N. 765 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 giugno 1993
N. 765 Ordinanza emessa il 24 giugno 1993 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Ferrandes Salvatore ed altri contro il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed altro Impiego pubblico - Benefici combattentistici - Interpretazione, con la norma impugnata, dell'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, che ha previsto detti benefici, nel senso (difforme dalla interpretazione della giurisprudenza) che non si debba procedere al computo della maggiore anzianita' per gli ex combattenti in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale e che gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento siano conservati ad personam e debbano essere riassorbiti - Incidenza sul principio di eguaglianza sotto il profilo della lesione del principio della salvezza dei diritti quesiti nonche' sul principio della retribuzione proporzionata ed adeguata - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 39/1993. (Legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 4, quinto comma). (Cost., artt. 3 e 36).(GU n.1 del 5-1-1994 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2112 del 1992 proposto da Salvatore Ferrandes, Domenico Iacovella, Cosma Tateo, Enzo Perrone, Pietro De Roma, Rosa Trapassi, Liliana Caporale, Maria Imperia Caporale, Luigi Maria Quaglietta, Umberto Cenci, Carlo Martinelli, Carlo Cianfoni, Ezio Raparelli, Ciro Amitrano, Sandro Angher, Giovanni Visconti, Domenico Visaggio, Domenica Sorbello, Alfio Sorbello, Rosario Porfito, Giuseppina Castro, Ignazio Perfetto, Francesco De Cristofaro, Vincenzo Noviello, Vittorio Pepe, Arnaldo Ventura, Alfonso Villecco, Armando Colitti, Filippo D'Alessio, Raffaele Iannone, Carlo Ingenito, Margherita Mazzarella, Francesco Granito, Angelo Schiavo, Orazio Elia, Liberato Panico, Tullio Santomarco, Arturo Manzella, Angelo Mastroianni, Domenico Cresci, Ferdinando Perrino, Elena Bachetti, Salvatore Nettuno, Antonio Petrillo, Eduardo Santoro, Giuseppe Migliaccio, Gemma Grimaldi, Fortunata Monda, Agostino Rafanelli, Francesco Bottino, Antonio Autorita', Salvatore Grieco, Luigi Salvatore, Giorgio Salvatore Di Bacco, Aldo Di Loreto, Camillo Firmani, Dolores Roncillo, Nicola Di Primio, Cadorna D'Urbano, Benito Santone, Camillo Gaspari, Nicoletta Di Ghionno, Rocco di Nardo, Domenico Salbucci, Maria Grossi, Romeo Amoroso, Rosa Dell'Osa, Francesco Desideri, Raffaele Romagnoli, Anna Iachini, Nicola Longo, Donato Iacobellis, Nicola Iacobellis, Paolo Tortorelli, Lucia Usai, Alessandro Destradi, Marcello Rebuffo, Luigi Ciarlo, Gaetano Da Lima, Michele Garofalo, Carlo Offredo, Vincenzo Paolo Nigro, Giovanni Mirante, Domenico Carofiglio, Carlo Fiore, Pasquale Pozzolungo, Paolo Moschetto, Nicola Moschetti, Orazio Ferez, Aldino Peron, Giovanni Asta, Domenico Mercurio, Antonio Perillo, Luciano Festa, Vittorio Cacaliere, Vincenzo Lamagna, Nicola Ribera, Salvatore Frungillo, Cesare Guida, Michele Marchese, Giuseppe D'Amico, Alessandro D'Amico, Pietro Migliore, Pasquale D'Alterio, Salvatore Fusco, Gennaro Petrillo, Domenico Della Valle, Carlo Santoro, Armando Longo, Vito Venetucci, Raffaele De Martino, Giovanni Troncone, Maurizio Antimo, Carmine Luongo, Nicola Loprieno, Domenico Remini, Pierluigi Balliana, Maria Gallone, Rosa Maria Pia Indelicato, Gaetano Murgolo, Francesco Ladisa, Pietro Ladisa, Vincenzo Gallone, Carlo Maggiore, Andrea Lapedote, Paolo Lopelli, Luigi Fanelli, Elio Rizzo, Paola Benedetti, Paolo Sappino, Angelo Sacheli, Bernardo Sambucaro, Battista Frisone, Claudio Perich, Elgisio Rizzo, Giovanni Madaghiele, Iole Allegritti, Damiano Gasbarro, Aldo Zappalorto, Maria Vincenza Della Rocchetta, Fiorina Di Domenica, Lidia Salvatore in qualita' di vedova Colantuono, Guerrino Baldicchi, Maria Teresa Mariuccini, Carla Natalicchi, Bruno Margaritelli, Maria Antonietta Bisciaio Cutini, Giancarlo Rosati, Romano Ricci, Pimo Ricci, Gaspare Capriotti, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Di Gioia ed elettivamente domiciliati presso lo stesso in Roma, piazza Mazzini n. 27, contro il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in persona del Ministro pro-tempore, il Ministero del tesoro in persona del Ministro pro-tempore, rappresentati e difesi dall'avvocatura generale dello Stato per la declaratoria del diritto dei ricorrenti al computo dell'anzianita' convenzionale di servizio, di cui all'art. 1 della legge n. 336 del 24 maggio 1970, ai fini del trattamento economico agli stessi spettante in base al d.P.R. n. 310 del 9 giugno 1981, al d.P.R. n. 344 del 25 giugno 1983, al d.P.R. n. 269 del 18 maggio 1987 e al d.P.R. n. 335 del 4 agosto 1990 con conseguente obbligo delle amministrazioni di rideterminare il loro trattamento economico, per la condanna delle amministrazioni al pagamento, in favore dei ricorrenti delle maggiori somme dovute, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate decorrenti dai singoli ratei; rivalutazione monetaria ed interessi riferiti agli importi dovuti al lordo sia delle ritenute fiscali che di quelle previdenziali ed esenti essi stessi da tali ritenute; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Uditi alla pubblica udienza del 24 giugno 1993 l'avv. Di Gioia per i ricorrenti e l'avv. dello Stato Di Carlo per le amministrazioni resistenti; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue; F A T T O
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 762/1993). 93C1316