REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 7 

  Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale 8 settembre 1986, n.
42 (servizio di Gabinetto dell'ufficio di  presidenza  del  consiglio
regionale; Segreterie particolari).
(GU n.20 del 22-5-1993)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'articolo 9 della legge regionale 8 settembre 1986, n. 42, e'
sostituito dal seguente:
 
                                "Art. 9.
 
Servizio  di  Gabinetto  dell'ufficio  di  presidenza  del  consiglio
regionale segreterie particolari
 
   1.  L'art.  29  della  legge  regionale 20 febbraio 1979, n. 6, e'
sostituito dal seguente:
 
                              "Art. 29.
 
   1. Il servizio 'Gabinetto dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio
Regionale' si configura quale Servizio non  inserito  nell'ambito  di
alcun settore.
   2. A tale servizio sovrintende un capo di gabinetto, dirigente del
ruolo regionale rivestente la 1a qualifica dirigenziale.
   3.   L'espletamento   delle  funzioni  di  segreteria  particolare
dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e' assicurato secondo quanto
disposto al  comma  terzo  dell'art.  30  della  legge  regionale  20
febbraio 1979, n. 6.
   4.   La   Segretera   particolare  del  Presidente  del  Consiglio
regionale, che si configura quale struttura  non  inserita  in  alcun
Settore,  e'  composta  da  4  dipendenti,  2  dei  quali  addetti di
Segreteria particolare del Presidente medesimo.
   5. Ferme restando le  modalita'  di  nomina  dei  responsabili  di
Servizio,  ai  sensi  del  successivo  art. 13, il conferimento degli
incarichi di Capo di gabinetto e di addetti di segreteria particolare
e'  disposto  con  deliberazione  dell'Ufficio  di   presidenza   del
consiglio.
   6.  Le  altre  segreterie particolari, previste dall'art. 30 della
legge  regionale  20  febbraio  1979,  n.  6,  si  configurano  quali
strutture  non  inserite  nell'ambito  di  un  Settore. A modifica di
quanto previsto dall'art. 30, comma primo, della legge  regionale  20
febbraio  1979, n. 6, il numero complessivo del personale di ciascuna
Segreteria non puo' superare le 4 unita', ivi compresa  la  posizione
di addetto di Segreteria particolare.
   7.  A modifica di quanto previsto dall'art. 30, comma primo, della
legge regionale 20 febbraio 1979, n. 6, la segreteria particolare del
Presidente della Giunta regionale non puo' superare le sei unita'.  A
tale segreteria, fermo restando il numero massimo di sei unita', sono
assegnati  due  addetti di segreteria particolare nominati secondo le
norme di cui all'art. 14 della legge regionale 17 dicembre  1979,  n.
74.
   8.   Le   segreterie,   di  cui  ai  commi  precedenti,  dipendono
direttamente dall'organico politico, di cui all'art. 11  della  legge
regionale  12  agosto  1974, n. 22 e successive modificazioni, e sono
costituite nell'ambito delle disposizioni, di cui all'art.  30  della
legge  regionale  20  febbraio  1979,  n. 6 e all'art. 11 della legge
regionale 12 agosto 1974, n. 22 e successive modificazioni.
   9. La nomina degli addetti di segreteria particolare,  di  cui  al
presente articolo, e' disciplina secondo quanto previsto dall'art. 14
della legge regionale 17 dicembre 1979, n. 74'".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.
    Torino, 22 febbraio 1993
 
                               BRIZIO