LEGGE 7 giugno 1993, n. 183
Norme in materia di utilizzazione dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione degli atti relativi a procedimenti giurisdizionali.(GU n.137 del 14-6-1993)
Vigente al: 29-6-1993
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La copia fotoriprodotta di un atto del processo redatto e sottoscritto da un avvocato o da un procuratore e trasmesso a distanza attraverso i mezzi di telecomunicazione ad altro avvocato o procuratore, si considera conforme all'atto trasmesso se ricorrono i seguenti requisiti: a) all'avvocato o procuratore che trasmette l'atto e a quello che lo riceve sia stata conferita procura ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, che puo' risultare anche dall'atto trasmesso, se questo rientra tra quelli indicati nell'articolo 83, terzo comma, del codice di procedura civile; b) l'atto trasmesso porti l'indicazione e la sottoscrizione leggibile dell'avvocato o procuratore estensore e tali elementi risultino dalla copia fotoriprodotta dell'atto medesimo. Se l'atto trasmesso contiene, a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile, la procura, deve essere a questo apposta e deve risultare dalla copia fotoriprodotta la sottoscrizione leggibile della parte, di cui sia certificata l'autografia con la sottoscrizione leggibile dell'avvocato o procuratore che trasmette l'atto; c) la copia fotoriprodotta, il cui originale sia dichiarato conforme all'atto trasmesso da parte dell'avvocato o procuratore estensore e trasmittente, sia sottoscritta dall'avvocato o procuratore ricevente. 2. La copia fotoriprodotta di un provvedimento del processo sottoscritta da un avvocato o da un procuratore e trasmessa a distanza attraverso i mezzi di telecomunicazione ad altro avvocato o procuratore, si considera conforme all'atto trasmesso se ricorrono i requisiti di cui alla lettera c) del comma 1. 3. La copia fotoriprodotta di un atto o di un provvedimento di altro processo sottoscritta da un avvocato o da un procuratore e tramessa a distanza attraverso i mezzi di telecomunicazione ad altro avvocato o procuratore, si considera conforme all'atto trasmesso se ricorrono i requisiti di cui alla lettera c) del comma 1. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 7 giugno 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: CONSO