N. 476 SENTENZA 22 - 30 dicembre 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Impiego  pubblico  -  Dipendenti uu.ss.ll. - Tabella di equiparazione
 delle qualifiche e dei livelli funzionali del personale da inquadrare
 nei ruoli nominativi regionali - Personale proveniente da altri  enti
 -  Psicologi  - Inconferente richiamo alla sentenza n. 331/1992 della
 Corte - Non fondatezza.
 
 (D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, all. 2)
 
(GU n.1 del 5-1-1994 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
    BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof.
    Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano  VASSALLI,  prof.
    Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nei  giudizi di legittimita' costituzionale dell'allegato 2 al d.P.R.
 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle  unita'
 sanitarie  locali), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 25 novembre
 1992 dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia  Romagna  sui
 ricorsi  proposti  da  Falzoni  Maria Cristina e Lami Laura contro la
 Regione Emilia Romagna ed altra,  iscritte  ai  nn.  210  e  211  del
 registro  ordinanze  1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1993;
    Udito nella camera di consiglio del 20  ottobre  1993  il  Giudice
 relatore Ugo Spagnoli;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Maria  Cristina  Falzoni  e  Laura  Lami,  gia'  dipendenti
 dell'E.N.P.I. con qualifica di collaboratore tecnico,  hanno  chiesto
 al  Tribunale  amministrativo  regionale dell'Emilia Romagna, con due
 distinti ricorsi,  l'annullamento  delle  deliberazioni  con  cui  la
 Giunta  regionale  le aveva inquadrate nel ruolo nominativo regionale
 del personale addetto al  servizio  sanitario  nazionale  attribuendo
 loro  la  qualifica  di  psicologo  collaboratore, anziche' quella di
 psicologo coadiutore da esse pretesa.
    Il Tribunale adi'to, rilevato che le ricorrenti non possedevano il
 requisito dell'anzianita' minima di  dieci  anni  nel  ruolo  tecnico
 dell'amministrazione  di provenienza, previsto nella tabella relativa
 a biologi, chimici, fisici  e  psicologi  riportata  nell'allegato  2
 (Equiparazione   delle   qualifiche  e  dei  livelli  funzionali  del
 personale da inquadrare nei ruoli nominativi regionali) del d.P.R. 20
 dicembre 1979 n. 761 (Stato  giuridico  del  personale  delle  unita'
 sanitarie   locali),   ha   sollevato   questione   di   legittimita'
 costituzionale  di tale normativa, per contrasto con gli articoli 3 e
 97 della Costituzione.
    Il requisito dell'anzianita'  minima  ai  fini  dell'inquadramento
 nella  qualifica di psicologo coadiutore - osserva il giudice a quo -
 e' richiesto dalla disposizione impugnata soltanto per gli  psicologi
 provenienti   dal  parastato  ed  inquadrati  nella  prima  qualifica
 professionale o nel ruolo tecnico, mentre nessuna  anzianita'  minima
 e'  prescritta  per  il  personale  delle regioni e degli enti locali
 inquadrato in livelli professionali ritenuti equivalenti.
    Tale previsione di un requisito diverso e piu' rigoroso appare  al
 giudice  a  quo  arbitraria  e  discriminatoria e quindi in contrasto
 "oltre che con i principi ispiratori  della  delega  contenuta  nella
 legge di riforma sanitaria 23 dicembre 1978 n. 833 (articoli 47 e 67)
 e  con  quelli di cui alla legge quadro del pubblico impiego 29 marzo
 1983 n. 93 (articoli 4, 17 e segg.), principalmente e sopratutto  con
 i  principi di eguaglianza di cui all'articolo 3 e di imparzialita' e
 di buon andamento di cui all'articolo 97 della Costituzione".
    Al riguardo, l'ordinanza di rimessione  afferma  l'analogia  della
 questione  prospettata  con  quella  decisa  dalla sentenza di questa
 Corte n.  331  del  1992,  che  avrebbe  dichiarato  l'illegittimita'
 costituzionale  della  medesima normativa nella parte in cui, ai fini
 dell'inquadramento nella posizione funzionale di psicologo coadiutore
 degli psicologi appartenenti al ruolo tecnico degli enti di cui  alla
 legge n. 70 del 1975, richiedeva che gli stessi fossero preposti alla
 direzione di strutture organizzative da almeno un anno.
    2.  - Nel giudizio davanti alla Corte non vi e' stata costituzione
 delle  parti,  ne'  intervento  del  Presidente  del  Consiglio   dei
 ministri.
                        Considerato in diritto
    1.  -  Le  due ordinanze sono di identico oggetto e tenore onde e'
 opportuna  la   riunione   dei   relativi   giudizi.   Il   Tribunale
 amministrativo  regionale  dell'Emilia  Romagna  chiede alla Corte di
 esaminare se  contrasti  con  il  principio  di  uguaglianza  di  cui
 all'articolo  3  e  con il principio di buon andamento della pubblica
 amministrazione  di  cui  all'articolo  97  della  Costituzione   una
 disposizione contenuta nella tabella che stabilisce la "equiparazione
 delle qualifiche e dei livelli funzionali del personale da inquadrare
 nei ruoli nominativi regionali", riportata nell'allegato 2 del d.P.R.
