N. 497 SENTENZA 29 - 31 dicembre 1993

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e provincia
 autonoma.
 
 Impiego  pubblico  - Provincia autonoma di Bolzano - Dipendenti della
 provincia  -  Accordo  intercompartimentale  triennio   1991-1993   -
 Personale  della provincia autonoma e degli enti da essa dipendenti -
 Personale del consiglio della provincia  autonoma  -  Incrementi  nel
 trattamento  economico in violazione del "blocco" stabilito dall'art.
 7 del d.-l. n. 384 del 1992 - Conferimento di  efficacia  -  Richiamo
 alla  sentenza n. 296/1993 della Corte - Non spettanza alla provincia
 autonoma di Bolzano - Annullamento del decreto del  presidente  della
 giunta  provinciale  dell'11  febbraio  1993,  n. 5 e del decreto del
 presidente del consiglio provinciale del 22 luglio 1993, n. 70
 
(GU n.2 del 12-1-1994 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
    CAIANIELLO,  avv.  Mauro  FERRI,  prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo
    CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.
    Francesco   GUIZZI,   prof.   Cesare   MIRABELLI,  prof.  Fernando
    SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nei giudizi promossi con ricorsi del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri  notificati il 13 agosto ed il 28 settembre 1993, depositati
 in Cancelleria il 20 agosto ed il 6 ottobre 1993,  per  conflitti  di
 attribuzione  sorti  a  seguito:  1) del decreto del Presidente della
 Giunta provinciale di Bolzano 11 febbraio 1993, n. 5 (Regolamento per
 il recepimento  delle  norme  risultanti  dalla  disciplina  prevista
 dall'accordo intercompartimentale relativo al triennio 1991-93 per il
 personale  della  Provincia  autonoma di Bolzano e degli enti da essa
 dipendenti); 2) del decreto del Presidente del Consiglio  provinciale
 di Bolzano 22 luglio 1993, n. 70/93 (Accordo compartimentale relativo
 al  triennio  1991-93  per il personale del Consiglio della Provincia
 autonoma di Bolzano) iscritti ai nn. 26 e 37 del  registro  conflitti
 1993;
    Visti gli atti di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano
 e  l'atto  di  intervento  della Confederazione Generale Italiana del
 Lavoro della Provincia autonoma di Bolzano nel conflitto  n.  37  del
 1993;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  16  novembre  1993  il Giudice
 relatore Antonio Baldassarre;
    Uditi gli avvocati Sergio Panunzio e Roland Riz per  la  Provincia
 autonoma  di  Bolzano  e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il
 Presidente del Consiglio dei Ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Con  ricorso  regolarmente  notificato  e   depositato   il
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  ha  sollevato conflitto di
 attribuzione nei confronti della Provincia autonoma  di  Bolzano,  in
 relazione  al  decreto  del  Presidente  della  Giunta provinciale 11
 febbraio 1993, n.  5,  con  il  quale  e'  stato  recepito  l'accordo
 intercompartimentale  relativo  ai  dipendenti della Provincia stessa
 per il triennio 1991-1993. Secondo il  ricorrente,  la  Provincia  di
 Bolzano,  in conseguenza dell'adozione del decreto impugnato, avrebbe
 esorbitato dalle proprie competenze in violazione degli artt.  2,  3,
 95 e 116 della Costituzione, nonche' dell'art. 8, n. 1, dello Statuto
 speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 270).
    Ad  avviso  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri, l'atto
 impugnato, recependo un accordo sostanzialmente qualificabile come di
 comparto per i dipendenti provinciali relativo al periodo  1991-1993,
 si    porrebbe   in   contrasto   con   il   principio   di   riforma
 economico-sociale  stabilito  dall'art.  7   del   decreto-legge   19
 settembre  1992,  n.  384,  che  per tale periodo prevede soltanto la
 proroga  di  efficacia  degli  accordi  di  comparto stipulati per il
 triennio 1988-1990. Poiche' il suddetto principio e' parte integrante
 della regola della triennalita' degli accordi,  fatta  propria  anche
 dall'art.  7 della legge della Provincia di Bolzano 13 marzo 1990, n.
