N. 774 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 ottobre 1993

                                N. 774
 Ordinanza  emessa  il  21  ottobre  1993  dal pretore di Tolmezzo nel
 procedimento civile  vertente  tra  Rossi  Stefano  e  il  comune  di
 Tarvisio
 Circolazione stradale - Infrazioni al codice stradale previgente -
    Procedimento  per  l'applicazione  delle sanzioni amministrative -
    Omessa presentazione nei termini previsti del ricorso al  prefetto
    -  Conseguenze:  eliminazione  della  fase del riesame del fatto e
    della valutazione della sanzione propria del prefetto -  Lamentata
    compressione  del  diritto di difesa - In via subordinata: mancata
    previsione che nel verbale di accertamento  della  infrazione  sia
    inserito l'avvertimento riguardo alla facolta' di proporre ricorso
    al  prefetto  in  mancanza del quale il verbale stesso costituira'
    titolo esecutivo - Violazione del diritto di difesa.
 (D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, artt. 142, quinto comma, e 142-bis).
 (Cost., art. 24).
(GU n.3 del 14-1-1994 )
                              IL PRETORE
    A scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza  del  18
 ottobre  1993,  nel  giudizio promosso da Rossi Stefano nei confronti
 del comune di Tarvisio con opposizione, ex art.  22  della  legge  n.
 689/81  "all'ingiunzione  di  pagamento  notificata il 18 agosto 1993
 escussa con cartella esattoriale n. 257139;
                           OSSERVA IN FATTO
    Con ricorso depositato in data 7 settembre 1993  il  signor  Rossi
 Stefano  esponeva  di  aver  ricevuto  in  data 18 agosto 1992, da un
 vigile urbano di Tarvisio, una contestazione relativa ad una presunta
 violazione all'art. 103/9 del "Vecchio codice della strada".
    Il  verbale  per  la  infondata   contestazione,   proseguiva   il
 ricorrente,   era  pure  viziato  dal  fatto  di  non  contenere  ne'
 l'indicazione della possibilita'  di  oblare  la  contravvenzione  in
 forma  ridotta  entro  sessanta  giorni,  ne'  l'indicazione  che  il
 contravventore  puo'  ricorrere  all'organo  sovraordinato  adducendo
 propri motivi.
    Concludeva  affermando  di  voler  proporre opposizione ex art. 22
 della  legge  689/81,  avverso  l'ingiunzione  notificatagli  con  la
 cartella "esattoriale" in data 18 agosto 1993.
    Notifica  ad  entrambe le parti il ricorso col pedissequo decreto,
 all'udienza del 18 ottobre 1993  il  pretore,  sentite  le  parti  si
 riserva  di  esaminare  una  possibile  questione  preliminare  circa
 l'ellegittimita'  costituzionale  di  alcune  norme  applicabili  nel
 presente processo.
                              IN DIRITTO
    La   legge   n.  122  del  24  marzo  1989  introdusse  nel  corpo
 dell'abrogato testo unico approvato con d.P.R. del 15 giugno 1959, n.
 393 c.d. "Vecchio codice della strada" delle modifiche agli art.  142
 e segg. nonche' un nuovo "art. 142/ bis". Il combinato disposto degli
 artt.  142,  quarto  comma,  e  142- bis del testo novellato appare a
 questo pretore confliggente con la norma costituzionale dell'art.  24
 della Costituzione in quanto, innovando profondamente il procedimento
 per  l'applicazione  delle  sanzioni amministrative gia' disciplinato
 dal codice della strada e delegando con una normativa  speciale  alle
 regole  del  procedimento  "comune"  per  applicazione delle sanzione
 amministrative disciplinato dalla  legge  n.  689/1981,  comprime  in
 maniera eccessiva, iniqua e non giustificabile il diritto alla tutela
 giudiziaria.
    Infatti  il  nuovo  e  speciale  procedimento  (ripetuto, pur dopo
 l'abrogazione del vecchio codice della strada e della stessa legge n.
 122/1989 per la parte che interessa, in termini  pressoche'  identici
 anche  nel  nuovo  codice della strada entrato in vigore nel 1993) ha
 eliminato la fase del riesame del fatto e della valutazione circa  la
 sanzione,  che  era  propria  dell'organo sovraordinato, e' cioe' del
 prefetto, per il caso in cui il presunto  trasgressore  non  inoltri,
 tempestivamente, un ricorso al prefetto stesso, in tal caso, infatti,
 non  vi  e'  piu'  l'obbligo  del  rapporto,  per cui il prefetto non
 conosce gli atti e non emette alcuna ordinanza.
    Viene di conseguenza esclusa la possibilita' della opposizione  ex
 art. 22 della legge n. 689/1981.
    L'esclusione   del   riesame   in  sede  amministrativa  (e  della
 possibilita' di  una  riduzione  della  sanzione  o  della  eventuale
 archiviazione)   e   conseguentemente   della  facolta'  di  proporre
 opposizione  avverso  l'ordinanza  prefettizia  avanti  al   pretore,
 comporta  un ingiustificabile peggior trattamento del trasgressore di
 norme sulla circolazione stradale rispetto  all'autore  di  qualsiasi
 altra violazione amministrativa.
