N. 510 ORDINANZA 29 - 31 dicembre 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Edilizia  -  Abusivismo  -  Concessione in sanatoria - Estinzione dei
 reati contravvenzionali - Medesimo trattamento sanzionatorio sia  per
 l'autorizzato  in  sanatoria  che  per  il  non autorizzato - Analoga
 questione gia' dichiarata non  fondata  (sentenza  n.    269/1993)  -
 Manifesta infondatezza.
 
 (Art.  1-  sexies,  aggiunto  al  d.-l. 27 giugno 1985, n. 312, della
 legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431).
 
 (Cost., art. 3).
(GU n.2 del 12-1-1994 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
    BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.
    Luigi MENGONI, prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,  prof.
    Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI,
    prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,  prof.  Cesare
    RUPERTO;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  1-sexies,
 aggiunto  al  decreto-legge  27  giugno  1985,  n.  312 (Disposizioni
 urgenti  per  la  tutela  delle   zone   di   particolare   interesse
 ambientale),  dalla  legge  di  conversione  8  agosto  1985,  n. 431
 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno
 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela  delle  zone
 di  particolare  interesse  ambientale. Integrazioni dell'art. 82 del
 decreto del Presidente della Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616),
 promosso  con  ordinanza  emessa  il  28  maggio  1982 dal Pretore di
 Sondrio - sezione distaccata di Morbegno, nel procedimento  penale  a
 carico  di  Paride  Cariboni ed altro iscritta al n. 669 del registro
 ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
 n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1992;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 15 dicembre 1993 il Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
    Ritenuto che  il  Pretore  di  Sondrio  -  sezione  distaccata  di
 Morbegno,  nel  corso  del  procedimento  penale a carico di Cariboni
 Paride ed altro, imputati di avere costruito un impianto di seggiovia
 in zona montana soggetta a vincolo paesistico, senza aver ottenuto la
 concessione edilizia (reato p. e p. dall'art.  20,  lett.  c),  della
 legge  28  febbraio  1985,  n.  47), e senza essere in possesso della
 prescritta autorizzazione  regionale,  sia  pure  conseguita  poi  in
 sanatoria  (reato  di  cui agli artt. 1 e 1-sexies del d.l. 27 giugno
 1985, n. 312), con ordinanza emessa il 28 maggio 1992  (R.O.  n.  669
 del  1992), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale del
 citato art. 1-sexies aggiunto al d.l. 27 giugno 1985,  n.  312  dalla
 legge  di  conversione  8  agosto 1985, n. 431, il quale punisce ogni
 violazione delle disposizioni contenute  nel  medesimo  provvedimento
 con  le  sanzioni previste dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1985,
 n. 47;
      che, ad avviso del giudice a  quo,  la  norma  impugnata  "nella
 parte  in  cui  riserva  il  medesimo  trattamento  punitivo - sia in
 positivo che sotto il profilo estintivo - tanto all'autore del  fatto
 che  non  abbia ottenuto l'autorizzazione in sanatoria che all'autore
 del fatto che tale autorizzazione abbia conseguito", si  porrebbe  in
 contrasto  con  l'art.  3  della Costituzione, sotto il profilo della
 irragionevolezza e della  ingiustificata  disparita'  di  trattamento
 rispetto  al  disposto  della  legge 28 febbraio 1985, n. 47, a norma
 della  quale  la  concessione   in   sanatoria   estingue   i   reati
 contravvenzionali da essa previsti, in materia edilizia;
    Considerato  che  questa  Corte  ha  gia'  dichiarato  non fondata
 questione in tutto analoga, con la sentenza n. 269 del 1993;
      che  non  sono  stati addotti motivi nuovi che possano indurre a
 discostarsi da tale pronuncia;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara la manifesta infondatezza della questione di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  1-sexies,  aggiunto  al  decreto-legge  27
 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di
 particolare interesse  ambientale),  dalla  legge  di  conversione  8
 agosto  1985,  n.  431  (Conversione in legge, con modificazioni, del
 decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,  recante  disposizioni  urgenti
 per  la  tutela  delle  zone  di  particolare  interesse  ambientale.
 Integrazioni dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica
 24 luglio 1977, n. 616), sollevata, in riferimento all'art.  3  della
 Costituzione,   dal  Pretore  di  Sondrio  -  sezione  distaccata  di
 Morbegno, con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 29 dicembre 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                        Il redattore: PESCATORE
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C1369