 20  dicembre  1979 n. 761 (Stato giuridico del personale delle unita'
 sanitarie locali) e  che,  a  norma  dell'articolo  64  del  medesimo
 d.P.R.,  determina l'inquadramento nei ruoli nominativi regionali del
 personale proveniente dagli  enti  e  dalle  amministrazioni  le  cui
 funzioni  sono  state  trasferite  alle  unita'  sanitarie locali. La
 disposizione impugnata  e',  in  particolare,  quella  che,  ai  fini
 dell'inquadramento  nella  qualifica  di psicologo coadiutore (che e'
 qualifica intermedia tra quella di psicologo dirigente  e  quella  di
 psicologo  collaboratore),  prescrive  un'anzianita'  di  servizio di
 almeno dieci anni per gli psicologi provenienti dal parastato ed  ivi
 inquadrati  nella  prima  qualifica professionale o nel ruolo tecnico
 con  la  qualifica  di  collaboratore  tecnico.   Tale   disposizione
 determinerebbe  una ingiustificata disparita' di trattamento rispetto
 agli psicologi provenienti dalle  amministrazioni  regionali  ed  ivi
 inquadrati nell'ottavo o nel settimo livello, in quanto, per costoro,
 nessun requisito collegato all'anzianita' di servizio e' richiesto ai
 fini dell'attribuzione della qualifica di psicologo coadiutore.
    2. - La questione non e' fondata.
    Il giudice a quo richiama, a fondamento della propria denunzia, la
 sentenza  di  questa  Corte  n.  331 del 1992, che avrebbe dichiarato
 l'illegittimita' costituzionale della medesima normativa, nella parte
 in cui, ai fini  dell'inquadramento  nella  posizione  funzionale  di
 psicologo  coadiutore  degli  psicologi appartenenti al ruolo tecnico
 degli enti di cui alla legge n.  70  del  1975,  richiedeva  che  gli
 stessi,  oltre  ad  avere  un'anzianita'  di servizio di almeno dieci
 anni, fossero preposti alla direzione di strutture  organizzative  da
 almeno  un  anno.  In  tale  pronunzia, la Corte limito' il vaglio di
 costituzionalita' al requisito rappresentato dall'esercizio da  oltre
 un  anno  della  direzione  di una unita' organizzativa, in quanto la
 legittimita'  della  prescrizione  di   un'anzianita'   di   servizio
 ultradecennale  era  questione che non aveva rilevanza nel giudizio a
 quo. Ma la ratio decidendi della sentenza - osserva il giudice a  quo
 -  non  poteva  che  portare alla caducazione anche di questo secondo
 requisito,   poiche'   anch'esso   faceva   si'    che,    ai    fini
 dell'inquadramento    nella   posizione   funzionale   di   psicologo
 coadiutore, qualifiche sostanzialmente omogenee  ed  equivalenti  sul
 piano  professionale  fossero  assoggettate ad una disciplina diversa
 soltanto in ragione della diversita' degli enti di provenienza.
    Il giudice remittente appare non tener conto di quali siano  stati
 i  termini  effettivi  della  pronunzia di questa Corte. La questione
 esaminata  e  decisa  con  la  sentenza  n.  331  del  1992,  invero,
 riguardava  non  gia',  come  nel  caso  in  esame, gli psicologi del
 parastato con qualifica di collaboratore tecnico, bensi'  coloro  che
 avessero   quella   specifica   qualifica  di  collaboratore  tecnico
 coordinatore che era stata introdotta dal d.P.R.  n.  509  del  1979,
 proprio  come  qualifica superiore rispetto a quella di collaboratore
 tecnico. E la pronunzia e' fondata, appunto,  sull'esame  comparativo
 dei  connotati di professionalita' propri di tale specifica qualifica
 - in raffronto a quelli propri del settimo livello degli enti  locali
 -   quali   risultavano,   sul   piano   normativo,   dalle  relative
 "declaratorie",  dai  requisiti  di   accesso,   dalla   collocazione
 nell'ambito delle rispettive classificazioni.
    L'ordinanza  di  rimessione,  invece,  non  solo  omette qualunque
 accenno ad un simile esame  comparativo,  ma  implica  indirettamente
 l'assunzione  di  una  equivalenza  di contenuti professionali tra la
 qualifica di psicologo collaboratore tecnico e  quella  di  psicologo
 collaboratore  tecnico  coordinatore, il che - lungi dall'uniformarsi
 alla ratio decidendi della richiamata sentenza n. 331 del 1992  -  si
 porrebbe con essa in palese contraddizione.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti   i   giudizi,   dichiara   non  fondata  la  questione  di
 legittimita' costituzionale della  tabella  di  "Equiparazione  delle
 qualifiche  e  dei livelli funzionali del personale da inquadrare nei
 ruoli nominativi regionali" riportata nell'allegato 2 del  d.P.R.  20
 dicembre  1979,  n.  761  (Stato giuridico del personale delle unita'
 sanitarie locali), sollevata dal Tribunale  amministrativo  regionale
 dell'Emilia   Romagna   con  due  ordinanze  del  25  novembre  1992,
 limitatamente alle disposizioni riguardanti gli psicologi provenienti
 dagli Enti locali ed ivi inquadrati con la qualifica di collaboratore
 tecnico.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                        Il redattore: SPAGNOLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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