 6, il Presidente della Giunta provinciale, anziche' recepire  con  un
 proprio  decreto il predetto accordo, avrebbe dovuto negare efficacia
 allo stesso, considerato che il medesimo  comporta  oneri  finanziari
 dovuti  ad  aumenti retributivi. Oltre a esorbitare dai propri limiti
 di  competenza,   l'atto   impugnato   introdurrebbe   un'illegittima
 disparita' di trattamento fra i dipendenti pubblici, in contrasto con
 l'art.  3  della  Costituzione.  Inoltre,  violerebbe  l'art. 2 della
 Costituzione, impedendo il concorso di tutti al  soddisfacimento  dei
 doveri  di  solidarieta'.  E,  infine, interferirebbe con i poteri di
 governo concernenti la direzione della politica  generale  del  paese
 (art. 95 della Costituzione).
    2.  -  Si  e'  costituita  in giudizio la Provincia di Bolzano per
 chiedere il rigetto del ricorso, sulla base della piena  legittimita'
 del  potere  esercitato con l'atto impugnato, emanato in applicazione
 dell'art. 7 della legge provinciale n. 6 del 1990 e  di  altre  leggi
 provinciali  che  hanno previsto il finanziamento dell'accordo per il
 triennio 1991-1993 e  il  riordinamento  dello  stato  giuridico  del
 personale.
    La  Provincia contesta il presupposto interpretativo fatto proprio
 dal ricorrente, secondo il quale  il  principio  della  ultrattivita'
 dell'accordo relativo al triennio 1988-1990 contenuto nell'art. 7 del
 decreto-legge  n.  384 del 1992 avrebbe integrato la previsione della
 triennalita' degli accordi stabilita dalla legge provinciale n. 6 del
 1990. Questo presupposto, anche  se  affermato  da  questa  Corte  in
 relazione  a  un'analoga  disposizione  di  legge della Sardegna, non
 sarebbe estensibile alla legislazione della Provincia di Bolzano, dal
 momento che l'art. 2 delle norme di attuazione contenute nel  decreto
 legislativo  n.  266 del 1992 impedirebbe alle norme statali di avere
 una diretta operativita' sulle leggi provinciali, salve le  eccezioni
 (quarto  comma  e  provvedimenti eccezionali di necessita' e urgenza)
 che non ricorrono nella specie. Se,  dunque,  l'art.  7  della  legge
 provinciale,  prima  citata,  e'  attualmente  in  vigore  nella  sua
 formulazione originaria, anche l'atto impugnato non  potrebbe  essere
 considerato illegittimo e lesivo delle competenze statali.
    Inoltre,   sempre   secondo  la  Provincia,  il  ricorso  andrebbe
 rigettato  anche  perche'  il  blocco  disposto   dall'art.   7   del
 decreto-legge  n.  384 del 1992 si riferisce soltanto agli accordi di
 comparto, mentre l'atto impugnato e' un decreto vo'lto a recepire  un
 accordo intercompartimentale.
    3.  -  In  prossimita'  dell'udienza  la  Provincia  di Bolzano ha
 depositato una memoria, con la quale, oltre a ribadire gli  argomenti
 gia'  svolti,  osserva che, comunque, l'atto impugnato non avrebbe un
 contenuto lesivo dell'ultrattivita' degli accordi relativi al periodo
 1988-1990, prevista dal citato art. 7 del decreto-legge  n.  384  del
 1992,   nelle   disposizioni,  in  esso  contenute,  non  comportanti
 miglioramenti retributivi ed economici del personale considerato.
