Integrazione della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43, recante norme in materia di pesca nelle acque interne.(GU n.23 del 12-6-1993)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Dopo l'art. 3 della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43, come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 45, e' inserito il seguente articolo: "Art. 3-bis. Licenza speciale di pesca per portatori di handicap 1. Per i cittadini residenti nel Friuli-Venezia Giulia portatori di handicap accertato da parte del Servizio sanitario nazionale e documento in conformita' alla normativa vigente in materia di invalidita' civile, inclusi i ciechi ed i sordomuti, nonche' di invalidita' del lavoro e di guerra, la licenza speciale di pesca di cui all'art. 3 rimane valida e puo' essere rilasciata anche dopo il compimento del quattordicesimo anno di eta'. 2. L'esercizio della pesca da parte dei cittadini indicati al comma 1 in possesso della licenza speciale di pesca deve svolgersi nel rispetto delle modalita' previste per i titolari di detta licenza dall'art. 3". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Trieste, 25 febbraio 1993 TURELLO