Regolamento per la gestione da parte di Fin.Re.Co. del fondo rischi di cui all'art. 11, legge regionale 46/1988 come modificato dalla legge regionale 21/89. Modifiche.(GU n.29 del 24-7-1993)
Capo I
ATTUAZIONE PROGRAMMA INTEGRATO MEDITERRANEO - II FASE
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 7 aprile 1993) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 11 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 46, come modificato dalla legge regionale 28 agosto 1989, n. 21, con cui in particolare si e' autorizzata l'Amministrazione regionale a concedere finanziamenti per la costituzione, presso il Consorzio regionale - Soc. coop. a r.l. (di seguito denominato Fin.Re.Co.) di Udine, di uno speciale fondo rischi destinato ad agevolare l'accesso al credito dei pescatori ed acquacoltori in acque marine lagunari; Visto il Regolamento per la gestione da parte di Fin.Re.Co. del citato fondo rischi, Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1989, n. 0660/Pres., registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1990, registro 3, foglio 182; Considerato che le imprese di pesca ed in particolare quelle dell'acquacoltura hanno manifestato pressanti esigenze di liquidita' in quanto hanno avviato rilevanti programmi di investimento da realizzarsi anche con il contributo statale e della Comunita' europea, programmi che sono stati ritenuti di pubblica utilita' in quanto tesi allo sviluppo socio-economico della fascia costiera del Friuli-Venezia Giulia; Rilevata pertanto l'opportunita' che l'operativita' del fondo rischi non sia limitata a garanzia dei soli mutui a medio-lungo termine a fronte di investimenti ammessi a contributo regionale ma venga estesa anche agli affidamenti e alle anticipazioni bancarie a breve termine richiesti dalle imprese del settore a fronte di contributi pubblici, regionali, statali e della CEE, concessi dalle competenti autorita' con apposito atto amministrativo; Rilevata peraltro l'opportunita' che, a fronte degli ulteriori compiti a cui sara' chiamata Fin.Re.Co., venga accolta la sua richiesta del 24 novembre 1992 circa l'aumento, a partire dall'anno 1993, delle spettanze alla medesima dovute che saranno pari al 2% dell'ammontare del Fondo rischi; Sentito il Comitato dipartimentale che nella seduta del 10 dicembre 1992 ha espresso parere favorevole sulle modifiche proposte; Visto l'articolo 42 dello statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 6846 del 22 dicembre 1992; Decreta: Sono apportate le seguenti modifiche al "Regolamento per la gestione da parte di Fin.Re.Co. del fondo rischi di cui all'articolo 11, legge regionale 46/1988 come modificato dalla legge regionale 21/1989", approvato con decreto del Presidente della giunta regionale 20 dicembre 1989, n. 0660/Pres.: 1) all'art. 1, il comma 3 viene sostituito dal seguente: "3. La dotazione finanziaria del Fondo potra' inoltre essere utilizzata: a) per garantire gli affidamenti bancari a breve termine, richiesti dai soggetti di cui al comma 1 per le operazioni di credito peschereccio di esercizio di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 302 e successive modifiche ed integrazioni, e le anticipazioni bancarie di contributi pubblici, anche comunitari, concessi; b) per garantire gli affidamenti bancari a breve termine richiesti dai soggetti di cui all'art. 1 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 53, nei limiti del danno valutato ai sensi dell'art. 2, terzo comma, della medesima legge regionale 53/1986.". 2) all'art. 5, il comma 3 viene sostituito dal seguente: "3. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente Regolamento, a Fin.Re.Co. spetta un importo annuo posticipato pari al 2% dell'ammontare del Fondo rischi; il compenso verra' liquidato mediante addebito al Fondo.". Il presente decreto verra' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 19 gennaio 1993 TURELLO Registrato alla Corte dei conti, Trieste, il 4 marzo 1993 Atti della regione Friuli-Venezia Giulia, registro 6, foglio 96