    4. - Con un distinto ricorso regolarmente depositato e  notificato
 il  Presidente  del  Consiglio dei ministri ha sollevato conflitto di
 attribuzione nei confronti della Provincia autonoma  di  Bolzano,  in
 relazione  al  decreto  del  Presidente  del Consiglio provinciale di
 Bolzano  22  luglio  1993,  n.  70/93, con il quale e' stato recepito
 l'accordo compartimentale  relativo  al  triennio  1991-1993  per  il
 personale  del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano. Secondo
 il ricorrente,  tale  atto  appare  essere  frutto  di  un  esercizio
 esorbitante  dai  limiti  delle competenze statutarie della Provincia
 stessa e contrastante con la Costituzione sotto  i  medesimi  profili
 indicati nel conflitto di attribuzione precedentemente illustrato.
    Premesso che l'atto impugnato stabilisce i profili professionali e
 il  corrispondente  inquadramento  nelle  qualifiche  funzionali,  da
 applicare per gli effetti retributivi con decorrenza 1  luglio  1991,
 il  ricorrente  prospetta motivi di illegittimita' e di lesivita' del
 tutto analoghi a quelli ipotizzati nel conflitto relativo al  decreto
 del Presidente della Giunta provinciale descritto nel precedente n. 1
 della narrativa in fatto.
    5.  -  Anche  in  questo  giudizio  si  e' costituita la Provincia
 autonoma di Bolzano formulando richieste identiche a quelle  avanzate
 nel   precedente  conflitto  e  adducendo  argomenti  in  gran  parte
 coincidenti con  quelli  allora  proposti.  Di  nuovo  la  resistente
 formula  soltanto  motivi di inammissibilita'. Essa, infatti, osserva
 che, innanzitutto, il ricorrente non ha impugnato  l'atto  consiliare
 con  il  quale  e'  stato  recepito  l'accordo  di comparto, cioe' la
 delibera dell'Ufficio di Presidenza 19 luglio  1993,  n.  29,  ma  ha
 impugnato  un  atto  meramente  esecutivo  di  quest'ultima delibera.
 Inoltre, il ricorrente non ha neppure impugnato l'atto consiliare  di
 recepimento  dell'accordo  intercompartimentale,  cioe'  la  delibera
 dell'Ufficio di Presidenza 7 luglio 1993, n. 27,  rispetto  al  quale
 quello   impugnato   e'  atto  di  attuazione  e,  quindi,  meramente
 conseguenziale.
    6. - Nel conflitto ora  in  esame  e'  intervenuta,  ma  con  atto
 depositato  fuori  termine,  la  Confederazione Generale Italiana del
 Lavoro della Provincia di Bolzano.
    7.  -  In  prossimita'  dell'udienza  ha  presentato  un'ulteriore
 memoria  la  Provincia  autonoma  di  Bolzano,  con  la  quale  viene
 prospettato un aggiuntivo  motivo  di  inammissibilita'.  Secondo  la
 resistente,   infatti,  il  ricorso  sarebbe  stato  illegittimamente
 proposto e notificato nei confronti del Presidente  della  Provincia,
 anziche' nei confronti del Presidente del Consiglio provinciale, come
 invece  sarebbe stato necessario trattandosi di un conflitto relativo
 a un atto imputabile a quest'ultimo  ed  espressivo  di  un'autonomia
 costituzionalmente    riconosciuta   anche   rispetto   alla   Giunta
 provinciale.
    In entrambi i conflitti il ricorrente ha  chiesto  la  sospensione
 dell'esecuzione degli atti impugnati.
                        Considerato in diritto
    1.  -  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  con ricorso
 regolarmente depositato  e  notificato,  ha  sollevato  conflitto  di
 attribuzione  nei  confronti  della Provincia autonoma di Bolzano, in
 relazione al decreto  del  Presidente  della  Giunta  provinciale  11
 febbraio  1993,  n.  5  (Regolamento  per  il recepimento delle norme
 risultanti      dalla      disciplina      prevista      dall'accordo
 intercompartimentalerelativo  al  triennio 1991-1993 per il personale
 della Provincia autonoma di Bolzano e degli enti da essa dipendenti),
 adducendo che l'atto impugnato avrebbe  esorbitato  dalle  competenze
 attribuite  alla  Provincia medesima dall'art. 8, n. 1, dello Statuto
 speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 270) e
 sarebbe in contrasto con gli artt. 2, 3, 95 e 116 della Costituzione.
