N. 774 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 ottobre 1993
N. 774 Ordinanza emessa il 21 ottobre 1993 dal pretore di Tolmezzo nel procedimento civile vertente tra Rossi Stefano e il comune di Tarvisio Circolazione stradale - Infrazioni al codice stradale previgente - Procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative - Omessa presentazione nei termini previsti del ricorso al prefetto - Conseguenze: eliminazione della fase del riesame del fatto e della valutazione della sanzione propria del prefetto - Lamentata compressione del diritto di difesa - In via subordinata: mancata previsione che nel verbale di accertamento della infrazione sia inserito l'avvertimento riguardo alla facolta' di proporre ricorso al prefetto in mancanza del quale il verbale stesso costituira' titolo esecutivo - Violazione del diritto di difesa. (D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, artt. 142, quinto comma, e 142-bis). (Cost., art. 24).(GU n.3 del 14-1-1994 )
IL PRETORE A scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza del 18 ottobre 1993, nel giudizio promosso da Rossi Stefano nei confronti del comune di Tarvisio con opposizione, ex art. 22 della legge n. 689/81 "all'ingiunzione di pagamento notificata il 18 agosto 1993 escussa con cartella esattoriale n. 257139; OSSERVA IN FATTO Con ricorso depositato in data 7 settembre 1993 il signor Rossi Stefano esponeva di aver ricevuto in data 18 agosto 1992, da un vigile urbano di Tarvisio, una contestazione relativa ad una presunta violazione all'art. 103/9 del "Vecchio codice della strada". Il verbale per la infondata contestazione, proseguiva il ricorrente, era pure viziato dal fatto di non contenere ne' l'indicazione della possibilita' di oblare la contravvenzione in forma ridotta entro sessanta giorni, ne' l'indicazione che il contravventore puo' ricorrere all'organo sovraordinato adducendo propri motivi. Concludeva affermando di voler proporre opposizione ex art. 22 della legge 689/81, avverso l'ingiunzione notificatagli con la cartella "esattoriale" in data 18 agosto 1993. Notifica ad entrambe le parti il ricorso col pedissequo decreto, all'udienza del 18 ottobre 1993 il pretore, sentite le parti si riserva di esaminare una possibile questione preliminare circa l'ellegittimita' costituzionale di alcune norme applicabili nel presente processo. IN DIRITTO La legge n. 122 del 24 marzo 1989 introdusse nel corpo dell'abrogato testo unico approvato con d.P.R. del 15 giugno 1959, n. 393 c.d. "Vecchio codice della strada" delle modifiche agli art. 142 e segg. nonche' un nuovo "art. 142/ bis". Il combinato disposto degli artt. 142, quarto comma, e 142- bis del testo novellato appare a questo pretore confliggente con la norma costituzionale dell'art. 24 della Costituzione in quanto, innovando profondamente il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative gia' disciplinato dal codice della strada e delegando con una normativa speciale alle regole del procedimento "comune" per applicazione delle sanzione amministrative disciplinato dalla legge n. 689/1981, comprime in maniera eccessiva, iniqua e non giustificabile il diritto alla tutela giudiziaria. Infatti il nuovo e speciale procedimento (ripetuto, pur dopo l'abrogazione del vecchio codice della strada e della stessa legge n. 122/1989 per la parte che interessa, in termini pressoche' identici anche nel nuovo codice della strada entrato in vigore nel 1993) ha eliminato la fase del riesame del fatto e della valutazione circa la sanzione, che era propria dell'organo sovraordinato, e' cioe' del prefetto, per il caso in cui il presunto trasgressore non inoltri, tempestivamente, un ricorso al prefetto stesso, in tal caso, infatti, non vi e' piu' l'obbligo del rapporto, per cui il prefetto non conosce gli atti e non emette alcuna ordinanza. Viene di conseguenza esclusa la possibilita' della opposizione ex art. 22 della legge n. 689/1981. L'esclusione del riesame in sede amministrativa (e della possibilita' di una riduzione della sanzione o della eventuale archiviazione) e conseguentemente della facolta' di proporre opposizione avverso l'ordinanza prefettizia avanti al pretore, comporta un ingiustificabile peggior trattamento del trasgressore di norme sulla circolazione stradale rispetto all'autore di qualsiasi altra violazione amministrativa. La compressione del diritto costituzionale alla tutela giurisdizionale e' tale da rendere impraticabile