N. 494 SENTENZA 29 - 31 dicembre 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza e assistenza - Pensionato a carico dello Stato titolare di
 due  pensioni  -  Omessa  previsione,  stante  comunque il divieto di
 cumulo delle indennita' integrative speciali, che debba  farsi  salvo
 l'importo  corrispondente  al trattamento minimo di pensione previsto
 per  il  Fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti  -   Richiamo   alla
 giurisprudenza  della  Corte  (v.  sentenze  nn.  307/1993, 566/1989,
 172/1991 e 204/1992) -  Identica  ratio  decidendi  -  Illegittimita'
 costituzionale.
 
 (D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 99, secondo comma)
 
(GU n.1 del 5-1-1994 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
    BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof.
    Enzo  CHELI,  dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof.
    Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 99, secondo
 comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione  del  testo
 unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili
 e  militari  dello  Stato),  promosso con ordinanza emessa l'8 aprile
 1992 dalla Corte dei conti - sezione giurisdizionale per  la  Regione
 siciliana  -  sul  ricorso  proposto  da  Zambarutti Giovanna Carmela
 contro la Direzione Provinciale del Tesoro di Catania, iscritta al n.
 558 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1992;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 20 ottobre 1993 il Giudice
 relatore Ugo Spagnoli;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Giovanna Carmela Zambarutti ha proposto  ricorso  alla  Corte
 dei  conti,  sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, contro
 il provvedimento con cui  la  Direzione  provinciale  del  Tesoro  di
 Catania  le  aveva  addebitato un credito erariale di lire 20.987.088
 (disponendone il recupero mediante trattenute sui successivi ratei di
 pensione), in quanto, essendo titolare di due pensioni a carico dello
 Stato, una diretta ed  una  di  reversibilita',  aveva  indebitamente
 percepito l'indennita' integrativa speciale su entrambe le partite di
 pensione,  e  precisamente nella misura intera sulla pensione diretta
 ed in misura rapportata al minimo I.N.P.S.  (ai  sensi  dell'art.  17
 della   legge   21   dicembre   1978   n.   843)  sulla  pensione  di
 reversibilita'.
    Il  Procuratore  generale  ha  concluso  per  l'accoglimento   del
 ricorso,  in ragione della comprovata buona fede della percipiente ed
 in virtu' degli artt. 206 T.U. n. 1092 del 1973, 3 legge n.  428  del
 1985 e 11 legge n. 656 del 1986.
    Con  ordinanza  del 2 aprile 1992, la Corte dei conti ha sollevato
 d'ufficio questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  99,
 secondo  comma,  del  d.P.R.  29 dicembre 1973, n. 1092, in relazione
 all'art.  36  della   Costituzione,   affermando   che   l'indennita'
 integrativa speciale non rappresenta solo un mezzo di adeguamento del
 trattamento  pensionistico  alle  variazioni del costo della vita, ma
 anche il mezzo per assicurare il "minimo"  sufficiente  e  necessario
 per  le  esigenze  vitali  del  pensionato. In tale ottica, secondo i
 principi enunciati nella sentenza di questa Corte n. 566 del 1989, la
 diminuzione del trattamento  pensionistico  complessivo  puo'  essere
 giustificata  e compatibile con l'art. 36 della Costituzione solo ove
 sia correlata alla percezione di un certo ammontare di  pensione.  Ne
 deriva  -  secondo il giudice a quo - che non sono legittime le norme
 che, come quella impugnata, implicano una decurtazione del  complesso
 dei redditi di pensione, senza stabilire il limite minimo del singolo
 reddito  pensionabile in relazione al quale tale decurtazione diventa
 operante.