    Lo stesso Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  con  distinto
 ricorso  regolarmente  notificato  e  depositato,  ha  sollevato,  in
 riferimento  ai  medesimi  parametri  costituzionali   invocati   nel
 precedente  giudizio,  conflitto  di attribuzione nei confronti della
 Provincia autonoma di Bolzano, in relazione al decreto del Presidente
 del Consiglio  provinciale  di  Bolzano  22  luglio  1993,  n.  70/93
 (Accordo  compartimentale  relativo  al  triennio  1991-1993  per  il
 personale  del  Consiglio  della  Provincia  autonoma  di   Bolzano),
 lamentando  lesioni  di competenze identiche a quelle prospettate con
 il ricorso precedentemente indicato.
    Poiche' i giudizi hanno oggetti analoghi e coinvolgono le medesime
 competenze, e' opportuno che essi siano riuniti per essere decisi con
 un'unica sentenza.
    La richiesta di sospensione dell'efficacia  degli  atti  impugnati
 resta assorbita dall'esame nel merito dei ricorsi.
    2.  -  Non  fondate  sono  le eccezioni di inammissibilita' che la
 Provincia  di  Bolzano  ha  formulato  nei  confronti  del  conflitto
 relativo  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio provinciale n.
 70/93.
    Innanzitutto, non puo' considerarsi inammissibile  il  ricorso  in
 quanto  rivolto e notificato al Presidente della Provincia di Bolzano
 anziche' al Presidente del Consiglio provinciale. Infatti,  anche  se
 il  Consiglio gode di un'autonomia statutariamente garantita riguardo
 alla propria organizzazione interna, non vi puo' essere  dubbio  che,
 trattandosi  di  un  conflitto  di  attribuzione  intersoggettivo, il
 relativo ricorso debba essere  indirizzato  e  notificato  al  legale
 rappresentante  della Provincia di Bolzano, vale a dire al Presidente
 della stessa.
    Inoltre,  non  puo'  essere   accolta   neppure   l'eccezione   di
 inammissibilita'   basata  sul  fatto  che  il  ricorrente,  anziche'
 sollevare  il  conflitto  in  relazione  all'atto  che  ha   recepito
 l'accordo  compartimentale  per  il personale del Consiglio (delibera
 dell'Ufficio di Presidenza 19 luglio 1993, n. 29), lo ha invece fatto
 in relazione al decreto del Presidente del Consiglio provinciale, che
 si assume essere meramente  esecutivo  del  precedente.  In  realta',
 mentre   la   prima  delibera  ha  semplicemente  recepito  l'accordo
 contestato,  l'atto  impugnato  ha  invece  conferito  efficacia   al
 medesimo   accordo.  Sicche',  anche  se  quest'ultimo  e'  privo  di
 qualsiasi discrezionalita',  nondimeno  e'  l'atto  che  ha  prodotto
 l'asserito  effetto  lesivo  nei  confronti della sfera di competenza
 statale ed e', dunque, l'atto in relazione al quale andava  sollevato
 il conflitto.
    Infine, va rigettata l'ultima eccezione d'inammissibilita', con la
 quale   la  Provincia  resistente  asserisce  che  il  ricorrente  ha
 sollevato il conflitto in relazione  a  un  atto  ritenuto  meramente
 attuativo   e  conseguenziale  rispetto  a  quello  che  ha  recepito
 l'accordo  intercompartimentale  per  i  dipendenti   del   Consiglio
 provinciale  (delibera  dell'Ufficio di Presidenza 7 luglio 1993). In
 realta', con riferimento  agli  oggetti  concretamente  disciplinati,
 l'accordo  compartimentale  impugnato non puo' essere considerato una
 mera  attuazione  di  quello  intercompartimentale   indicato   dalla
 Provincia  resistente,  tanto  e'  vero  che  l'atto  dedotto in tale
 giudizio disciplina aspetti, come "i profili professionali nonche' la
 loro ascrizione alle qualifiche funzionali", dei quali non si  occupa
 affatto il menzionato accordo intercompartimentale.
