N. 764 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 giugno 1993
N. 764 Ordinanza emessa il 24 giugno 1993 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Picone Giuseppe ed altri contro il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed altro Impiego pubblico - Benefici combattentistici - Interpretazione, con la norma impugnata, dell'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, che ha previsto detti benefici, nel senso (difforme dalla interpretazione della giurisprudenza) che non si debba procedere al computo della maggiore anzianita' per gli ex combattenti in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale e che gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento siano conservati ad personam e debbano essere riassorbiti - Incidenza sul principio di eguaglianza sotto il profilo della lesione del principio della salvezza dei diritti quesiti nonche' sul principio della retribuzione proporzionata ed adeguata - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 39/1993. (Legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 4, quinto comma). (Cost., artt. 3 e 36).(GU n.1 del 5-1-1994 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 797/1992 proposto da Giuseppe Picone, Rino Corradi, Gino Martines, Arturo Santandrea, Elena di Renzo, Antonina Lorino, Giuseppe Battiston, Clemente Chiocchi, Adamo Remoli, Marcello Bonardi, Guido Maniscalchi, Rina Riccucci, Domenico Catania, Maria Lanzafame, Giuseppe Tritarelli, Armando Girardi, Fioravanti Gattucci, Domenico Perfetti, Mario Cicerchia, Nicola Tedeschi, Carlo Morsucci, Angelo Armati, Maria Faccenda, Giovanni Siracusa, Guglielmo Marcaccio, Giuseppe Paciello, Franco Trillo, Dante Di Norscia, Alfredo Santucci, Giuseppe Tomasello, Aleandro Ferri, Adelinda Mencarini, Umberto Malandruccolo, Francesco Paolo Menta, Domenico Maura, Nello Proietti Farinelli, Alberto Hilbrat, Pietro Casula, Antonio Mazzarella, Giovanni Meli, Renato Cavallari, Anna Maria Nenci in qualita' di erede di Simeone Marino, Clara D'Amore, Elio Paoletti, Enrico Catangia, Gladstone Camba, Roberto Rambelli, Luigi Nobilio, Marcello Micarelli, Giuseppe Paolantoni, Sergio Allevi, Salvatore Rivitti, Silvano Giordani, Modesto Maurizi, Giuseppe Vittorioso, Oreste Morassut, Guerrino Gabrielli, Domenico Ferretti, Luigi Minerba, Caio Vetriani, Giorgio Tromboni, Gino Giuggioli, Amedeo Franzi, Alfonso Paparo, Luigi Mariottini, Michele Mellone, Aurelio Lupi, Giorgio Anania, Ennio Pisani, Antonio Donati, Carmela Barbacane, Mario Guerriero, Antonio Giulio Della Penna, Biagio La Rovere, Antonio Giangiulio, Alfredo Rosati, Vittorio Scastiglia, Roberto Di Pietro, Rolando Caldarelli, Giovanna Schiazza, Walter Leoni, Alfonso Ferrara, Giuseppe Nolani, Lamberto Di Iorio, Leopoldo Di Iorio, Maria Martino, Nicola Mammarella, Nicolangelo Di Fabio, Antonio Cavuto, Guido Jarussi, Verona Guarrasi, Giovanni Scappucci, Giuseppe Cennamo, Fulvio Fulvi, Aldo De Carolis, Edoardo Greco, Fabio Sabatini, Manlio Perugini, Luigi Somma, Zelindo Vannucci, Antonino Giuseppe Romano, Giovanni Barogi, Vincenzo Pasqua, Luca Avella, Innocenzo Ronzani, Gennaro Di Fiore, Camillo Verna, Guido Giacinti, Ugo Bianchini, Felicia Cascarano, Vito Salvatore, Tobia Petrocchi, Giuseppe Colombo, Evandro Lelj, Roberto Marcilli, Umberto Travaglini, Emilio Giordano, Nello Zaghi, Alberto Mobilio, Armando Paolini, Aristide Mei, Maria Forte in qualita' di erede di Rosanna Di Gosta, Vincenza Viali, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Di Gioia ed elettivamente domiciliati presso lo stesso in Roma, piazza Mazzini n. 27, contro il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in persona del Ministro pro-tempore, il Ministero del tesoro in persona del Ministro pro-tempore, rappresentati e difesi dall'avvocatura generale dello Stato per la declaratoria del diritto dei ricorrenti al computo dell'anzianita' convenzionale di servizio, di cui all'art. 1 della legge n. 336, del 24 maggio 1970, ai fini del trattamento economico agli stessi spettante in base al d.P.R. n. 310 del 9 giugno 1981, al d.P.R. n. 344 del 25 giugno 1983, al d.P.R. n. 269 del 18 maggio 1987 e al d.P.R. n. 335 del 4 agosto 1990 con conseguente obbligo delle amministrazioni di rideterminare il loro trattamento economico per la condanna delle amministrazioni al pagamento, in favore dei ricorrenti delle maggiori somme dovute, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate decorrenti dai singoli ratei; rivalutazione monetaria ed interessi riferiti agli importi dovuti al lordo sia delle ritenute fiscali che di quelle previdenziali ed esenti essi stessi da tali ritenute; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Uditi alla pubblica udienza del 24 giugno 1993 l'avv. Di Gioia per i ricorrenti e l'avvocato dello Stato Di Carlo per le amministrazioni resistenti; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue F A T T O
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precendenza (Reg. ord. n. 762/1993). 93C1315