    2. - E' intervenuto il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
 rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
 chiedendo che la questione sia dichiarata infondata ed osservando,  a
 tal  fine,  che  essa non era affatto identica a quella risolta dalla
 richiamata sentenza n. 566 del 1989, relativa  al  quinto  comma  del
 medesimo  art. 99 del d.P.R. n. 1092 del 1973. In quel caso, infatti,
 si faceva riferimento ad un'ipotesi - quella del titolare di pensione
 o di assegno che presti opera retribuita sotto qualsiasi forma  -  in
 cui  il  reddito  concorrente  con la pensione poteva essere del piu'
 vario ammontare. Il caso in esame, invece, riguarda la compresenza di
 due pensioni e cioe' di erogazioni che hanno  margini  di  escursione
 non  illimitati  ma normativamente fissati ed entrambi determinati in
 modo tale da assicurare, ciascuno di per se', sia pure ad un  livello
 modesto,  i  fini  previsti  dall'art.  36  della Costituzione. Ed in
 ciascuno  dei  due  trattamenti  l'indennita'  integrativa   speciale
 assolve  la  funzione  di  garantire,  attraverso  un  meccanismo  di
 parziale indicizzazione, il mantenimento di quei  valori  su  cui  il
 legislatore   ha   ritenuto   di   poter   allineare   i  trattamenti
 pensionistici. Tale funzione ben puo' essere assolta -  nel  caso  di
 percezione  di  due  pensioni  - anche mantenendo una sola indennita'
 integrativa speciale, costituendo quest'ultima quella  componente  su
 cui  - senza disconoscere una duplicita' di trattamento pensionistico
 derivante  dalla  duplicita'  di  titolo  -   il   legislatore   puo'
 legittimamente esercitare la propria discrezionalita'.
                        Considerato in diritto
    1.  - L'articolo 99, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973 n.
 1092 (Approvazione del testo unico delle  norme  sul  trattamento  di
 quiescenza  dei  dipendenti civili e militari dello Stato) stabilisce
 che "Al titolare di piu' pensioni o assegni l'indennita'  integrativa
 speciale compete a un solo titolo".
    La  Corte  dei  conti,  sezione  giurisdizionale  per  la  Regione
 siciliana, dubita della legittimita' costituzionale  di  tale  norma,
 nella  parte  in cui, per il titolare di piu' pensioni, stabilisce il
 divieto di cumulo di  piu'  indennita'  integrative  speciali,  senza
 prevedere una misura minima della seconda pensione, al di sotto della
 quale  non operi il divieto in oggetto. Secondo il giudice a quo deve
 essere applicato al citato secondo comma dell'articolo 99 il medesimo
 principio affermato da questa Corte con la sentenza n. 566 del  1989,
 che   dichiaro'   l'illegittimita'   costituzionale,  per  violazione
 dell'art. 36  della  Costituzione,  del  quinto  comma  del  medesimo
 articolo   99,   nella   parte   in   cui  disponeva  la  sospensione
 dell'indennita' integrativa speciale nei confronti dei pensionati che
 prestassero opera retribuita  presso  lo  Stato,  le  amministrazioni
 pubbliche  e  gli  enti  pubblici,  in quanto non stabiliva il limite
 minimo dell'emolumento dell'attivita'  esplicata,  al  di  sotto  del
 quale la decurtazione non fosse operante.
    2. - La questione e' fondata.
    E'  da  ricordare che sulla materia in esame, successivamente alla
 sentenza n. 566 del 1989 richiamata dall'ordinanza di remissione,  vi
 sono  state  altre  pronunzie  di questa Corte che hanno notevolmente
 mutato l'assetto normativo di riferimento.