o estremamente difficoltoso il suo concreto esercizio. Oltre all'oscurita' (e si direbbe alla reticenza) del testo di legge sopra indicato, che pone seri problemi ermeneutici agli interpreti professionali e che puo' indurre il comune cittadino in un errore di diritto circa le conseguenze del mancato ricorso al prefetto, e' altresi' rilevante la mancanza, nello stesso testo, dell'enunciazione di un obbligo da parte dell'organo accertatore, di avvertire, nel verbale, della facolta' di ricorrere al prefetto e delle conseguenze (esecutivita' dell'atto per una somma pari alla meta' del massimo edittale). La opportunita', quanto meno, di tale avvertimento emerge anche dal rapporto fra la normativa in esame e la norma dettata dall'art. 3, ultimo comma della legge del 7 agosto 1990, n. 241, che disciplina in generale il procedimento amministrativo nell'ottica della trasparenza dell'attivita' amministrativa e dell'effettiva tutela del cittadino rispetto agli abusi dell'autorita'. Non appare fuori luogo richiamare altresi' la norma che disciplina il contenuto del decreto ingiuntivo (art. 641 del c.p.c.) con un esplicito riguardo alla necessaria informazione alla parte ingiunta circa il termine per l'opposizione e l'esecutivita' del provvedimento. E' appena il caso di osservare che, come e' stato statuito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 32 del 26 febbraio 1970, l'ordinanza di cui agli artt. 8 e 9 della abrogata legge n. 317/67 (corrispondente alla ordinanza di cui all'art. 18 della legge n. 689/1989) essendo un atto dovuto e non discrezionale incide su di un diritto soggettivo patrimoniale e non su di un interesse legittimo, per cui e' coerente coi principi in materia di tutela giurisdizionale l'attribuzione della competenza all'a.g.o. La stessa natura ed efficacia deve essere riconosciuta al verbale che non sia stato oggetto di ricorso amministrativo. Quanto alla rilevanza della questione sollevata, osserva questo pretore che ove la Corte accolga l'eccezione, dichiarando illegittima la norma impugnata, diverebbero nulle la cartella "esattoriale" (in quanto emessa senza titolo esecutivo) e eventualmente (nel caso di integrale accoglimento della eccezione) anche lo stesso verbale. Il processo assumerebbe un altro corso, potendo o continuare per l'accertamento della illegittimita' della pretesa esecutiva della p.a. o estinguersi per rinuncia delle parti al giudizio. Il ricorrente, ad ogni modo, sarebbe riammesso alla tutela giudiziaria dopo la emissione della ordinanza ingiunzione da parte del prefetto. Infine, sembra evidente che le norme impugnate pur essendo state abrogate dal nuovo "Codice della strada" possono essere oggetto del giudizio della Corte trattandosi di norme procedimentali e processuali tuttora applicabili nella presente causa.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara d'ufficio, per le ragioni esposte sopra, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale in relazione all'art. 24 della Costituzione, degli artt. 142, quinto comma e 142- bis del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (testo unico delle norme sulla circolazione stradale) nel testo risultante dopo la novella di cui alla legge n. 122 del 24 marzo 1989. Dichiara in subordine rilevante e non manifestamente infondata la questione della legittimita' costituzionale, in relazione all'art. 24 della Costituzione, dell'art. 142 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo novellato dalla legge 24 marzo 1989 n. 122, nella parte in cui non prevede che nel verbale di accertamento della violazione debba essere inserito l'avvertimento per il trasgressore circa la facolta' di proporre ricorso al prefetto nel termine di sessanta giorni dall'accertamento o dalla notificazione delle violazioni, da presentarsi allo stesso ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, che, in mancanza del ricorso o del pagamento, il verbale costituira' titolo esecutivo per la somma pari alla meta' del massimo edittale, e che in tal caso non vi sara' trasmissione degli atti al prefetto e non sara' possibile proporre opposizione avanti al pre- tore; Sospende il giudizio; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione sulle questioni sollevate; Ordina che, che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga notificata alla parti, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Tolmezzo, addi' 21 ottobre 1993 Il pretore: TAMMARO 93C1325