    La   compressione   del   diritto   costituzionale   alla   tutela
 giurisdizionale e'  tale  da  rendere  impraticabile  o  estremamente
 difficoltoso il suo concreto esercizio.
    Oltre  all'oscurita'  (e  si  direbbe alla reticenza) del testo di
 legge  sopra  indicato,  che  pone  seri  problemi  ermeneutici  agli
 interpreti professionali e che puo' indurre il comune cittadino in un
 errore  di  diritto  circa  le  conseguenze  del  mancato  ricorso al
 prefetto, e' altresi' rilevante  la  mancanza,  nello  stesso  testo,
 dell'enunciazione  di un obbligo da parte dell'organo accertatore, di
 avvertire, nel verbale, della facolta' di  ricorrere  al  prefetto  e
 delle  conseguenze  (esecutivita'  dell'atto  per una somma pari alla
 meta' del massimo edittale). La opportunita', quanto  meno,  di  tale
 avvertimento emerge anche dal rapporto fra la normativa in esame e la
 norma  dettata  dall'art.  3,  ultimo  comma della legge del 7 agosto
 1990,  n.  241,  che   disciplina   in   generale   il   procedimento
 amministrativo    nell'ottica    della   trasparenza   dell'attivita'
 amministrativa e dell'effettiva tutela del  cittadino  rispetto  agli
 abusi  dell'autorita'.  Non appare fuori luogo richiamare altresi' la
 norma che disciplina il contenuto del decreto  ingiuntivo  (art.  641
 del  c.p.c.)  con  un esplicito riguardo alla necessaria informazione
 alla  parte  ingiunta  circa   il   termine   per   l'opposizione   e
 l'esecutivita' del provvedimento.
    E'  appena  il caso di osservare che, come e' stato statuito dalla
 Corte costituzionale  con  sentenza  n.  32  del  26  febbraio  1970,
 l'ordinanza  di  cui  agli artt. 8 e 9 della abrogata legge n. 317/67
 (corrispondente alla ordinanza di cui  all'art.  18  della  legge  n.
 689/1989)  essendo un atto dovuto e non discrezionale incide su di un
 diritto soggettivo patrimoniale e non su di un  interesse  legittimo,
 per cui e' coerente coi principi in materia di tutela giurisdizionale
 l'attribuzione della competenza all'a.g.o.
    La  stessa natura ed efficacia deve essere riconosciuta al verbale
 che non sia stato oggetto di ricorso amministrativo.
    Quanto alla rilevanza della questione  sollevata,  osserva  questo
 pretore che ove la Corte accolga l'eccezione, dichiarando illegittima
 la  norma  impugnata, diverebbero nulle la cartella "esattoriale" (in
 quanto emessa senza titolo esecutivo) e eventualmente  (nel  caso  di
 integrale accoglimento della eccezione) anche lo stesso verbale.
    Il  processo  assumerebbe un altro corso, potendo o continuare per
 l'accertamento della illegittimita'  della  pretesa  esecutiva  della
 p.a. o estinguersi per rinuncia delle parti al giudizio.
    Il  ricorrente,  ad  ogni  modo,  sarebbe  riammesso  alla  tutela
 giudiziaria dopo la emissione della ordinanza  ingiunzione  da  parte
 del prefetto.
    Infine,  sembra  evidente che le norme impugnate pur essendo state
 abrogate dal nuovo "Codice della strada" possono essere  oggetto  del
 giudizio   della   Corte   trattandosi   di  norme  procedimentali  e
 processuali tuttora applicabili nella presente causa.
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara d'ufficio, per le ragioni esposte sopra, rilevante e  non
 manifestamente  infondata la questione di legittimita' costituzionale
 in relazione all'art. 24 della Costituzione, degli artt. 142,  quinto
 comma e 142- bis del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (testo unico delle
 norme  sulla  circolazione  stradale)  nel  testo  risultante dopo la
 novella di cui alla legge n. 122 del 24 marzo 1989.
    Dichiara in subordine rilevante e non manifestamente infondata  la
 questione della legittimita' costituzionale, in relazione all'art. 24
 della  Costituzione, dell'art. 142 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393,
 nel testo novellato dalla legge 24 marzo 1989 n. 122, nella parte  in
 cui  non  prevede  che  nel  verbale di accertamento della violazione
 debba essere inserito l'avvertimento per  il  trasgressore  circa  la
 facolta'  di  proporre  ricorso  al  prefetto nel termine di sessanta
 giorni dall'accertamento o dalla notificazione delle  violazioni,  da
 presentarsi  allo  stesso  ufficio  o comando cui appartiene l'organo
 accertatore, che, in mancanza del ricorso o del pagamento, il verbale
 costituira' titolo esecutivo per la somma pari alla meta' del massimo
 edittale, e che in tal caso non vi sara' trasmissione degli  atti  al
 prefetto  e  non  sara' possibile proporre opposizione avanti al pre-
 tore;
    Sospende il giudizio;
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte  costituzionale  per
 la decisione sulle questioni sollevate;
    Ordina  che,  che  a  cura della cancelleria la presente ordinanza
 venga notificata alla parti, nonche' al Presidente del Consiglio  dei
 Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Tolmezzo, addi' 21 ottobre 1993
                          Il pretore: TAMMARO

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