REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1992, n. 21 

  Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione
per l'anno 1993.
(GU n.11 del 13-3-1993)

   (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 53
                        del 23 dicembre 1992)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Ai sensi dell'art. 15, ultimo comma, della legge  regionale  di
contabilita'  3  maggio  1978,  n. 23, sono autorizzati, per il primo
trimestre dell'anno finanziario 1993 l'accertamento e la  riscossione
delle  entrate,  nonche'  l'impegno  e il pagamento delle spese sulla
base delle previsioni del bilancio per  l'anno  1992,  limitatamente,
per  quanto  concerne  le  spese, ad un dodicesimo dello stanziamento
definitivo di ciascun capitolo e con l'esclusione degli  stanziamenti
la cui efficacia sia cessata con il 31 dicembre 1992.
   2. Dalla data di presentazione al Consiglio regionale del bilancio
per  l'anno  1993,  le  autorizzazioni  suddette sono date sulla base
delle previsioni di tale bilancio.
   3. Nel caso di spese obbligatorie non suscettibili di impegno e di
pagamento frazionati in dodicesimi, nonche' di  spese  finanziate  da
assegnazioni  statali  o  comunitarie  a destinazione vincolata - ivi
comprese le somme comunque reiscritte alla competenza dell'anno  1993
ai  sensi  e  per gli effetti dell'art. 53, quinto comma, della legge
regionale 3 maggio 1978, n. 23 come modificato con legge regionale 19
luglio 1979, n. 35 - la gestione dei relativi capitoli e' autorizzata
senza la limitazione di cui al comma 1.
   4.  Ai  fini della gestione di cassa i pagamenti da effettuare nel
1993 in conto residui  passivi  propri,  nonche'  gli  impegni  ed  i
pagamenti  in  conto  residui  di  stanziamento  non  sono  parimenti
soggetti alla limitazione di cui al primo comma.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.
    Perugia, 21 dicembre 1992
 
                              GHIRELLI