N. 490 ORDINANZA 22 - 30 dicembre 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Impiego pubblico - Disciplina - Rapporto di impiego  -  Decadenza  di
 diritto  a  seguito  del  passaggio  in  giudicato  della sentenza di
 condanna per taluni reati - Norma gia' dichiarata  costituzionalmente
 illegittima (v. sentenza n. 197/1993) - Manifesta inammissibilita'.
 
 (Legge  19  marzo  1990,  n.  55,  art. 5, commi 4-septies e 4-octies
 introdotti dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16).
 
 (Cost., artt. 3, 4, 24, 35 e 97)
 
(GU n.1 del 5-1-1994 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
    BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.
    Luigi MENGONI, prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,  prof.
    Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI,
    prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,  dott.  Cesare
    RUPERTO;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  15,  commi
 4-septies  e  4-octies,  della  legge  19  marzo  1990,  n. 55 (Nuove
 disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo  mafioso  e
 di  altre  gravi  forme  di manifestazione di pericolosita' sociale),
 introdotti  dall'art.  1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in
 materia di elezioni e nomine presso le regioni e  gli  enti  locali),
 promossi  con  ordinanze  emesse  il  15  marzo  1993  dal  Tribunale
 amministrativo regionale del Lazio, il 21 ottobre 1992 dal  Tribunale
 amministrativo  regionale  della  Liguria  ed  il 3 dicembre 1992 dal
 Tribunale amministrativo regionale dell'Abruzzo - sezione di Pescara,
 rispettivamente iscritte ai nn. 344, 345 e 351 del registro ordinanze
 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 27  e
 28, prima serie speciale, dell'anno 1993;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 15 dicembre 1993 il Giudice
 relatore Mauro Ferri;
    Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio,  con
 ordinanza  del 15 marzo 1993 (r.o. n. 344 del 1993), ha sollevato, in
 riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della  Costituzione,  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 15, commi 4-septies e 4-octies,
 della legge 19 marzo 1990, n. 55 - introdotti dall'art. 1 della legge
 18  gennaio  1992, n. 16 -, nella parte in cui prevedono la decadenza
 di diritto  dei  pubblici  dipendenti  a  seguito  del  passaggio  in
 giudicato  della  sentenza  di condanna per taluno dei reati elencati
 nel precedente comma 1 del medesimo art. 15;
      che questione sostanzialmente identica e'  stata  sollevata  dal
 T.A.R.  della  Liguria con ordinanza del 21 ottobre 1992, pervenuta a
 questa Corte l'8 giugno 1993 (r.o. n. 345 del 1993),  in  riferimento
 al  solo art. 3 della Costituzione, nonche' dal T.A.R. dell'Abruzzo -
 sezione di Pescara, con ordinanza del 3 dicembre  1992,  pervenuta  a
 questa  Corte il 9 giugno 1993 (r.o. n. 351 del 1993), in riferimento
 agli artt. 3, 4, 24, 35 e 97 della Costituzione;
      che,  ad  avviso  dei  remittenti,   la   normativa   impugnata,
 reintroducendo  in  sostanza l'istituto della destituzione di diritto
 gia' dichiarato incostituzionale con la sentenza  n.  971  del  1988,
 viola  i  sopra indicati parametri costituzionali in quanto contrasta
 con il criterio di ragionevolezza, con il principio di buon andamento
 e di imparzialita' della pubblica amministrazione, con il diritto  di
 difesa,  nonche'  con  il  principio  di  eguaglianza per irrazionale
 parificazione tra  i  dipendenti  pubblici  e  coloro  che  ricoprono
 cariche pubbliche;
    Considerato   che   i  giudizi,  avendo  ad  oggetto  la  medesima
 questione, vanno riuniti e decisi congiuntamente;
     che  questa  Corte,  con  sentenza  n.  197  del  1993,  ha  gia'
 dichiarato   l'illegittimita'   costituzionale  dell'art.  15,  comma
 4-octies , della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto  dall'art.  1
 della  legge  18  gennaio  1992, n. 16, "nella parte in cui, mediante
 rinvio al comma 4-quinquies,  prevede  la  destituzione  di  diritto,
 anziche'  lo  svolgimento  del  procedimento  disciplinare  ai  sensi
 dell'art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19";
      che,  pertanto,  la  questione  va   dichiarata   manifestamente
 inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  dichiara  la manifesta inammissibilita' della
 questione  di  legittimita'  costituzionale   dell'art.   15,   commi
 4-septies  e  4-octies,  della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotti
 dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in  materia  di
 elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), sollevata, in
 riferimento  agli  artt.  3,  4,  24, 35 e 97 della Costituzione, dai
 Tribunali  amministrativi  regionali  del  Lazio,  della  Liguria   e
 dell'Abruzzo con le ordinanze in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                          Il redattore: FERRI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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