N. 771 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 giugno 1993
N. 771 Ordinanza emessa il 24 giugno 1993 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Caputo Nicola contro il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed altro Impiego pubblico - Benefici combattentistici - Interpretazione, con la norma impugnata, dell'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, che ha previsto detti benefici, nel senso (difforme dalla interpretazione della giurisprudenza) che non si debba procedere al computo della maggiore anzianita' per gli ex combattenti in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale e che gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento siano conservati ad personam e debbano essere riassorbiti - Incidenza sul principio di eguaglianza sotto il profilo della lesione del principio della salvezza dei diritti quesiti nonche' sul principio della retribuzione proporzionata ed adeguata - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 39/1993. (Legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 4, quinto comma). (Cost., artt. 3 e 36).(GU n.1 del 5-1-1994 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 875/1991 proposto da Caputo Nicola, rappresentato e difeso dall'avv. Renato Preziosi ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Roma, via Ubaldino Peruzzi n. 20, contro il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in persona del Ministro pro-tempore, il Ministero del Tesoro in persona del Ministro pro-tempore, rappresentati e difesi dall'avvocatura generale dello Stato per la declaratoria del diritto del ricorrente al computo dell'anzianita' convenzionale di servizio, di cui all'art. 1 della legge n. 336 del 24 maggio 1970, ai fini del trattamento economico allo stesso spettante in base al d.P.R. n. 310 del 9 giugno 1981, al d.P.R. n. 344 del 25 giugno 1983 e al successivo accordo avente effetti economici dal 1 luglio 1985, con conseguente obbligo delle amministrazioni di rideterminare il suo trattamento economico per la condanna delle amministrazioni al pagamento, in favore del ricorrente, delle maggiori somme dovute, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate decorrenti dai singoli ratei al loro delle ritenute fiscali e previdenziali ed esenti essi stessi da tali ritenute; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate; Viste la memoria prodotta dalle amministrazioni resistenti; Visti gli atti tutti della causa; Uditi alla pubblica udienza del 24 giugno 1993 l'avv. Taviano, in sostituzione dell'avv. Preziosi, per il ricorrente e l'avv. dello Stato Di Carlo per le amministrazioni resistenti; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F A T T O
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 770/1993). 93C1322