N. 487 ORDINANZA 22 - 30 dicembre 1993
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Giudice del dibattimento - Dichiarazione d'incompetenza - Trasmissione degli atti al giudice competente anziche' al p.m. presso quest'ultimo - Norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 76/1993) - Manifesta inammissibilita'. (C.P.P., art. 23, primo comma). (Cost., artt. 3 e 24)(GU n.1 del 5-1-1994 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 23, primo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 19 marzo 1993 dal Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di De Palma Luigi ed altro, iscritta al n. 423 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1993; Udito nella camera di consiglio del 17 novembre 1993 il Giudice relatore Francesco Guizzi; Ritenuto che il Tribunale di Torino, con ordinanza del 19 marzo 1993, ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23, primo comma del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che il giudice del dibattimento, quando dichiara la propria incompetenza, ordini la trasmissione degli atti al giudice competente; Considerato che questa Corte, con sentenza n. 76 del 1993, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 23, primo comma, del codice di procedura penale "nella parte in cui dispone che, quando il giudice del dibattimento dichiara con sentenza la propria incompetenza per materia, ordina la trasmissione degli atti al giudice competente anziche' al pubblico ministero presso quest'ultimo"; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23, primo comma del codice di procedura penale, gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 76 del 1993 "nella parte in cui dispone che, quando il giudice del dibattimento dichiara con sentenza la propria incompetenza per materia, ordina la trasmissione degli atti al giudice competente anziche' al pubblico ministero presso quest'ultimo", sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: GUIZZI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 93C1346