    3. - Nel merito ambedue i ricorsi vanno accolti.
    Gli  atti  di  recepimento  degli  accordi  sindacali  concernenti
 l'impiego  pubblico  provinciale  per  il  triennio   1991-1993,   in
 relazione  ai  quali sono stati sollevati i conflitti di attribuzione
 in esame, sono stati adottati in attuazione dell'art. 7, primo comma,
 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 13 marzo 1990,  n.  6
 (Nuove   norme   sulla  contrattazione),  che  stabilisce  la  regola
 dell'efficacia  (almeno)  triennale  degli  accordi   sindacali   per
 l'impiego  pubblico. A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 7 del
 decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di
 previdenza, di sanita' e di pubblico  impiego,  nonche'  disposizioni
 fiscali), convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, al fine di
 far  fronte al pesante disavanzo finanziario del settore pubblico, e'
 stata introdotta una deroga temporanea alla regola della triennalita'
 degli accordi sindacali per il pubblico impiego,  nel  senso  che  e'
 stata disposta l'ultrattivita' sino al 31 dicembre 1993 degli accordi
 relativi  al triennio 1988-1990. Questa deroga temporanea alla regola
 della triennalita' degli accordi sindacali, che e' stata riconosciuta
 da   questa   Corte   come    "norma    fondamentale    di    riforma
 economico-sociale", caratterizzata da una generale applicabilita' nel
 settore dell'impiego pubblico, nazionale e regionale (v. sent. n. 296
 del  1993),  esige,  in  base  a questa sua natura, una modificazione
 della regola della triennalita' degli accordi, che in generale si  e'
 realizzata  nell'ambito  della  legislazione  delle regioni, comprese
 quelle  a  statuto  speciale,  attraverso  l'abrogazione   ai   sensi
 dell'art. 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.
    Una  diversa  via  e', invece, stabilita per la legislazione delle
 Province autonome di Trento e di Bolzano (oltreche' per quella  della
 Regione  Trentino Alto-Adige) dall'art. 2, primo comma, del d.P.R. 16
 marzo 1992, n. 266, contenente norme di attuazione dell'art. 97 dello
 Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. In base al  citato  art.
 2,  l'art. 7, primo comma, della legge provinciale n. 6 del 1990, che
 prevede la regola della triennalita' degli accordi sindacali  per  il
 pubblico  impiego  della  Provincia di Bolzano, avrebbe dovuto essere
 adeguata dal legislatore provinciale nel termine di  sei  mesi  dalla
 pubblicazione  della  legge  n.  438  del  1992, che ha convertito il
 decreto-legge n. 384 del 1992, il cui art. 7 dispone  l'ultrattivita'
 degli  accordi  relativi  al triennio 1988-1990. Tuttavia, poiche' il
 legislatore  provinciale  ha  mancato  di   operare   il   prescritto
 adeguamento,  questa  Corte,  adita con un ricorso del Presidente del
 Consiglio   dei   ministri   per   un   giudizio   di    legittimita'
 costituzionale,  ha  dichiarato, con una sentenza emessa in pari data
 (v. sent. n. 496 del 1993), l'incostituzionalita' dell'art. 7,  primo
 comma,  della legge provinciale n. 6 del 1990, nella parte in cui non
 prevede l'ultrattivita' sino al 31 dicembre  1993  degli  accordi  di
 comparto  per il pubblico impiego relativi al triennio 1988-1990 e la
 decorrenza dell'efficacia  dei  nuovi  accordi  di  comparto  per  il
 pubblico impiego a partire dal 1 gennaio 1994.
