REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 1992, n. 498 

  Modifiche  al  regolamento  di esecuzione di cui all'art. 10, terzo
comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53: "Mansionario,  di
cui al D.P.G.R. 29 settembre 1983, n. 0565/Pres.".
(GU n.23 del 12-6-1993)

TITOLO I
NOMINE DI COMPETENZA REGIONALE

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
   Visto  l'art.  10,  terzo  comma,  della legge regionale 31 agosto
1981, n. 53;
   Visti gli articoli 24 e 25 della legge regionale 21  maggio  1992,
n. 17;
   Visto   il   D.P.G.R.  29  settembre  1983,  n.  0565/Pres.,  come
modificato dal D.P.G.R. 30 marzo 1988, n. 0112/Pres., con cui  si  e'
provveduto  ad approvare il Regolamento di esecuzione di cui all'art.
10, terzo comma, della legge  regionale  31  agosto  1981,  n.  53  -
Mansionario;
   Ritenuto  necessario adeguare il suddetto testo regolamentare alle
modifiche adottate dai citati articoli 24 e 25 della legge  regionale
17/1992;
   Sentite le rappresentanze sindacali di cui all'art. 66 della legge
regionale 53/1981;
   Visto   il   parere   favorevole   espresso   dal   Consiglio   di
amministrazione nella seduta del giorno 24 giugno 1992;
   Visto il verbale della seduta del Comitato dipartimentale per  gli
affari istituzionali del giorno 15 ottobre 1992;
   Vista  la deliberazione della Giunta regionale di data 12 novembre
1992, n. 5947;
   Visti gli articoli 42 e 46 dello statuto di autonomia;
 
                              Decreta:
 
   Sono approvate le seguenti modifiche all'allegato parte integrante
del decreto del Presidente della Giunta regionale 29 settembre  1983,
n. 0565/Pres., concernente "Regolamento di esecuzione di cui all'art.
10,  terzo  comma,  della  legge  regionale  31  agosto 1981, n. 53 -
Mansionario":
    1. alla descrizione delle mansioni della qualifica funzionale  di
agente  tecnico,  profilo  professionale  di  autista, le parole "dei
mezzi  mobili"  sono  sostituite  dalle  parole  "di  autoveicoli   e
motoveicoli";
    2.  alla descrizione delle mansioni della qualifica funzionale di
coadiutore-guardia,  profilo  professionale  coadiutore  tecnico,  il
sesto comma, come aggiunto dal D.P.G.R. 30 marzo 1988, n. 0112/Pres.,
e' sostituito dal seguente: "Puo' essere impiegato quale responsabile
di   un'autorimessa  o  di  un'autofficina  regionale  ovvero  essere
utilizzato, con carico della manutenzione ordinaria e  straordinaria,
per   la  guida  di  autoveicoli  e  motoveicoli  in  dotazione  alla
Regione.".
   Il presente regolamento sara' trasmesso alla Corte dei  conti  per
la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare
come regolamento della Regione.
    Trieste, 30 novembre 1993
 
                               TURELLO
 
Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 19 gennaio 1993
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 45