LEGGE 8 aprile 1993, n. 105
Modifica all'articolo 425 del codice di procedura penale, in materia di sentenza di non luogo a procedere.(GU n.84 del 10-4-1993)
Vigente al: 25-4-1993
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Al comma 1 dell'articolo 425 del codice di procedura penale, la parola: "evidente" e' soppressa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 8 aprile 1993 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: CONSO ____________