    Mentre l'articolo 99, quinto comma, del d.P.R. n.  1092  del  1973
 riguardava  il  caso  del  titolare  di  pensione  che  presti  opera
 retribuita presso lo Stato ovvero presso pubbliche amministrazioni  o
 enti  pubblici,  l'ipotesi  del titolare di pensione che presti opera
 retribuita  alle  dipendenze  di  terzi   (diversi   dalla   pubblica
 amministrazione)  e'  contemplata  dall'articolo  17  della  legge 21
 dicembre 1978 n. 843, secondo cui l'indennita'  integrativa  speciale
 (che  accede  al trattamento pensionistico) "non e' cumulabile con la
 retribuzione  percepita  in  costanza  di  rapporto  di  lavoro  alle
 dipendenze  di  terzi.  Deve  comunque,  essere fatto salvo l'importo
 corrispondente al trattamento minimo  di  pensione  previsto  per  il
 Fondo  pensioni  lavoratori dipendenti". Quest'ultima disposizione ha
 subi'to il medesimo intervento correttivo apportato dalla sentenza n.
 566 del 1989 al citato articolo 99, quinto comma del d.P.R.  n.  1092
 del  1973.  Con sentenza n. 204 del 1992, infatti, questa Corte ne ha
 dichiarato l'incostituzionalita' nella parte in cui non determina  la
 misura   della  retribuzione  oltre  la  quale  (soltanto)  diventino
 operanti l'esclusione o il congelamento  dell'indennita'  integrativa
 speciale  nei  confronti dei pensionati che prestino opera retribuita
 alle dipendenze di terzi.
    Ma, prima ancora di tale pronunzia, la Corte con  la  sentenza  n.
 172  del  1991,  aveva  esaminato la diversa questione del divieto di
 plurima erogazione  dell'indennita'  integrativa  speciale  previsto,
 dall'articolo  99,  secondo  comma,  del  d.P.R.  n.  1092 del 1973 e
 dall'articolo 19, primo comma,  della  legge  n.  843  del  1978  nei
 confronti   di  chi  sia  titolare  di  piu'  pensioni.  Venne  cosi'
 dichiarata l'illegittimita'  costituzionale  dell'articolo  17  della
 legge n. 843 del 1978, nella parte in cui non prevede che (cosi' come
 stabilito  per  il  titolare  di pensione che presti opera retribuita
 alle dipendenze di terzi) anche nei confronti  del  titolare  di  due
 pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennita' integrative
 speciali,  debba  comunque  farsi  salvo  l'importo corrispondente al
 trattamento  minimo  di  pensione  previsto  per  il  fondo  pensioni
 lavoratori dipendenti.
   La  successiva  sentenza n. 307 del 1993 ha esaminato una questione
 del tutto analoga a quella decisa con la citata sentenza n.  172  del
 1991,  ma riferita al regime della previdenza in favore dei geometri.
 La Corte, ricorrendo le stesse rationes decidendi poste a  fondamento
 di  tale  sentenza,  ha  dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale
 dell'articolo 16 della legge 20 ottobre 1982  n.  773  sulla  riforma
 della  Cassa  di previdenza e assistenza a favore dei geometri, nella
 parte in cui non prevede che anche nei confronti del titolare di  due
 pensioni,  di  cui una a carico della Cassa nazionale di previdenza e
 assistenza  dei  geometri,  pur  restando  vietato  il  cumulo  delle
 indennita' integrative speciali, debba comunque farsi salvo l'importo
 corrispondente  al  trattamento  minimo  di  pensione previsto per il
 Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
    E' di tutta evidenza che le rationes decidendi poste a  fondamento
 delle  due  sentenze da ultimo richiamate ricorrono interamente anche
 con riguardo alla disposizione qui impugnata. La questione  sollevata
 dal giudice a quo deve essere quindi accolta nei termini e nei limiti
 precisati da tali pronunzie;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 99, secondo
 comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092  (Approvazione  del  testo
 unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili
 e  militari  dello  Stato),  nella  parte in cui non prevede che, nei
 confronti del titolare di  due  pensioni,  pur  restando  vietato  il
 cumulo  delle  indennita'  integrative speciali, debba comunque farsi
 salvo l'importo corrispondente  al  trattamento  minimo  di  pensione
 previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 29 dicembre 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                        Il redattore: SPAGNOLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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