LEGGE 7 giugno 1993, n. 183 

  Norme  in  materia  di utilizzazione dei mezzi di telecomunicazione
per   la   trasmissione   degli   atti   relativi   a    procedimenti
giurisdizionali.
(GU n.137 del 14-6-1993)
 
 Vigente al: 29-6-1993  
 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. La copia fotoriprodotta  di  un  atto  del  processo  redatto  e
sottoscritto  da  un  avvocato  o  da  un  procuratore  e trasmesso a
distanza attraverso i mezzi di telecomunicazione ad altro avvocato  o
procuratore,  si considera conforme all'atto trasmesso se ricorrono i
seguenti requisiti:
    a) all'avvocato o procuratore che trasmette l'atto e a quello che
lo riceve sia stata conferita procura ai sensi dell'articolo  83  del
codice  di  procedura  civile,  che  puo'  risultare  anche dall'atto
trasmesso, se questo rientra tra quelli  indicati  nell'articolo  83,
terzo comma, del codice di procedura civile;
    b)  l'atto  trasmesso  porti  l'indicazione  e  la sottoscrizione
leggibile dell'avvocato  o  procuratore  estensore  e  tali  elementi
risultino  dalla  copia  fotoriprodotta dell'atto medesimo. Se l'atto
trasmesso contiene, a norma dell'articolo 83 del codice di  procedura
civile,  la  procura,  deve  essere a questo apposta e deve risultare
dalla copia fotoriprodotta la sottoscrizione leggibile  della  parte,
di  cui  sia certificata l'autografia con la sottoscrizione leggibile
dell'avvocato o procuratore che trasmette l'atto;
    c) la copia  fotoriprodotta,  il  cui  originale  sia  dichiarato
conforme  all'atto  trasmesso  da  parte  dell'avvocato o procuratore
estensore  e   trasmittente,   sia   sottoscritta   dall'avvocato   o
procuratore ricevente.
  2.  La  copia  fotoriprodotta  di  un  provvedimento  del  processo
sottoscritta da un  avvocato  o  da  un  procuratore  e  trasmessa  a
distanza  attraverso i mezzi di telecomunicazione ad altro avvocato o
procuratore, si considera conforme all'atto trasmesso se ricorrono  i
requisiti di cui alla lettera c) del comma 1.
  3.  La  copia  fotoriprodotta  di  un atto o di un provvedimento di
altro processo sottoscritta da un avvocato  o  da  un  procuratore  e
tramessa  a distanza attraverso i mezzi di telecomunicazione ad altro
avvocato o procuratore, si considera conforme all'atto  trasmesso  se
ricorrono i requisiti di cui alla lettera c) del comma 1.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 7 giugno 1993
                              SCALFARO
                                  CIAMPI,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: CONSO