N. 768 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 giugno 1993
N. 768 Ordinanza emessa il 24 giugno 1993 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Rufini Giuseppina ed altri contro Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed altro Impiego pubblico - Benefici combattentistici - Interpretazione, con la norma impugnata, dell'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, che ha previsto detti benefici, nel senso (difforme dalla interpretazione della giurisprudenza) che non si debba procedere al computo della maggiore anzianita' per gli ex combattenti in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale e che gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento siano conservati ad personam e debbano essere riassorbiti - Incidenza sul principio di eguaglianza sotto il profilo della lesione del principio della salvezza dei diritti quesiti nonche' sul principio della retribuzione proporzionata ed adeguata - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 39/1993. (Legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 4, quinto comma). (Cost., artt. 3 e 36).(GU n.1 del 5-1-1994 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 740 del 1992 proposto da Giuseppina Rufini, Luciana Maranini, Salvatore Veltre, Vittorio Vinciguerra, Giuseppe Galluccio, Oreste Benedetti, Luciana Andaloro, Giuseppe Aiello, Mario Simei, Giuseppe Mattaroccia, Giovanni Foddai, Pasqualino Mattei, Leonardo Bucciarelli, Ezio Bucciarelli, Nicola Militello, Bruno Altobelli, Agata Commentucci, Panfilo Nicola Fortunato, Giuseppe Toppi, Maria Peluso, Gilda Clementi, Anna D'Alessandro, Nunzio D'Alessandro, Margherita Marotti, Tullia Rosicarelli, Arnaldo Annini, Pacifico Albanesi, Giorgio Andreatini, Dante Di Chiello, Adriano Sperandini, Giorgio Pieralisi, Gerardo Campana, Silvia Pecoriello, Maria Leonarda Nicolini, Giovanna Di Gioia, Nicola Russo, Gerardo Pedone, Flora Berardi, Anna Maria Del Federico, Antonia Mafalda Michitti, Maria Franca Placido, Vanda Falletta, Franco Novelli, Lino di Federico, Rocco Calentini, Gildo Capone, Pasqualino Mastronardi, Mario Marzella, Lorenzo Fella, Rocco Cipriano, Carmine Dell'Angelo, Giuseppe Verde, Alfredo Ferrari, Roberto Caprioglio, Raffaele Pratico', Pietro Gaetani, Giuseppe Berta, Renata Patrizi, Giovanni Antichi, P. Luigi Antichi, Mario Zemei, Franco Ciri, Sabatino Caporali, Nedo Peruzzi, Lido Mancioppi, Carmela Parlato, Giuseppina Magaddino, Modestino Fasulo, Edoardo Di Marco, Vinicio De Santis, Carlo Rondoni, Giulio Rondoni, Salvatore Scamporrino, Anna Maria Cappello, Alessandro Rigo, Leonardo Poliseno, Cesare Pratali, Antonia Scimone, Luciano Disposti, Vito Cristofaro, Mauro Mora, Emma Notarbartolo, Giuseppe Sampino, Felice Sampino, Sergio Di Carlo, Ettore Daffonchio, Nella Valassi, Rita Arata, Elena Giuliani, Nino Verducci, Alberto Cesarini, Giulietta Bimbi, rappresentanti e difesi dall'avv. Giovanni di Gioia ed elettivamente domiciliati presso lo stesso in Roma, piazza Mazzini n. 7, contro il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in persona del Ministro pro-tempore, il Ministero del Tesoro in persona del Ministro pro-tempore., rappresentati e difesi dall'avvocatura generale dello Stato, per la declaratoria del diritto dei ricorrenti al computo dell'anzianita' convenzionale di servizio, di cui all'art. 1 della legge n. 336 del 24 maggio 1970, ai fini del trattamento economico agli stessi spettante in base al d.P.R. n. 310 del 9 giugno 1981, al d.P.R. n. 344 del 25 giugno 1983, al d.P.R. n. 269 del 18 maggio 1987 e al d.P.R. n. 335 del 4 agosto 1990 con conseguente obbligo delle amministrazioni di rideterminare il loro trattamento economico, per la condanna delle amministrazioni al pagamento, in favore dei ricorrenti delle maggiori somme dovute, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate decorrenti dai singoli ratei; rivalutazione monetaria ed interessi riferiti agli importi dovuti al lordo sia delle ritenute fiscali che di quelle previdenziali ed esenti essi stessi da tali ritenute; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti della causa; Uditi alla pubblica udienza del 24 giugno 1993 l'avv. Di Gioia per i ricorrenti e l'avv. dello Stato Di Carlo per le amministrazioni resistenti; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue; F A T T O
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 762/1993). 93C1319