N. 772 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 maggio - 9 dicembre 1993

                                N. 772
 Ordinanza  emessa  il  20   maggio   1993   (pervenuta   alla   Corte
 costituzionale  il  9  dicembre  1993)  dal  giudice  per le indagini
 preliminari presso il tribunale di Catania nel procedimento penale  a
 carico di Boria Luigi ed altri
 Processo penale - Misure cautelari personali - Custodia cautelare in
    carcere  -  Revoca  o sostituzione della stessa - Necessita' della
    richiesta dell'interessato o  del  p.m.  -  Potere  d'ufficio  del
    g.i.p.   solo   al   momento  dell'assunzione  dell'interrogatorio
    dell'indagato o nell'ipotesi di proroga del termine delle indagini
    preliminari o in caso di incidente probatorio - Mancata previsione
    di presentazione al  g.i.p.  da  parte  del  p.m.  degli  elementi
    progressivamente  acquisiti  dopo  l'applicazione  della  misura -
    Disparita' di trattamento tra cittadini indagati per i  quali  sia
    stato   o   meno  richiesto  l'incidente  probatorio  nonche'  tra
    coindagati sottoposti a misura cautelare quando vi  sia  richiesta
    solo per alcuni di essi.
 (C.P.P. 1988, art. 299, terzo comma, e art. 291, primo comma).
 (Cost., art. 3).
(GU n.3 del 14-1-1994 )
                IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Ha  pronunciato  la seguente ordinanza nel procedimento penale nei
 confronti di: Boria Luigi, Boscarino  Corrado,  Manganaro  Salvatore,
 Gravina Francesco, Molino Alfio e Molino Grazia indagati:
       a)  i  primi  tre per reati p. e p. dall'art. 317 del c.p. e 73
 del d.P.R. n. 309/1980;
       b) il quarto, il quinto e la sesta per reato p. e p.  dall'art.
 314 - 416 del c.p. e 291 del d.P.R. n. 43/1973.
    Premesso  che  gli  indagati  Boscarino e Manganaro hanno proposto
 istanza di sostituzione della misura cautelare in carcere con  quella
 degli arresti domiciliari;
      che ritiene questo giudice di accogliere l'istanza di cui sopra,
 essendosi le esigenze cautelari;
      che  tali esigenze si sono attenute anche per gli indagati Boria
 e Gravina, nei confronti dei quali non puo' questo  giudice  disporre
 la  sostituzione  della  misura cautelare, non essendo stata avanzata
 richiesta di revoca da  parte  degli  stessi  e  del  p.m.  ai  sensi
 dell'art. 299, terzo comma del c.p.p.;
    Ritenuto che l'art. 299 c.p.p. dispone che le misure coercitive ed
 interdittive  sono immediatamente revocate quando risultano mancanti,
 anche  per  fatti  sopravvenuti,  le  condizioni  di   applicabilita'
 previste dall'art. 274 del c.p.p.;
      e  che .. quando le esigenze cautelari risultino attenuate .. il
 giudice sostituisce la misura con un'altra meno grave;
      che da tale normativa si evince chiaramente che la  legittimita'
 delle   misure   cautelari   si   fonda,  come  e'  ovvio,  non  solo
 sull'esigenza delle condizioni di applicabilita' di cui all'art.  273
 del  c.p.p. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 del c.p.p.
 al momento dell'emissione della ordinanza di  cui  all'art.  292  del
 c.p.p.,  ma  anche  sulla  permanenza  delle  stesse  nel  corso  del
 procedimento penale;
      che tale principio e' alla  base  dell'art.  2  della  l.d.  che
 indica  il  divieto di disporre - e quindi di mantenere - la custodia
 in carcere se con  l'applicazione  di  altre  misure  di  coercizione
 personale   possano  essere  adeguatamente  soddisfatte  le  esigenze
 cautelari, nonche' l'obbligo  di  disporre  la  revoca  delle  misure
 applicate  se  vengono  a  cessare  le esigenze cautelari; divieto ed
 obbligo dei quali e' evidentemente destinatario l'organo cui la legge
 attribuisce il potere di disporre le misure cautelari;
      che il terzo comma dell'art. 299  del  c.p.p.,  limitando  nella
 fase delle indagini preliminari il potere di ufficio del giudice solo
 al momento dell'assunzione dell'interrogatorio della persona in stato
 di custodia cautelare o quando vi e' richiesta di proroga del termine
 delle  indagini  preliminari o di assunzione di incidente probatorio,
 sottrae all'intervento  diretto  della  giurisdizione  il  potere  di
 valutare  la  permanenza  delle  condizioni  di  applicabilita' della
 misura cautelare e delle esigenze cautelari e  quindi  il  potere  di
 mantenere  lo  stato di custodia cautelare, attribuendolo di fatto al
 p.m. e subordinando il controllo di legalita' sulla permanenza  delle
 predette   condizioni  ed  esigenze  cautelari  (che  per  l'evidente
 rilevanza pubblica che le misure cautelari rivestono, non puo' essere
 lasciato solo all'iniziativa del cittadino indagato)  alla  richiesta
 di  quest'ultimo  (peraltro  la  natura  della  fase  delle  indagini
