N. 482 ORDINANZA 22 - 30 dicembre 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo penale - G.I.P.  -  Udienza  preliminare  -  Evidenza  della
 responsabilita' dell'imputato - Non consentita immediata declaratoria
 con  sentenza,  del  difetto  totale di imputabilita' gia' risultante
 dagli atti - Riferimento al giudicato di incostituzionalita'  di  cui
 alla  sentenza n. 41/1993 della Corte - Palese erroneita' del rilievo
 circa la possibile sospensione del  processo  a  tempo  indefinito  -
 Manifesta infondatezza.
 
 (C.P.P., art. 129).
 
 (Cost., artt. 3 e 101)
 
(GU n.1 del 5-1-1994 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
    CAIANIELLO avv. Mauro  FERRI,  prof.  Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo
    CHELI,  dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI prof. Cesare
    MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 129 del  codice
 di  procedura  penale, promosso con ordinanza emessa il 15 marzo 1993
 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di  Lucca
 nel  procedimento penale a carico di Espinoza Gustavo, iscritta al n.
 335 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1993.
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 3 novembre 1993 il Giudice
 Mauro Ferri;
    Ritenuto che il Giudice per  le  indagini  preliminari  presso  il
 Tribunale   di   Lucca   ha   sollevato   questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 129 del codice di  procedura  penale  "nella
 parte  in  cui  pur nell'evidenza della responsabilita' dell'imputato
 non consente di dichiararne immediatamente con  sentenza  il  difetto
 totale di imputabilita' che gia' risulti dagli atti";
      che, ad avviso del remittente, per effetto della sent. n. 41 del
 1993   di   questa   Corte   (che   ha   dichiarato  l'illegittimita'
 costituzionale dell'art. 425, primo comma, del  codice  di  procedura
 penale,  nella  parte  in  cui  stabilisce  che  il giudice pronuncia
 sentenza di  non  luogo  a  procedere  quando  risulta  evidente  che
 l'imputato  e' persona non imputabile) diviene dubbia la legittimita'
 costituzionale dell'art. 129  del  codice  di  procedura  penale,  in
 riferimento agli artt. 3 e 101 della costituzione;
      che,   in   relazione   al   primo   degli   indicati  parametri
 costituzionali,  viene  lamentata  una  disparita'   di   trattamento
 rispetto  ad  altre  situazioni  contemplate dalla medesima norma (ad
 esempio nel caso dell'operativita' di  una  scriminante);  disparita'
 risolventesi,  altresi',  in  una  ingiustificata  limitazione  della
 funzione  giurisdizionale   contrastante   con   l'art.   101   della
 Costituzione,  in quanto l'udienza preliminare "si esaurirebbe in uno
 scontato meccanismo di devoluzione della regiudicanda privo  di  ogni
 contenuto concreto di giurisdizionalita'";
      che  nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
 concludendo  per  l'inammissibilita'  o  comunque  per l'infondatezza
 della questione.
    Considerato che la questione sollevata dal  giudice  a  quo  tende
 palesemente  a  riprodurre,  nell'ambito  dell'art. 129 del codice di
 procedura penale, la medesima  regola  di  giudizio  gia'  dichiarata
 illegittima  dalla  sentenza  n.  41  del  1993  di  questa  Corte in
 relazione all'art. 425 del codice di  procedura  penale,  (norma  che
 costituisce  appunto  specificazione  -  nell'udienza  preliminare  -
 dell'obbligo dell'immediata declaratoria di determinate cause di  non
 punibilita' previsto in via generale dall'art. 129);
      che,  pertanto, rimanendo identici i termini della questione (al
 di la' delle peculiarita' di ogni caso di  specie)  occorre  ribadire
 che  nell'udienza preliminare non esistono "prove", ne' significativo
 accertamento dei fatti (cfr. sentt. n. 41 del 1993 e n. 431 del 1990)
 e che, proprio in previsione della possibile applicazione  di  misure
 di  sicurezza,  assume  maggior  rilevo  l'esigenza  di  garantire la
 completezza  del  diritto  di   difesa;   esigenza   certamente   non
 bilanciabile da contrapposti motivi di economia processuale;
      che,  inoltre,  palesemente  erroneo risulta il rilievo circa la
 possibile sospensione del processo a tempo indefinito in applicazione
 degli artt. 70, 71 e 72 del codice di  procedura  penale,  in  quanto
 dette  norme  disciplinano la diversa ipotesi dell'infermita' mentale
 dell'imputato sopravvenuta al fatto;
      che le argomentazioni sopra svolte  valgono  ad  escludere  ogni
 contrasto   della   norma   impugnata  anche  con  l'art.  101  della
 Costituzione e che, pertanto, la questione sollevata dal giudice  per
 le  indagini  preliminari  presso  il  Tribunale di Lucca deve essere
 dichiarata manifestamente infondata.
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara la manifesta infondatezza della questione di  legittimita'
 costituzionale   dell'art.   129  del  codice  di  procedura  penale,
 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 101  della  Costituzione  dal
 G.I.P. presso il Tribunale di Lucca con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                          Il redattore: FERRI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C1341