto appare non manifestamente infondata l'eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma del d.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23 per violazione dell'art. 3 della Carta costituzionale;
P. Q. M. Visti gli artt. 23 e seg. della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - per violazione dell'art. 3 della Costituzione - dell'art. 1, comma 1 del d.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23, nella parte in cui non consente di beneficiare dell'amnistia per periodi di imposta non definibili secondo le disposizioni del titolo VI della legge 30 dicembre 1991, n. 413, a coloro che abbiano gia' definito le pendenze tributarie in via amministrativa in forza di precedenti provvedimenti di condono. Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che la presente ordinanza venga notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Genova, addi' 11 ottobre 1993 Il presidente: PASTORINO 93C1312