LEGGE REGIONALE 27 novembre 1993, n. 17
Trattamenti economici di malattia.(GU n.17 del 30-4-1994)
(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 58 del 30 novembre 1993) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Trattamenti economici di malattia 1. L'art. 1 della legge regionale 22 marzo 1993, n. 7, e' cosi' sostituito: "1. Con decorrenza 1 gennaio 1993, i trattamenti economici di malattia ed i relativi oneri contributivi riferiti ai lavoratori di ambo i sessi e di qualsiasi nazionalita' occupati nella regione Trentino-Alto Adige sono dovuti secondo la normativa nazionale, a seconda della categoria di appartenenza. 2. Restano salve le eventuali prestazioni integrative rispetto a quelle nazionali erogate precedentemente alla predetta data a favore delle persone di ambo i sessi e di qualsiasi nazionalita' appartenenti ai settori produttivi, anche di servizi, con qualifica di impiegato alle dipendenze di enti o aziende e resta acquisita alla gestione previdenziale la contribuzione gia' versata dai datori di lavoro anteriormente alla data stessa". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Trento, 27 novembre 1993 ANDREOLLI Visto: Il Commissario del Governo per la provincia di Trento: SOTTILE