N. 763 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 giugno 1993
N. 763 Ordinanza emessa il 24 giugno 1993 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Amitrano Eleonora Rosanna ed altri contro il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed altro Impiego pubblico - Benefici combattentistici - Interpretazione, con la norma impugnata, dell'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, che ha previsto detti benefici, nel senso (difforme dalla interpretazione della giurisprudenza) che non si debba procedere al computo della maggiore anzianita' per gli ex combattenti in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale e che gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento siano conservati ad personam e debbano essere riassorbiti - Incidenza sul principio di eguaglianza sotto il profilo della lesione del principio della salvezza dei diritti quesiti nonche' sul principio della retribuzione proporzionata ed adeguata - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 39/1993. (Legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 4, quinto comma). (Cost., artt. 3 e 36).(GU n.1 del 5-1-1994 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la segue ordinanza sul ricorso n. 3927/1992 proposto da Eleonora Rosanna Amitrano, Antonio Stravato, Pasqualino Falcione, Giovanni Mosca, Silvana Tateo, Rocco Santagata, Antonino Sacco, Ezio Cascone, Pier Paolo Sestan, Giovanna Patricolo, Pasquale Barone, Emilia Barone, Francesco Paolo Rappa, Salvatore Rappa, Raffaele Chirico, Vincenzo Russo, Onofrio Badalucco, Remo Badalucco, Anna Maria Badalucco, Franco Del Pistoia, Adriana Drascich, Arcangelo Papalia, Renzo Savaresi, Angela Trotolo, Antonio Trotolo, Palma Convertini, Giorgio Lupo, Giuseppe Raitano, Maria Portuese, Giacinto Marotti, Mario Pisani, Ciro Pepe, Antonio Iannuzzelli, Giuseppe Cinotti, Bruno Sposito, Anna Maria Conti, Antonio Somma, Emilia Cerrato vedova Felice Santaniello, Raffaele Visconti, Benedetto Alfieri, Angelo Cassia, Umberto Tavernese, Salvatore La Pietra, Vincenzo Fruscione, Maria Rosaria Della Monica, Antonio Salierno, Tommaso De Nisi, Antonino Buoncuore, Giuseppe Faraci, Lino Manco, Filiberto Di Santo, Leo Massitti, Paola Nalli, Arno Liubicich, Fausto Tomassoli, Salvatore Volo, Silvana Pace, Benedetto Amoroso, Vincenzo Marciante, Giuseppe Tosto, Clemente Contessa, Salvatore Arena, Margherita Antonietta Sorrentino, Antonino Barbara, Piera Marino, Aurora Zappia, Francesca Amore, Franco Vitaggio, Antonino Di Gregorio, Lucia Donalisio, Vincenzo Gabriele, Alberto Ignazio Marrone, Leonardo Cianino, Giuseppa Scaturro, Felice Fortunato, Giuseppe Santangelo, Caterina Magaddino, Adriana Anna Gandolfo, Giuseppe Zappia, Salvatore Caito, Concetta Marino, Mario Messina, Maria Giacalone, Maria Ferrantello, Damiano Polizzi, Felice Ferreri, Giovanni Urso, Vincenzo D'Amico, Paolo De Vita, Mattia Ingianni, Pietro Giattino, Rosa Maria Catalano, Alberto Gabriele, Giovanni Tosto, Gaspare Badalucco, Rocco Maggiore, Giuseppe Inglese, Giuseppa Monteleone, Francesco Bica, Francesco Catania, Ludovico Arena, Giuseppe Anastasi, Anna Capaldi, Rosa Magri', Carmela Gaudio, Rosalia Di Maria, Francesco Francesconi, Michele Coppola, Marisa Silva, Vincenzo Cirillo, Umberto Di Serafino, Rosalba Calvi, Anna Mazzeo, Vincenzino Pagano, Carmela Bassano vedova Alfonso Rufino, Pasquale Pietro Contardo, Nicolo' Benito La Francesca, Samuele Angelucci, Antonia Nava, Maria Enrica Nava, Vincenzo Caputi, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni di Gioia ed elettivamente domiciliati presso lo stesso in Roma, piazza Mazzini n. 27, contro il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in persona del Ministro pro-tempre, il Ministero del tesoro in persona del Ministro pro-tempore, rappresentati e difesi dall'avvocatura generale dello Stato per la declaratoria del diritto dei ricorrenti al computo dell'anzianita' convenzionale di servizio, di cui all'art. 1 della legge n. 336, del 24 maggio 1970, ai fini del trattamento economico agli stessi spettante in base al d.P.R. n. 310 del 9 giugno 1981, al d.P.R. n. 344 del 25 giugno 1983, al d.P.R. n. 269 del 18 maggio 1987 e al d.P.R. n. 335 del 4 agosto 1990 con conseguente obbligo delle amministrazioni di rideterminare il loro trattamento economico per la condanna delle amministrazioni al pagamento, in favore dei ricorrenti delle maggiori somme dovute, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate decorrenti dai singoli ratei; rivalutazione monetaria ed interessi riferiti agli importi dovuti al lordo sia delle ritenute fiscali che di quelle previdenziali ed esenti essi stessi da tali ritenute; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Uditi alla pubblica udienza del 24 giugno 1993 l'avv. Di Gioia per i ricorrenti e l'avv. dello Stato Di Carlo per le amministrazioni resistenti; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue F A T T O
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precendenza (Reg. ord. n. 762/1993). 93C1314