REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1993, n. 5 

  Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale 12
novembre  1991,  n.  231  relativo  al prelevamento della somma di L.
300.000.000 dal fondo di riserva  per  spese  impreviste  -  Capitolo
03010  -  a favore del capitolo 01007 dello stato di previsione della
spesa della presidenza della giunta - Spese per  rappresentanza,  per
il cerimoniale, per pubbliche celebrazioni, per le agende regionali.
(GU n.20 del 22-5-1993)

  (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 5
                        del 3 febbraio 1993)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
   1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27, ultimo comma della
legge  regionale  5  maggio 1983, n. 11 e' convalidato il D.P.R.G. 12
novembre 1991, n. 231, concernente il prelevamento della somma di  L.
300.000.000  dal  fondo  di  riserva  per spese impreviste - Capitolo
03010 - dello stato di previdenza della spesa dell'Assessorato  della
programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, a favore
del  Capitolo  01007  relativo a "Fondo a disposizione del Presidente
della Giunta Regionale per spese di rappresentanza e per cerimoniale,
anche in occasione di manifestazioni di iniziativa  di  terzi,  spese
inerenti  lo  svolgimento  delle  sedute  di  Giunta"  dello stato di
previsione della spesa della Presidenza  della  Giunta  del  bilancio
regionale per l'anno finanziario 1991.
   La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale
della  Regione.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarla e
farla osservare come legge della Regione.
    Cagliari, 26 gennaio 1993
 
                               CABRAS