N. 486 ORDINANZA 22 - 30 dicembre 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo penale - Giudice di appello - Pronuncia di annullamento  per
 incopetenza  per  materia  -  Restituzione  degli  atti al competente
 giudice del dibattimento di primo grado - Richiamo alla  sentenza  di
 illegittimita'     costituzionale    n.    214/1993    -    Manifesta
 inammissibilita'.
 
 (C.P.P., art. 24, primo comma).
 
 (Cost., artt. 3, 24 e 25)
 
(GU n.1 del 5-1-1994 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
    BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof.  Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo
    CHELI,  dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare
    MIRABELLI, avv. Massimo VARI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  24,  primo
 comma,  del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
 il 19 marzo 1993 dal Tribunale di Macerata nel procedimento penale  a
 carico di Melatini Leonardo ed altri, iscritta al n. 362 del registro
 ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1993;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 17 novembre 1993 il Giudice
 relatore Francesco Guizzi;
    Ritenuto che il Tribunale di Macerata, con ordinanza del 19  marzo
 1993,  ha  sollevato,  in  relazione  agli  artt.  3,  24  e 25 della
 Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art.  24,
 primo  comma,  del  codice  di  procedura  penale, nella parte in cui
 prevede che il giudice  di  appello,  quando  pronuncia  sentenza  di
 annullamento  per  incompetenza  per  materia, ordini la restituzione
 degli atti al competente giudice del dibattimento di primo grado;
    Considerato che questa Corte, con sentenza n.  214  del  1993,  ha
 dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 24, primo comma,
 del  codice  di  procedura  penale "nella parte in cui dispone che, a
 seguito  dell'annullamento  della  sentenza  di   primo   grado   per
 incompetenza  per  materia,  gli  atti  siano  trasmessi  al  giudice
 ritenuto   competente   anziche'   al   pubblico   ministero   presso
 quest'ultimo";
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 24, primo comma, del codice  di
 procedura  penale, gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo con
 sentenza n. 214 del 1993 "nella parte in cui dispone che,  a  seguito
 dell'annullamento  della sentenza di primo grado per incompetenza per
 materia, gli atti siano  trasmessi  al  giudice  ritenuto  competente
 anziche'  al  pubblico  ministero presso quest'ultimo", sollevata, in
 riferimento  agli  articoli  3,  24  e  25  della  Costituzione,  dal
 Tribunale di Macerata con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                         Il redattore: GUIZZI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C1345