    In conseguenza di tale decisione e' venuta meno la conformita' dei
 decreti  impugnati alla legge provinciale posta a loro fondamento, di
 modo che la loro adozione risulta essere frutto di un  esercizio  dei
 poteri  provinciali  in  materia di accordi sindacali per il pubblico
 impiego che esorbita  dai  confini  statutariamente  imposti  a  quei
 poteri e che costituisce, come nel caso deciso con la sentenza n. 296
 del  1993,  "esercizio di attribuzioni esclusive regionali che menoma
 l'integrita' della competenza statale in ordine  alla  determinazione
 uniforme  e  generalizzata  della  disciplina  eccezionale  stabilita
 dall'art. 7, primo  comma,  del  citato  decreto-legge  (n.  384  del
 1992)".
    Ne'  vale  affermare  in  senso contrario, come fa la Provincia di
 Bolzano  in  relazione  al  conflitto  concernente  il  decreto   del
 Presidente  della  Giunta  n.  5  del  1993, che quest'ultimo atto si
 riferisce a un  accordo  intercompartimentale,  non  gia'  a  uno  di
 comparto,  sicche'  nei  suoi  riguardi  non  troverebbe applicazione
 l'art. 7 del decreto-legge n. 384 del  1992.  In  realta',  ai  sensi
 dell'art.  12  della  legge  n.  93 del 1983 - ripreso, per l'aspetto
 considerato, dall'art. 5 della legge della Provincia di Bolzano n.  6
 del   1990  -  la  differenza  fra  accordo  di  comparto  e  accordo
 intercompartimentale non dipende da una precostituita  diversita'  di
 oggetti,   tanto  che  le  materie  disciplinabili  con  gli  accordi
 intercompartimentali, pur se elencate esemplificativamente nel citato
 art. 12, sono, come  e'  stabilito  negli  articoli  di  legge  prima
 menzionati,  quelle "concordate fra le parti". Da cio' deriva che, di
 fronte alla norma di riforma economico sociale contenuta nell'art.  7
 del  decreto-legge  n.  384  del 1992 - dalla quale consegue, come ha
 gia' precisato questa Corte  nella  sentenza  n.  296  del  1993,  la
 "cristallizzazione  del  globale  trattamento  economico  in atto dei
 dipendenti pubblici" (salvo  l'aumento  forfettario  di  20.000  lire
 mensili  per  il solo 1993) - qualsiasi accordo sindacale comportante
 aumenti  retributivi  non  puo'  riguardare  il  triennio  1991-1993.
 Pertanto,   poiche'   l'accordo   in  esame  implica  incrementi  nel
 trattamento economico dei  dipendenti  pubblici  della  Provincia  di
 Bolzano,   non   vi   puo'   essere  dubbio  che  anch'esso,  pur  se
 intercompartimentale,  sia  sottoposto  al  "blocco"  stabilito   dal
 ricordato art. 7 del decreto-legge n. 384 del 1992.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi:
      dichiara  che  non  spetta  alla  Provincia  autonoma di Bolzano
 conferire efficacia a un  accordo  intercompartimentale  relativo  al
 triennio  1991-1993  e,  conseguentemente,  annulla  il  decreto  del
 Presidente  della  Giunta  provinciale  11  febbraio   1993,   n.   5
 (Regolamento   per   il  recepimento  delle  norme  risultanti  dalla
 disciplina prevista  dall'accordo  intercompartimentale  relativo  al
 triennio  1991-1993  per  il  personale  della  Provincia autonoma di
 Bolzano e degli enti da essa dipendenti);
      dichiara che non  spetta  alla  Provincia  autonoma  di  Bolzano
 conferire  efficacia  a  un  accordo di comparto relativo al triennio
 1991-1993 e, conseguentemente, annulla il decreto del Presidente  del
 Consiglio  provinciale  di  Bolzano 22 luglio 1993, n. 70/93 (Accordo
 compartimentale relativo al triennio 1991-1993 per il  personale  del
 Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano).
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 29 dicembre 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                       Il redattore: BALDASSARRE
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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