 preliminari consente alla difesa solo un intervento "alla cieca", non
 avendo questa cognizione dello sviluppo delle indagini);
      che va considerato che nella fase delle indagini preliminari, se
 titolare  del  procedimento penale e' il pubblico ministero, titolare
 del procedimento di applicazione delle misure cautelari e' pur sempre
 il giudice e non e' quindi necessario limitare il potere d'ufficio di
 quest'ultimo solo quando compie un atto del  procedimento  penale  in
 tale fase;
      che  l'art.  299, terzo comma del c.p.p., limitando il potere di
 ufficio del giudice di provvedere alla revoca o alla sostituzione  di
 una  misura  cautelare nei casi sopra enunciati si pone in contrasto,
 oltre che con l'art.  2  della  legge  delega,  con  l'art.  3  della
 Costituzione, in quanto viene a crearsi una disparita' di trattamento
 tra  cittadini  indagati  nel  cui  procedimento  e'  stata richiesta
 l'assunzione di incidente probatorio e  cittadini  indagati  nel  cui
 procedimento  non  e'  stato  incidente  probatorio,  privando questi
 ultimi della ulteriore garanzia derivante dal potere ex  officio  del
 giudice   terzo   di  valutare  la  permanenza  delle  condizioni  di
 applicabilita' delle misure cautelari e delle esigenze cautelari;
      che la norma predetta si pone altresi' in contrasto con l'art. 3
 della Costituzione quando, come nel caso di specie, vi  e'  richiesta
 di  sostituzione  o di revoca della misura cautelare solo da parte di
 alcuni coindagati e il giudice, valutato lo sviluppo delle  indagini,
 ritiene  di accogliere tale richiesta e di estendere il provvedimento
 agli altri coindagati;
      che  pertanto  la  questione  di   legittimita'   costituzionale
 dell'art.  299  terzo  comma del c.p.p. (nella parte in cui limita il
 potere del giudice di provvedere di ufficio nella fase delle indagini
 preliminari) e dell'art. 291, primo comma del c.p.p. (nella parte  in
 cui  non  prevede  che il p.m. presenti gli elementi progressivamente
 acquisiti nella stessa fase al giudice per  le  indagini  preliminari
 dopo  l'applicazione  della misura cautelare) in relazione all'art. 3
 della Costituzione non appare manifestamente inondata;
      che la predetta questione e' altresi' rilevante poiche' la norma
 di cui all'art. 299, terzo comma del c.p.p.  non  consente  a  questo
 giudice  (che  a seguito della richiesta di sostituzione della misura
 cautelare avanzata dagli indagati  Manganaro  e  Boscarino  e'  stato
 investito  a  tal  fine  dalla cognizione del procedimento penale) di
 estendere il provvedimento di sostituzione della misura agli indagati
 Boria e Gravina, che non  hanno  avanzato  analoga  richiesta  e  nei
 confronti dei quali risultano pure attenuate le esigenze cautelari.
                               P. Q. M.
    Visto  l'art.  299, terzo comma del c.p.p. dispone la sostituzione
 della misura  della  custodia  cautelare  in  carcere  applicata  nei
 confronti  di  Boscarino  Corrado  nato  a Noto il 12 febbraio 1968 e
 Manganaro Salvatore, nato a Noto il 14 febbraio 1968  con  la  misura
 degli   arresti   domiciliari   presso  le  proprie  abitazioni  site
 rispettivamente:
      1) Giardini Naxos, via Nazionale n. 40 (Boscarino);
      2) Noto, via Rossini n. 35 (Manganaro);
    Visto l'art.  23  della  legge  11  marzo  1953,  n.  87  dichiara
 rilevante   e   non   manifestamente  infondata  la  questione  della
 legittimita' costituzionale dell'art. 299, terzo comma del  c.p.p.  e
 dell'art. 130 disp. att. del c.p.p.
    Dispone   la   trasmissione  (di  copia)  degli  atti  alla  Corte
 costituzionale.
    Ordina che a cura della  cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  al  Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al
 Presidente delle due Camere.
      Catania, addi' 20 maggio 1993
             Il giudice per le indagini preliminari: COSTA
    Depositato in Cancelleria oggi 20 maggio 1993
                  Il collaboratore di cancelleria: (firma illeggibile)
                IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   Vista la superiore ordinanza;
    ritenuto che nel dispositivo e' stato indicato  erroneamente  come
 in  contrasto  con  l'art. 3 della Costituzione l'art. 130 disp. att.
 del c.p.p. (vedi parte motiva);
                                P. Q. M.
    Dispone che l'addove nel dispositivo si legge -  e  dell'art.  130
 disp.  att.  del  c.p.p.  -  deve intendersi: - e dell'art. 291 primo
 comma c.p.p. in relazione all'art. 3 della Costituzione.
      Catania, addi' 2 giugno 1993
             Il giudice per le indagini preliminari: COSTA
    Depositato in Cancelleria oggi 2 giugno 1993
                 Il collaboratore di cancelleria: (firma illeggibile).
 93C1323