N. 487 ORDINANZA 22 - 30 dicembre 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo   penale   -   Giudice   del  dibattimento  -  Dichiarazione
 d'incompetenza  -  Trasmissione  degli  atti  al  giudice  competente
 anziche'   al  p.m.  presso  quest'ultimo  -  Norma  gia'  dichiarata
 costituzionalmente illegittima  (sentenza  n.  76/1993)  -  Manifesta
 inammissibilita'.
 
 (C.P.P., art. 23, primo comma).
 
 (Cost., artt. 3 e 24)
 
(GU n.1 del 5-1-1994 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
    BALDASSARRE,  avv.  Mauro  FERRI,  prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo
    CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof.  Cesare
    MIRABELLI, avv. Massimo VARI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  23, primo
 comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza  emessa
 il  19  marzo  1993 dal Tribunale di Torino nel procedimento penale a
 carico di De Palma Luigi ed altro, iscritta al n.  423  del  registro
 ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1993;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 17 novembre 1993 il Giudice
 relatore Francesco Guizzi;
    Ritenuto che il Tribunale di Torino, con ordinanza  del  19  marzo
 1993,   ha   sollevato,   in  relazione  agli  artt.  3  e  24  della
 Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art.  23,
 primo  comma  del  codice  di  procedura  penale,  nella parte in cui
 prevede che il giudice del dibattimento, quando dichiara  la  propria
 incompetenza,   ordini   la   trasmissione   degli  atti  al  giudice
 competente;
    Considerato che questa Corte, con sentenza  n.  76  del  1993,  ha
 dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 23, primo comma,
 del  codice  di  procedura  penale  "nella  parte in cui dispone che,
 quando il giudice del dibattimento dichiara con sentenza  la  propria
 incompetenza  per  materia,  ordina  la  trasmissione  degli  atti al
 giudice   competente   anziche'   al   pubblico   ministero    presso
 quest'ultimo";
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 23, primo comma del codice di
 procedura penale, gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo  con
 sentenza  n.  76  del 1993 "nella parte in cui dispone che, quando il
 giudice  del  dibattimento   dichiara   con   sentenza   la   propria
 incompetenza  per  materia,  ordina  la  trasmissione  degli  atti al
 giudice   competente   anziche'   al   pubblico   ministero    presso
 quest'ultimo",  sollevata,  in riferimento agli articoli 3 e 24 della
 Costituzione, dal Tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                         Il redattore: GUIZZI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C1346