N. 768 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 giugno 1993

                                N. 768
    Ordinanza emessa il 24 giugno 1993 dal tribunale amministrativo
                          regionale del Lazio
  sul ricorso proposto da Rufini Giuseppina ed altri contro Ministero
            delle poste e delle telecomunicazioni ed altro
 Impiego pubblico - Benefici combattentistici - Interpretazione, con
    la norma impugnata, dell'art. 1 della legge  24  maggio  1970,  n.
    336,  che  ha  previsto  detti benefici, nel senso (difforme dalla
    interpretazione della giurisprudenza) che non si  debba  procedere
    al  computo  della  maggiore  anzianita' per gli ex combattenti in
    sede   di   successiva   ricostruzione   economica   prevista   da
    disposizioni  di  carattere  generale e che gli eventuali maggiori
    trattamenti spettanti o in godimento siano conservati ad  personam
    e   debbano  essere  riassorbiti  -  Incidenza  sul  principio  di
    eguaglianza sotto il profilo della  lesione  del  principio  della
    salvezza   dei   diritti   quesiti  nonche'  sul  principio  della
    retribuzione proporzionata ed adeguata - Riferimento alla sentenza
    della Corte costituzionale n. 39/1993.
 (Legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 4, quinto comma).
 (Cost., artt. 3 e 36).
(GU n.1 del 5-1-1994 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 740  del  1992
 proposto  da  Giuseppina  Rufini, Luciana Maranini, Salvatore Veltre,
 Vittorio Vinciguerra, Giuseppe Galluccio, Oreste  Benedetti,  Luciana
 Andaloro,   Giuseppe   Aiello,  Mario  Simei,  Giuseppe  Mattaroccia,
 Giovanni  Foddai,  Pasqualino  Mattei,  Leonardo  Bucciarelli,   Ezio
 Bucciarelli,  Nicola  Militello,  Bruno Altobelli, Agata Commentucci,
 Panfilo  Nicola  Fortunato,  Giuseppe  Toppi,  Maria  Peluso,   Gilda
 Clementi, Anna D'Alessandro, Nunzio D'Alessandro, Margherita Marotti,
 Tullia   Rosicarelli,  Arnaldo  Annini,  Pacifico  Albanesi,  Giorgio
 Andreatini, Dante Di Chiello, Adriano Sperandini, Giorgio  Pieralisi,
 Gerardo Campana, Silvia Pecoriello, Maria Leonarda Nicolini, Giovanna
 Di Gioia, Nicola Russo, Gerardo Pedone, Flora Berardi, Anna Maria Del
 Federico,  Antonia  Mafalda  Michitti,  Maria  Franca  Placido, Vanda
 Falletta, Franco Novelli, Lino di Federico,  Rocco  Calentini,  Gildo
 Capone,  Pasqualino Mastronardi, Mario Marzella, Lorenzo Fella, Rocco
 Cipriano,  Carmine  Dell'Angelo,  Giuseppe  Verde,  Alfredo  Ferrari,
 Roberto  Caprioglio,  Raffaele  Pratico',  Pietro  Gaetani,  Giuseppe
 Berta, Renata Patrizi, Giovanni  Antichi,  P.  Luigi  Antichi,  Mario
 Zemei,  Franco Ciri, Sabatino Caporali, Nedo Peruzzi, Lido Mancioppi,
 Carmela Parlato, Giuseppina Magaddino, Modestino Fasulo,  Edoardo  Di
 Marco,  Vinicio  De  Santis, Carlo Rondoni, Giulio Rondoni, Salvatore
 Scamporrino, Anna Maria Cappello, Alessandro Rigo, Leonardo Poliseno,
 Cesare Pratali, Antonia Scimone, Luciano Disposti,  Vito  Cristofaro,
 Mauro  Mora,  Emma  Notarbartolo,  Giuseppe  Sampino, Felice Sampino,
 Sergio Di Carlo, Ettore Daffonchio, Nella Valassi, Rita Arata,  Elena
 Giuliani,   Nino   Verducci,   Alberto   Cesarini,  Giulietta  Bimbi,
 rappresentanti e difesi dall'avv. Giovanni di Gioia ed  elettivamente
 domiciliati  presso lo stesso in Roma, piazza Mazzini n. 7, contro il
 Ministero delle poste  e  delle  telecomunicazioni,  in  persona  del
 Ministro pro-tempore, il Ministero del Tesoro in persona del Ministro
 pro-tempore.,  rappresentati  e difesi dall'avvocatura generale dello
 Stato, per la declaratoria del  diritto  dei  ricorrenti  al  computo
 dell'anzianita'  convenzionale  di  servizio, di cui all'art. 1 della
 legge n. 336 del 24 maggio 1970, ai fini  del  trattamento  economico
 agli  stessi spettante in base al d.P.R. n. 310 del 9 giugno 1981, al
 d.P.R. n.  344 del 25 giugno 1983, al d.P.R. n.  269  del  18  maggio
 1987  e  al  d.P.R.  n. 335 del 4 agosto 1990 con conseguente obbligo
 delle amministrazioni di rideterminare il loro trattamento economico,
 per la condanna delle amministrazioni al  pagamento,  in  favore  dei
 ricorrenti delle maggiori somme dovute, oltre rivalutazione monetaria
 ed  interessi  sulle  somme  rivalutate decorrenti dai singoli ratei;
 rivalutazione monetaria ed interessi riferiti agli importi dovuti  al
 lordo  sia  delle  ritenute  fiscali  che  di quelle previdenziali ed
 esenti essi stessi da tali ritenute;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione  in  giudizio  delle  amministrazioni
 intimate;
    Viste  le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
    Visti gli atti della causa;
    Uditi alla pubblica udienza del 24 giugno 1993 l'avv. Di Gioia per
 i ricorrenti e l'avv. dello Stato Di  Carlo  per  le  amministrazioni
 resistenti;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
                               F A T T O
    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e' perfettamente uguale a
 quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza
 (Reg. ord. n. 762/1993).
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