N. 488 ORDINANZA 22 - 30 dicembre 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Fallimento   -   Curatore   fallimentare  -  Compenso  -  Mancanza  o
 insufficienza  di  attivo  -  Attribuzione  a  carico  dell'erario  -
 Richiamo  alla giurisprudenza della Corte (v. sentenze n.  302/1985 e
 41/1977) - Trattamento differenziato rispetto ad altri incaricati del
 giudice e  liberi  professionisti  -  Ragionevole  giustificazione  -
 Manifesta infondatezza.
 
 (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 91).
 
 (Cost., artt. 3 e 97, primo comma)
 
(GU n.1 del 5-1-1994 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
    BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.
    Luigi MENGONI, prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,  prof.
    Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI,
    prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 91 del r.d. 16
 marzo 1942, n.  267  (legge  fallimentare),  promosso  con  ordinanza
 emessa  il  27  aprile  1993  dal  Tribunale  di Pinerolo sul ricorso
 proposto da Borgarello Marcello, iscritta al
 n. 357 del  registro  ordinanze  1993  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  28, prima serie speciale, dell'anno
 1993;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 1  dicembre  1993  il  Giudice
 relatore Renato Granata;
    Ritenuto  che  il  tribunale  di  Pinerolo - adito con ricorso dal
 curatore  fallimentare   Borgarello   Marcello   in   una   procedura
 fallimentare  con  totale  mancanza  di  attivo per il rimborso delle
 spese di procedura da lui anticipate e la liquidazione  del  compenso
 spettantegli  - ha sollevato questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 91 R.D. 16 marzo 1942 n.  267  (legge  fallimentare)  nella
 parte  in  cui  non prevede che il compenso del curatore fallimentare
 sia posto a carico dell'Erario in caso di mancanza o di insufficienza
 di attivo, atteso che nelle  procedure  fallimentari  l'anticipazione
 delle  spese  da parte dell'Erario deve avvenire secondo le modalita'
 stabilite per il gratuito patrocinio  e  quindi  con  esclusione  del
 compenso spettante al curatore fallimentare;
      che  in  particolare  il  tribunale  rimettente  ritiene violato
 l'art. 97, comma 1, Cost. per la negativa incidenza sul funzionamento
 dell'amministrazione della  giustizia,  mentre  il  canone  del  buon
 andamento  dell'amministrazione imporrebbe che l'incarico di curatore
 fallimentare  venga  conferito  alle  persone  ritenute  maggiormente
 idonee  al  loro  assolvimento,  senza che la previsione di non poter
 avere alcun compenso per  la  mancanza  di  attivo  induca  alla  non
 accettazione  della  nomina  e  che,  in casi limite, sia addirittura
 impossibile reperire una persona che accetti tale nomina;
      che e'  altresi'  violato  l'art.  3  Cost.  per  ingiustificata
 disparita'   di  trattamento  (oltre  che  nell'ambito  della  stessa
 categoria di curatori fallimentari, anche) rispetto ai procuratori ed
 avvocati, per i quali e' prevista l'anticipazione  degli  onorari  da
 parte dell'erario nelle cause riguardanti persone ammesse al gratuito
 patrocinio;
      che  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo
 che la questione sia dichiarata non fondata;
    Considerato che non  e'  leso  il  principio  del  buon  andamento
 dell'amministrazione   (art.   97   Cost.)   riferito  specificamente
 all'amministrazione della giustizia per l'assorbente ragione che sono
 ben note all'ordinamento giuridico fattispecie di incarichi del tutto
 gratuiti, che - oltre a non confliggere con il principio di legalita'
 della imposizione di prestazione patrimoniale, come gia' questa Corte
 (sent. n. 302/85) ha avuto modo di affermare con riferimento  proprio
 alla  nomina  di  curatore  fallimentare  in una procedura chiusa con
 insufficienza o carenza di  attivo,  per  giudicare  non  fondata  la
 questione  di  costituzionalita'  del medesimo art. 91 cit. - neppure
 sono incompatibili con il canone evocato; ne' a  maggior  ragione  lo
 sono  incarichi  (peraltro  liberamente  accettati)  di  per  se' non
 gratuiti (quale quello  del  curatore  fallimentare)  che  presentino
 soltanto  un'alea  di  mancato  realizzo,  in concreto, del compenso;
 d'altra parte la sola prospettiva di qualificazione  professionale  e
 di   affinamento   (v.   sent.  n.  41/77  in  tema  di  insegnamento
 universitario non retribuito)  esclude  che  l'incarico  di  curatore
 fallimentare   in   procedure   (presumibilmente)   incapienti  debba
 sistematicamente  scontrarsi  con  il  rifiuto   del   professionista
 designato (mentre, per altro verso, un'ipotetica violazione dell'art.
 36  Cost. - comunque non evocato - e' gia' stata esclusa nella citata
 pronuncia);
      che neppure e'  ravvisabile  alcuna  disparita'  di  trattamento
 rispetto  agli  avvocati  e  procuratori  nominati d'ufficio a chi e'
 stato ammesso al gratuito patrocinio ex  r.d.  30  dicembre  1923  n.
 3282, istituto al quale puo' farsi ricorso anche in caso di procedura
 fallimentare ( ex art. 16, comma 4, r.d. n. 3282/23 cit.), perche' la
 disciplina  differenziata  (che  prevede  talora per questi ultimi il
 diritto all'onorario: v. artt. 11, n. 1) e 40 r.d. n.  3282/23  cit.)
 trova  giustificazione  nella diversita' del tertium comparationis in
 ragione, se non altro, della facoltativita' dell'incarico in un  caso
 e  dell'obbligatorieta' dello stesso nell'altro; mentre la denunciata
 disparita' di trattamento interna alla stessa categoria dei  curatori
 fallimentari   in  ragione  dell'esistenza,  o  meno,  di  attivo  e'
 meramente contingente e fattuale si' da risultare irrilevante;
      che pertanto la questione e' manifestamente infondata;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
 e 29, secondo comma, delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 91 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (Disciplina del
 fallimento,   del   concordato    preventivo,    dell'amministrazione
 controllata e della liquidazione coatta amministrativa) sollevata, in
 riferimento  agli  artt.  3  e  97,  comma 1, della Costituzione, dal
 Tribunale di Pinerolo con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                         Il redattore: GRANATA
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C1347