Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 31 agosto 1991, n. 35: "Disciplina dell'attivita' di guida turistica e accompagnatore turistico".(GU n.24 del 19-6-1993)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 15 del 6 aprile 1993) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il comma tre dell'art. 5 della legge regionale 31 agosto 1991, n. 35 e' cosi' modificato: "3. Ai componenti della Commissione e' corrisposto un gettone di presenza di L. 150.000 (centocinquantamila) per giornata di seduta; spetta altresi' il rimborso di eventuali spese di trasferta nella misura e con modalita' previste dalle norme vigenti relative al trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti regionali, in quanto applicabili". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta. Aosta, 26 marzo 1993 LANIVI