N. 771 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 giugno 1993

                                N. 771
    Ordinanza emessa il 24 giugno 1993 dal tribunale amministrativo
                          regionale del Lazio
 sul ricorso proposto da Caputo Nicola contro il Ministero delle poste
                  e delle telecomunicazioni ed altro
 Impiego pubblico - Benefici combattentistici - Interpretazione, con
    la  norma  impugnata,  dell'art.  1 della legge 24 maggio 1970, n.
    336, che ha previsto detti benefici,  nel  senso  (difforme  dalla
    interpretazione  della  giurisprudenza) che non si debba procedere
    al computo della maggiore anzianita' per  gli  ex  combattenti  in
    sede   di   successiva   ricostruzione   economica   prevista   da
    disposizioni di carattere generale e che  gli  eventuali  maggiori
    trattamenti  spettanti o in godimento siano conservati ad personam
    e  debbano  essere  riassorbiti  -  Incidenza  sul  principio   di
    eguaglianza  sotto  il  profilo  della lesione del principio della
    salvezza  dei  diritti  quesiti  nonche'   sul   principio   della
    retribuzione proporzionata ed adeguata - Riferimento alla sentenza
    della Corte costituzionale n. 39/1993.
 (Legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 4, quinto comma).
 (Cost., artt. 3 e 36).
(GU n.1 del 5-1-1994 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n. 875/1991
 proposto da Caputo Nicola, rappresentato e  difeso  dall'avv.  Renato
 Preziosi  ed  elettivamente domiciliato presso lo stesso in Roma, via
 Ubaldino Peruzzi n. 20, contro  il  Ministero  delle  poste  e  delle
 telecomunicazioni,  in persona del Ministro pro-tempore, il Ministero
 del Tesoro in  persona  del  Ministro  pro-tempore,  rappresentati  e
 difesi  dall'avvocatura  generale dello Stato per la declaratoria del
 diritto del ricorrente al computo  dell'anzianita'  convenzionale  di
 servizio, di cui all'art. 1 della legge n. 336 del 24 maggio 1970, ai
 fini  del  trattamento  economico  allo  stesso  spettante in base al
 d.P.R. n. 310 del 9 giugno 1981, al d.P.R. n. 344 del 25 giugno  1983
 e  al  successivo accordo avente effetti economici dal 1 luglio 1985,
 con conseguente obbligo delle amministrazioni di rideterminare il suo
 trattamento  economico  per  la  condanna  delle  amministrazioni  al
 pagamento,  in  favore  del  ricorrente, delle maggiori somme dovute,
 oltre rivalutazione monetaria ed  interessi  sulle  somme  rivalutate
 decorrenti  dai  singoli  ratei  al  loro  delle  ritenute  fiscali e
 previdenziali ed esenti essi stessi da tali ritenute;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in giudizio delle amministrazioni
 intimate;
    Viste la memoria prodotta dalle amministrazioni resistenti;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Uditi alla pubblica udienza del 24 giugno 1993 l'avv. Taviano,  in
 sostituzione  dell'avv.  Preziosi,  per  il ricorrente e l'avv. dello
 Stato Di Carlo per le amministrazioni resistenti;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
                               F A T T O
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza
 (Reg. ord. n. 770/1993).
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